Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2907 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. III, 08/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 08/02/2021), n.2907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28797/2018 proposto da:

P.P., rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PARATO,

e con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELO RUSSO, pec:

parato.vincenzo.ordavvle.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA

C MONTEVERDI 16, pec: studioconsolo.pec.studioconsolo.it;

AVV. D.G.A., rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO

DE GIORGI e con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA PAGANICA 13, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BIASI,

pec: d.degiorgi.pec.it;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 821/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.P. affidò all’avvocato D.G.A. l’incarico di curare i suoi interessi in una complessa vicenda relativa alla costituzione di una società di fatto con C.R., finalizzata all’acquisto e ristrutturazione di un immobile per la gestione di un bar-discoteca ed alla simulazione assoluta di un atto di vendita dello stesso immobile da C.V. alla società Italinvest srl ad un prezzo irrisorio, vendita che andava a ledere la garanzia patrimoniale dell’ingente credito maturato dal P. in occasione della stessa operazione. Il P. agì in giudizio, con l’assistenza dell’avvocato D.G., per far accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni nella misura di Lire 600.000.000.

Il giudizio, interrotto a causa del decesso di C.V., avrebbe dovuto essere riassunto nel termine perentorio di sei mesi dall’evento interruttivo ma il D.G. non curò la riassunzione, sicchè il legale di controparte chiese ed ottenne la declaratoria di intervenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 305 c.p.c., con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. P. restò ignaro di tutto e venne a conoscenza del fatto che, poco dopo la trascrizione della domanda giudiziale, l’immobile era stato, per l’appunto, venduto ad un terzo per un prezzo assai vantaggioso. Persa la garanzia dell’anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale e dunque la possibilità di rivalersi per il soddisfacimento del proprio credito sull’unico immobile disponibile, il P. agì giudizialmente nei confronti dell’avvocato D.G. per sentir accertare ai sensi dell’art. 2236 c.c., la responsabilità professionale del medesimo.

Il legale si costituì in giudizio chiedendo ed ottenendo la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni Axa.

2. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1288 del 4/4/2012, rigettò la domanda, ritenendo che l’affermazione della responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente avrebbero presupposto l’accertamento del sicuro o quantomeno altamente probabile fondamento delle richieste azionate in giudizio e, dunque, la ragionevole certezza che gli effetti di un diverso comportamento dell’avvocato difensore avrebbe determinato l’esito vittorioso del giudizio.

3. La Corte d’Appello di Lecce, adita dal P., con sentenza n. 821/2017, ha rigettato l’appello, affermando, per quanto ancora qui di interesse, che l’attore non aveva dato la prova del nesso eziologico tra la condotta omissiva del legale ed il danno, valendo in materia la regola del “più probabile che non” in relazione alla circostanza che, ove il giudizio fosse stato tempestivamente riassunto, avrebbe avuto un esito potenzialmente vittorioso; che il giudizio era rimasto sfornito di prova, essendo insufficiente la sola mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale da parte dei convenuti per poter considerare come ammessi i fatti dedotti nella prova per interpello, non potendo la mancata comparizione essere equiparata alla confessione; che, in ragione delle suestese considerazioni, era superfluo procedere all’esame del secondo motivo di appello relativo alla omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sulla asserita impossibilità per il P. di esperire ex novo un’azione e sulla inattuabilità di un’azione revocatoria nei confronti degli ultimi acquirenti dell’immobile.

Conclusivamente il Giudice riteneva mancante la prova del danno in ragione del fatto che la domanda formulata, ove fosse stata riassunta, sarebbe stata quasi certamente rigettata

Avverso la sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, l’avvocato D.G.A. e la compagnia Axa Assicurazioni SpA.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 330-bis 1 c.p.c., in vista della quale il ricorrente e l’avvocato D.G. hanno presentato memoria mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: Violazione nonchè falsa ed erronea interpretazione degli artt. 1176, 1218, 2236 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c., n. 1, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui viene omessa ogni valutazione delle prove documentali offerte, anche in considerazione della mancata partecipazione al deferito interrogatorio formale, e al conseguente comportamento processuale dei convenuti.

2. Con il secondo motivo solleva omesso esame di un punto controverso e decisivo tra le parti nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso ogni valutazione della documentazione prodotta.

