Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29070 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

LISI GIACOMO, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARITATO LELIO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1779/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

28.9.09, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega

avv. Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

F.L. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Lecce che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Lecce lo aveva ritenuto decaduto dall’azione volta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il F. era stato iscritto negli elenchi fino dal 1975. Venne cancellato per gli anni dal 1990 al 1993 con provvedimento del 21 febbraio 1995. Impugnò il provvedimento in data 15 marzo 1995 dinanzi alla Commissione prov.le per la massima occupazione di Lecce.

Il 18 luglio 1995 propose ricorso alla Commissione centrale, senza ricevere alcuna comunicazione. Il 5 giugno 2001 propose ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Lecce. L’INPS, costituendosi, eccepì la decadenza.

Le sentenze di merito di primo e secondo grado si sono conformate all’orientamento espresso da questa Corte in materia. Da ultimo, con ordinanza n. 7446 del 2010, si è ribadito che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione de procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. n. 813/2007, n. 8650/2008 e numerose altre conformi)”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.

Il collegio condivide il contenuto della relazione; e pertanto, non avendo il ricorrente offerto elementi nuovi, non considerati da questa Corte, per mutare orientamento, il ricorso va rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante il dettato dell’ar. 152 disp. att. c.p.c. vecchio testo (causa iniziata nel 2001).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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