Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29073 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12675-2016 proposto da:

N.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato SCAFA ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUTO SALVATORE;

– ricorrente –

contro

Nu.CA., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BERSANI MASSIMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SCISCA GIORGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che N.L.G. ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’appello di Messina ha, respingendo l’appello proposto dal predetto, confermato la sentenza del Tribunale di Patti di rigetto della opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo di pagamento in favore della controparte Nu.Ca. della somma portata da 18 cambiali;

che Nu.Ca. resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo lamenta che, in violazione di legge, siano stati riconosciuti i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo nonostante 15 sulle 18 cambiali prodotte risultassero incassate; che il secondo ed il terzo motivo lamentano l’omesso esame di tale fatto decisivo e controverso e la violazione di norme di diritto al riguardo; che il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. per avere la corte di merito attribuito l’efficacia probatoria di promesse di pagamento a cambiali risultanti incassate; che il quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 2729 c.c. per non avere considerato la prova agli atti della insussistenza della pretesa creditoria in ragione del fatto che si trattava di cambiali di favore, emesse al solo scopo di consentirne alla prenditrice lo sconto in banca;

ritenuto che i primi tre motivi sono inammissibili, in quanto incongrui rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha espressamente esclusa la allegazione da parte dell’opponente di alcun elemento di riscontro circa il dedotto pagamento di alcuni dei titoli cambiari prodotti dalla Nu. a sostegno della domanda: tale puntuale affermazione esclude evidentemente (non solo il vizio lamentato con il primo motivo, peraltro irrilevante in questa sede, ma sopra atto) il lamentato omesso esame del fatto dell’avvenuto incasso, laddove un eventuale errore di fatto in cui fosse incorsa la corte di merito nel non percepire la presenza sulle cambiali in questione di una attestazione dell’avvenuto incasso integrerebbe un errore revocatorio a norma dell’art. 395 c.p.c., 4 la cui rimozione non potrebbe quindi essere affidata al ricorso per cassazione;

che anche il quarto motivo è inammissibile, in quanto diretto in effetti a censurare non già la regolazione in diritto dell’onere della prova (o l’astratta efficacia probatoria delle promesse di pagamento) bensì la valutazione in concreto della prova offerta dalla parte attrice;

che parimenti inammissibile è il quinto motivo, attinente al merito delle motivate valutazioni espresse nella sentenza impugnata;

ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, in Euro 1500,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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