Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29071 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 18/12/2020), n.29071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17055-2018 proposto da:

D.N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ANTONELLO LAGONIGRO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA,

Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO TASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3569/2017 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.N.R. ha impugnato l’avviso di accertamento n. 28/2011 notificatogli dal Comune di Gravina di Puglia per l’ICI 2011.

La CTP di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 996/2016, ha accolto il ricorso.

Il Comune di Gravina di Puglia ha proposto appello.

La CTR di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3569/2017, ha accolto l’appello.

D.N.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Gravina di Puglia si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, perchè la CTR avrebbe ritenuto presente nell’avviso di accertamento un riferimento al valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione in realtà assente ed avrebbe errato nel considerare rispettoso del dettato normativo il valore venale dell’area indicato dal Comune di Gravina.

In particolare, nulla era stato precisato nell’avviso di accertamento in ordine alle ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a disattendere l’indicazione del contribuente contenuta nell’originaria dichiarazione ICI del 1993.

Inoltre, la CTR non aveva tenuto conto che nell’allegato B dell’avviso vi era un prospetto che ingenerava confusione in ordine alla destinazione dell’area ed al suo valore, diverso da quello menzionato nell’allegato C.

Infine, il giudice di appello non avrebbe considerato l’irrilevanza del richiamo operato dal Comune di Gravina di Puglia alla Delib. G.C. n. 44 del 2006.

Innanzitutto, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, il ricorrente ha omesso di indicare il contenuto non solo dell’avviso di accertamento, ma anche degli allegati, due dei quali, il B ed il C, menzionati dal medesimo ricorrente come elementi che questo collegio dovrebbe esaminare.

In secondo luogo, il motivo è infondato.

Si evidenzia che, in tema di ICI, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. Il requisito motivazionale esige, soprattutto, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, n. 26431 dell’8 novembre 2017).

Nella specie, l’avviso ed i suoi allegati contengono, in base a quello che si evince dalla generica esposizione del ricorrente, l’indicazione del valore e dell’estensione dell’area, della rendita catastale, della normativa applicata (il D.Lgs. n. 504 del 1992), nonchè la rilevazione delle “aree edificabili anno 2011”, elementi sufficienti a rendere legittimo l’avviso.

Il riferimento presente nella sentenza al valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, peraltro, va inteso non come la riproduzione del contenuto letterale dell’avviso di accertamento, ma come l’individuazione, ad opera della CTR, del criterio legale posto dall’Amministrazione alla base dell’avviso medesimo, come desumibile dallo stesso.

Irrilevante è, poi, la doglianza concernente la Delib. G.C. n. 44 del 2006, atteso che, a prescindere dal fatto che non è richiamata dalla sentenza impugnata, in tema di ICI l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (cd. Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche, ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass., Sez. 5, n. 13105 del 25 luglio

2012).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, poichè la CTR aveva dato per comprovata dal Comune di Gravina di Puglia la natura edificabile dell’area oggetto di causa e la sua effettiva superficie, basandosi su documentazione priva dei requisiti indicati dalla vigente normativa, non trattandosi di strumenti urbanistici.

La doglianza è inammissibile.

L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito che, in quanto tali, non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-5, n. 29404 del 7 dicembre 2017; Cass., Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).

La CTR ha fondato la sua decisione su “quanto documentato dal Comune” e, quindi, ha compiuto una valutazione di fatto non più contestabile di per sè in’ cassazione, nè il contribuente ha indicato ulteriori documenti decisivi che smentissero in maniera inequivocabile l’accertamento della corte di secondo grado.

Le critiche contro l’atto comunale recante la declaratoria di sovrapposizione dei fogli di mappa e delle superfici delle diverse zone della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) sono, poi, generiche, considerato che il ricorrente non ne ha neppure riprodotto il contenuto, così rendendo inammissibile per difetto di specificità la relativa contestazione.

3. Con il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e dell’omesso esame di fatti decisivi.

Egli sostiene che la CTR avrebbe riconosciuto valore probatorio legale all’atto comunale “recante la declaratoria di sovrapposizione dei fogli di mappa e delle superfici delle diverse zone della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS)” nonostante fosse falso e non rispondente alla realtà dei luoghi.

Peraltro, da altro documento, da lui richiesto il 29 maggio 2018, rilasciato dal medesimo Ufficio del Comune di Gravina, era emerso che l’ente locale in questione non era conoscenza della superficie dell’area oggetto del contendere.

Inoltre, la CTR aveva posto a suo carico l’onere di dimostrare la non congruità della pretesa tributaria.

Infine, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della documentazione depositata dal medesimo contribuente, vale a dire:

a) una serie di precedenti pronunce della CTP e della CTR di Bari, concernenti VICI 2005, 2007, 2009 e 2010, dai quali emergevano le contraddizioni nelle quali era incorso il Comune di Gravina;

b) il certificato di destinazione urbanistica, dove non era indicata la superficie dell’area;

c) la visura catastale, dalla quale risultava l’estensione dell’area;

d) lo stralcio della dichiarazione iniziale ICI dell’anno 1993, ove terreno era indicato come agricolo;

e) il contratto di comodato di fondi rustici, che provava il carattere agricolo del terreno;

f) stralcio del Regolamento IMU del Comune di Gravina dell’anno 2013;

g) due mappe catastali dell’area e due estratti di mappa dell’area derivanti dalla sovrapposizione del foglio di mappa catastale con il PRG ed una ulteriore copia di estratto della mappa dell’area;

h) copia avviso di accertamento IMU 2014 e della successiva rettifica.

