Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29072 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO
21, presso lo studio dell’avvocato SAMPERI FRANCESCO MARIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FIUME CLAUDIO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) – Società con soci –
unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato SpA in persona dell’institore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA S. MERCADANTE 9, presso lo studio dell’avvocato MOLATOLI
CARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 691/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA
dell’8.10.09, depositata il 29/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
C.L. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catania n 691/2009 depositata il 29 ottobre 2009 nella controversia nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa.
Il ricorrente, dipendente di RFI, chiese ed ottenne in primo grado la condanna della società alla corresponsione dell’equo indennizzo.
A seguito dell’appello di RFI, la Corte ha invece rigettato la domanda rilevando che la stessa si fondava sul fatto che il C. avesse svolto le attività (considerate dal ctu, in quanto riferitegli dal periziando) implicanti “il sollevamento di materiali molto pesanti, il posizionamento di scale anch’esse pesanti, lo spostamento di carrelli che sobbalzavano continuamente”.
La Corte ha rilevato che tali fatti non sono stati nè allegati, nè provati dal ricorrente, ed ha per tale motivo respinto la domanda. Il C. ricorre per cassazione articolando un unico motivo con il quale, denunziando violazione degli artt. 2697 c.c., e artt. 416, 433 e 437 c.p.c., censura la decisione per aver violato il principio di non contestazione.
La censura non appare fondata perchè il principio di non contestazione concerne la prova dei fatti che devono, però, essere allegati dalla parte; e la Corte spiega che tale allegazione non è stata fatta.
Il ricorrente peraltro, non controbatte su tale specifica affermazione, nè riporta nel ricorso per cassazione passaggi del ricorso introduttivo del giudizio che dimostrino l’inesattezza della affermazione della Corte (mentre al contrario riporta per intero la memoria di costituzione in appello, che non è di alcun rilevo a questo fine).
E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.
Il collegio, premesso che RFI spa ha resistito con controricorso, condivide il contenuto della relazione, non essendo censurata efficacemente l’affermazione della Corte di merito che la prova delle attività lavorative che avrebbero determinato le patologie riscontrate al C., emergeva esclusivamente dalla c.t.u. e dalle dichiarazioni da lui rese all’ausiliare.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011