Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29072 del 11/11/2019
Cassazione civile sez. I, 11/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24529/2015 proposto da:
Banca Carige S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno n. 88, presso
lo studio dell’avvocato Ungari Trasatti Camillo che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Cassinelli Roberto Nicola, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele Mercati
n. 51, presso lo studio dell’avvocato Marotta Nicola che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cataldo Massimo,
giusta procura in calce ai controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 796/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del
29/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/09/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
RILEVATO
che:
la Banca Carige s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza n. 796/2015, emessa dalla Corte d’appello di Genova, depositata il 29 giugno 2015, con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione n. 2575/2011 del Tribunale di Genova, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 153/2006, emesso a favore della banca e nei confronti di C.N., quale fideiussore della COS. INT. s.p.a. in liquidazione;
il resistente C. ha replicato con controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
nel caso di specie, attesa la controvertibilità delle questioni oggetto di ricorso, non sussistano i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che, pertanto, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019