1-2 Con i primi due motivi, evidentemente connessi, il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di valutare le prove acquisite in giudizio, deponenti, a suo avviso, per la probabilità di accoglimento della domanda giudiziale e non abbia ritenuto come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale deferito a C.R. e a C.V. al quale i due non si presentarono. Il giudice avrebbe dovuto desumere, da tale comportamento processuale, l’ammissione della verità di quanto dedotto nei capitoli ai sensi dell’art. 232 c.p.c., considerare la valenza della documentazione acquisita in giudizio e concludere per la fondatezza della domanda formulata dal P. nei confronti dei C. e della Italinvest srl e dunque per il più che probabile accoglimento della domanda risarcitoria.

Avendo omesso di valutare le prove la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., con ciò incorrendo anche nella violazione dei principi sulla responsabilità professionale secondo i quali, qualora ci sia la ragionevole certezza, e secondo alcune sentenze anche la sola probabilità, che la diversa attività del professionista avrebbe determinato un esito vittorioso del processo, è ipotizzabile un giudizio di responsabilità per condotta omissiva. Dunque non ci sarebbe necessità di una prova certa del pregiudizio subito ma una valutazione del “più probabile che non”. Il danno, nel caso in esame, deriverebbe con certezza dalla intervenuta estinzione del giudizio e dalla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale necessaria ai fini dell’opponibilità del giudizio ai terzi.

I motivi sono inammissibili per plurimi e distinti profili. In linea generale le censure sono di merito e sono entrambe volte a sollecitare questa Corte ad una inammissibile rivisitazione dei fatti e delle prove. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudizio prognostico nelle controversie di responsabilità professionale rientra in una valutazione di merito che, ove accompagnata da una motivazione non viziata, non può essere censurata in sede di legittimità.

Il giudizio prognostico legato alla preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” si applica non solo all’accertamento del nesso causale tra l’omissione e l’evento di danno ma anche all’accertamento del rapporto tra il danno e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di un evento non verificatosi a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che l’attività professionale avrebbe potuto avere. Tale giudizio non può non assumere i connotati di un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., n. 2255 del 2014; Cass., n. 18455 dell 2018; Cass., n. 6862 del 2018), in tal caso precluso dall’art. 348 ter c.p.c., in presenza di una cd. “doppia conforme”. Come si desume dalle lettura della sentenza e del ricorso, a fronte dell’accertata insussistenza di elementi atti a dimostrare con certezza o quantomeno con ragionevole probabilità che il giudizio azionato dal P. contro i C. e la Italinvest srl sarebbe stato accolto, l’unico elemento sul quali i ricorrenti insistono, a sostegno della opposta tesi, è quella della mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale. Ma anche tale assunto è privo di ogni fondamento in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale non può essere equiparata, sul piano probatorio, nè alla confessione nè alla mancata risposta al deferito giuramento. La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 c.p.c., a differenza dell’effetto automatico di “ficta confessio” ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 6-2, n. 19833 del 19/9/2014; Cass., 6-2, n. 4837 del 1/3/2018).

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione di legge omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esame e alla valutazione circa l’impossibilità per il P. di esperire ex novo un’azione contro le parti originarie e l’inattuabilità di un’azione revocatoria verso gli ultimi acquirenti del bene immobile, costituente l’unica garanzia patrimoniale del P. – il ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia rilevato il vizio di motivazione presente nella sentenza di prime cure in ordine alla circostanza che, fin dal momento dell’avvenuta contestazione nei confronti dell’originario difensore, avvocato D.G., la causa poteva essere riproposta nei confronti degli acquirenti dell’unico bene immobile, non essendo ancora decorsi i termini per la prescrizione. Ad avviso del ricorrente la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che le richieste risarcitorie investivano una responsabilità anche di tipo aquiliano ed erano dunque soggette ad un termine di prescrizione quinquennale.

3.1 Il motivo, a prescindere da profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta le conclusioni di cui all’atto di citazione non ponendo questa Corte nelle condizioni di poter attingere alla sola formulazione del ricorso per comprendere l’entità e la portata della censura, è comunque inammissibile perchè volto a censurare un profilo rimasto assorbito dal giudizio prognostico di infondatezza e di probabile mancato accoglirnento della domanda formulata nell’originario giudizio promosso da P. nei confronti dei C. e della Italinvest srl. In ogni caso la Corte è sollecitata ad un nuovo esame del merito delle questioni e a scrutinare un vizio motivazionale del tutto precluso in presenza di una cd. “doppia conforme” dall’art. 348 ter c.p.c..

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’avvocato D.G. in Euro 5.200 ed in favore di Axa Assicurazioni in Euro 4.200, in entrambi i casi oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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