Le doglianze sono inammissibili.

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass., Sez. 6-1, n. 1229 del 17 gennaio 2019).

Nella specie, la CTR ha rispettato il disposto degli artt. 115 e 116 c.c.p., avendo individuato l’effettiva estensione del terreno de quo sulla base di un documento, depositato dal Comune di Gravina, recante la “declaratoria di sovrapposizione dei fogli di mappa e delle superfici delle diverse zone della particella 45 del foglio 118”, evidenziando come la controparte non avesse fornito prove idonee a contrastare quanto dimostrato dall’Amministrazione.

In particolare, non ha attribuito alcuna efficacia di prova legale o privilegiata al documento summenzionato, come ritenuto erroneamente dal ricorrente.

Non sussiste neppure una violazione dell’art. 2697 c.c.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez. 6-3, n. 26769 del 23 ottobre 2018).

Nella specie, la CTR ha determinato l’estensione dell’area interessata utilizzando la documentazione agli atti ed attribuendo particolare rilievo, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede, ad un documento specifico. Non ha, però, imposto al contribuente di dimostrare la non congruità della pretesa tributaria, ma ha solo evidenziato che le prove offerte dall’attuale ricorrente non erano idonee “a contrastare quanto documentato dal Comune di Gravina”.

Sostiene il ricorrente che la CTR non avrebbe considerato le prove da lui indicate e dei fatti decisivi.

Si evidenzia che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 3, n. 22801 del 28 ottobre 2009).

Nella specie, la CTR ha ritenuto nel complesso gli elementi indicati dal contribuente non sufficienti a suffragare la sua tesi.

In effetti, dalla disamina dei documenti sopraelencati si evince la loro non decisività.

Innanzitutto, si rileva che il ricorrente non indica in maniera precisa in che modo detti documenti avrebbero potuto, se valutati, produrre effetti a lui favorevoli (nè ne ha riprodotto il contenuto nel ricorso) e, soprattutto, non riporta quale sarebbe stata, sulla base dei menzionati documenti, l’effettiva estensione del terreno, inferiore rispetto a ciò che ha indicato la P.A.

Inoltre, si osserva che:

– i precedenti della CTP e della CTR di Bari concernono annualità diverse da quelle in esame;

– il certificato di destinazione urbanistica non indica la superficie dell’area;

– il contenuto della visura catastale non è stato riprodotto nel ricorso e, comunque, non è un atto dotato di una valenza probatoria di per sè superiore a quella del documento considerato più rilevante dalla CTR, il quale richiama le risultanze degli strumenti urbanistici vigenti;

– lo stralcio della dichiarazione iniziale ICI dell’anno 1993 concerne una annualità ormai risalente;

– il contenuto del contratto di comodato di fondi rustici non è stato riprodotto nel ricorso, con la conseguenza che non è possibile verificare se sussistono i requisiti indicati dalla legge perchè un immobile sia considerato agricolo ai fini ICI (per l’esattezza, in tema di ICI, perchè un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente: Cass., Sez. 5, n. 4394 del 20 febbraio 2020);

– lo stralcio del Regolamento IMU del Comune di Gravina dell’anno 2013 e la copia dell’avviso di accertamento IMU 2014 e della successiva rettifica riguardano annualità diverse da quella in esame;

– non è stato indicato nel ricorso il contenuto delle mappe catastali dell’area, degli estratti di mappa dell’area derivanti dalla sovrapposizione del foglio di mappa catastale con il PRG e della copia di estratto della mappa dell’area.

In particolare, per ciò che concerne il documento allegato 14 del fascicolo di cassazione rilasciato dall’Area Tecnica I Sviluppo e Governo del Territorio e AA.PP., si sottolinea che questo non contiene una indicazione alternativa della superficie e si limita a dare atto, con riferimento ad un documento “fuori scala”, che “questo ufficio non ha la disponibilità di strumentazione che consenta la predetta operazione di misurazione”. Peraltro, siffatta mancanza di disponibilità non è contestata, ma, al contrario, è il motivo per il quale l’atto comunale “rappresentante la sovrapposizione del PRG con il foglio catastale” (come rilevato nella richiesta di archiviazione del PM allegata con la sua memoria dal ricorrente) è stato predisposto.

Ne consegue che l’attestazione in esame non è idonea a privare della sua rilevanza probatoria il documento posto dalla CTR a fondamento della sua sentenza, richiamando essa il contenuto del PRG.

4. Il ricorso è, quindi, inammissibile.

Le spese di lite sono compensate, stante la complessità dell’accertamento in fatto.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– compensa le spese;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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