Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2907 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2907 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 1822-2013 proposto da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO in persona
del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO
BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO
FRANSONI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PASQUALE RUSSO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 07/02/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso

la
sentenza
bf,l44) 4e4
COMM.TRIB.REG(SEZ.DIST.
di

■-

n.
LIVORNO,

150/2011

della

depositata

il

29/11/2011;

udienza del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato FRANSONI che si
richiama agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto il rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

n.r.g. 1822/2013

Fatti di causa
1. La Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno propose ricorso per la
revocazione della sentenza della Commissione regionale tributaria della
Toscana n. 76/19/2009, che, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle
Entrate, aveva escluso l’applicabilità dell’aliquota ridotta all’imponibile
IRPEG per il periodo d’imposta 1996/1997 nei confronti degli enti conferenti

possedere obbligatoriamente ed amministrare la partecipazione di controllo
nella società bancaria in cui hanno conferito l’azienda – non perseguenti in
via esclusiva, in concreto, scopi culturali.
2. La ricorrente riteneva che la sentenza fosse incorsa in errore rilevante ai
sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. laddove era stato ritenuto che
l’Amministrazione Finanziaria avesse proceduto ad una rituale rettifica della
dichiarazione presentata dalla Fondazione mentre il giudizio aveva preso
origine dall’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi a seguito della
richiesta di rimborso.
4. La Commissione regionale tributaria con la pronuncia ora impugnata ha
ritenuto che, nonostante fosse errata l’affermazione che il ricorso della
Fondazione contenesse l’impugnazione di un avviso di accertamento, l’intero
sviluppo della motivazione dimostrava che la Commissione tributaria
regionale avesse piena consapevolezza che oggetto del ricorso fosse
l’impugnazione del silenzio- rifiuto.
5. La Fondazione ricorre avverso tale sentenza n. 150/23/11 sulla base di
un motivo illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con
controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, la Fondazione Cassa di risparmi di Livorno
denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360
primo comma n. 5 cod. proc. civ. che viene ravvisato nella circostanza,
ritenuta decisiva, che il giudice dell’appello aveva supposto l’avvenuta,
valida contestazione del credito d’imposta nei confronti della Fondazione e
ciò pur avendo l’Ufficio sempre ammesso di non aver mai notificato alla

derivati dallo scorporo delle aziende bancarie – preposti dalla legge a

n.r.g. 1822/2013

Fondazione alcun atto di disconoscimento del credito a causa della pretesa
inesistenza di un preciso obbligo in tal senso. Ciò, ad avviso della ricorrente,
non può essere giustificato quale mero errore materiale, come ritenuto dalla
sentenza ora impugnata.
2. Il motivo è infondato. Questa Corte di cassazione (Cassazione n. 6038
del 29/03/2016) ha affermato il principio che va qui ribadito secondo cui, ai

errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione
di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di
causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta
di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in
concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore
di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere
diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica.
3. Inoltre, (Cass. Sez. L, sentenza n. 24334 del 14/11/2014), l’errore di
fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la
conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli
atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma
deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo
essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione.
4.

Il giudizio di decisività ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25376 del

29/11/2006) dell’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione
costituisce, poi, un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito,
non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione,
non inficiata da vizi logici e da errori di diritto.
5. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato atto dell’erroneo
riferimento all’impugnazione di un avviso di accertamento ma ha, al
contempo, ritenuto che per i contenuti della motivazione,

riferiti alla

diversa fattispecie del silenzio rifiuto ( effettivo oggetto del giudizio), in
nessun modo l’errore avesse avuto incidenza causale sulla decisione della
causa. Tale valutazione concreta e fattuale costituisce giudizio congruo e
privo di vizi logici per cui non è possibile sottoporlo a censura in sede di
legittimità

2

sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il nesso causale tra

n.r.g. 1822/2013

6. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella
misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, in favore della contro ricorrente, che liquida in
Euro 8000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito

Cosi deciso in Roma nella camera di Consiglio del 22.11.2017

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