Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29072 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 18/12/2020), n.29072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27525-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI

FINANZIARI IMPRESE SPA, BT COMMERCIALE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2403/2016 della COMM. TRIB. REG. DELLA

LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.a. e B.T. Commerciale S.r.l. impugnavano l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS), con cui venivano rideterminate in misura proporzionale le imposte ipotecarie e catastali dovute dalle parti, in relazione ad in contratto di compravendita stipulato in data (OMISSIS). Con il negozio, Monte dei Paschi Siena Leasing & Factoring acquistava da C. costruzioni s.r.l. un capannone che contestualmente veniva concesso in leasing a B.T. Commerciale S.r.l. Le parti avevano corrisposto le imposte in misura fissa ritenendo non applicabile, alla fattispecie, la previsione di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 bis, della Tariffa allegata, in quanto l’immobile non era ultimato.

L’Ufficio, invece, rideterminava la tassazione in misura proporzionale, in quanto il momento di ultimazione della costruzione dell’immobile doveva essere individuato con riferimento al tempo in cui questo risultava idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, si doveva ritenere ultimato anche il fabbricato concesso in uso a terzi con i relativi contratti all’utilizzo, poichè, pur in assenza di formale attestazione di ultimazione rilasciata da un tecnico, si presumeva, essendo idoneo ad essere immesso al consumo, l’opera di costruzione, o ristrutturazione, completata. La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato atteso che risultava chiaramente dal contratto di leasing che l’immobile era ancora da completare essendo privo dei requisiti minimi e, nel contratto di compravendita, era previsto che l’utilizzatore si impegnava ad ultimare i lavori. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2403/67/2016. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 bis, della Tariffa allegata, in combinato con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 ter. L’Ufficio ricorrente rileva che l’applicabilità o meno dell’art. 1 bis della Tariffa allega-ita al (1.1gs. n. 347 del 1990 dipende dalla circostanza della qualificazione del bene oggetto del contratto come bene “ultimato” o bene “non ultimato” e ciò per il rinvio al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 ter. In tutti i casi in cui l’immobile sia alienato al “cliente – utilizzatore finale”, ancorchè con riserva dell’alienante di completare l’edificio con interventi di varia natura, andranno applicate le imposte ipocatastali in misura proporzionale. Secondo l’Agenzia delle entrate la pronuncia gravata non può essere condivisa, in quanto i giudici di appello avrebbero ritenuto di dover verificare in concreto la condizione nella quale il fabbricato si trovava al momento delle cessione, giungendo alla conclusione che le parti avevano dato prova che lo stesso non era ultimato, accogliendo la nozione di “bene ultimato” come bene completato nella struttura. Diversamente per “bene ultimato” dovrebbe intendersi il bene che possa essere inserito nell’ambito di un circuito produttivo di un soggetto diverso da colui che lo ha realizzato, con la conseguenza che la valutazione sulla condizione del bene sarebbe del tutto inconferente: un bene oggetto di cessione a titolo di leasing finanziario sarebbe sicuramente un bene ultimato. Nella specie, secondo l’Ufficio ricorrente, rileverebbe la causa del contratto e, quindi, assumerebbe importanza la tipologia dell’attività svolta dall’impresa acquirente dell’immobile. Se chi acquista l’immobile è altra impresa edile, che deve effettuare dei lavori di completamento per poi rivenderla al “cliente-utilizzatore finale” è incontestabile che il bene non sarebbe idoneo ad inserirsi all’interno dell’apparato produttivo di un utilizzatore. Invece, se chi acquisisce il fabbricato strumentale è “il cliente-utilizzatore finale” andrebbero applicate le imposte in misura proporzionale, perchè il bene è uscito definitivamente (sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista economico-aziendale) dal circuito produttivo dell’alienante, per essere inserito nel circuito produttivo dell’acquirente, ancorchè debbano essere effettuati degli ulteriori lavori in appalto (dalla medesima alienante o da altra impresa).

2. Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione è stata avviata alla notifica a mezzo del servizio postale universale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Corte rileva che l’ufficio ha prodotto solo il documento di accettazione da parte di Poste Italiane della raccomandata di spedizione della copia del ricorso per cassazione al destinatario, recante data 21.11.2016, benchè il timbro datario rechi la data del 21.11.2017.

Non è stato invece allegato al ricorso l’avviso di ricevimento della predetta raccomandata, necessario ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, quindi, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

L’Agenzia, pertanto, non ha dato prova della ricezione dell’atto, non avendo depositato, fino al giorno dell’adunanza camerale, l’avviso di ricevimento della raccomandata stessa.

In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato (che non si è costituito in giudizio), il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito del predetto avviso di ricevimento e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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