Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2907 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2907 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 3662-2007 proposto da:
EXPOPELL SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
GIULIO CESARE 59 presso lo studio dell’avvocato DI
RICO LINDA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALENI
BENITO con studio in NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE
203.2

115, (avviso postale), giusta delega a margine;
– ricorrente –

2250

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

Data pubblicazione: 07/02/2013

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ape
legis;
controricorrenti

di NAPOLI, depositata il 16/05/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/11/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato

PALATIELLO,

che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 162/2002 della COMM.TRIB.REG.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Con sentenza del 16 maggio 2002 la CTR-Campania,
pronunziando nei confronti della soc. Expell, ha accolto “-l’appello proposto dall’ufficio II.DD. di Na-

ria provinciale di Napoli del 23 maggio 2000 con atto
notificato 1’11/10/2001 e depositato il 26/10/2001”.
2.

Il 20 gennaio 2007 la contribuente propone ricorso
tardivo per cassazione, affidato a due motivi diretti
denunciare la nullità della sentenza d’appello.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La
contribuente replica con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONI

3.

La ricorrente lamenta che l’appello era stato
notificato ex art.139 c.p. . presso il suo difensore
in prime cure, dott. Luigi Rivieccio all’iniziale
indirizzo in Marigliano, via San Francesco d’Assisi
85, pur avendo formalmente comunicato alla segreteria
della commissione tributaria provinciale di Napoli,
sin dal 27 luglio 2001, il trasferimento del suo studio in Napoli, alla via Freud 7.
Rileva che la notifica risulta essere stata fatta
nelle mani di tale Cerciello Tommaso “nella sua qualità di collaboratore come ha dichiarato e firmato”.

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1

poli avverso la decisione della commissione tributa-

Denuncia che il Cerciello, imprenditore pubblicitario
titolare della s.a.s. Cer.Bon. di Tommaso Cerciello &
C., non è mai stato collaboratore del dott. Rivieccio
e che la notifica dell’avviso di deposito della sen-

Marigliano alla via San Francesco d’Assisi 85, non
era andata a buon fine per essere il destinatario
sconosciuto.
4.

Pertanto, invocando l’art.360 n.3 e n.4 c.p.c., si
duole

della

violazione

dell’art.111

Cost.,

dell’art.139 c p c e dell’art.17 proc trib., per
avere il giudice d’appello mancato di rilevare
l’avvenuto trasferimento dello studio del dott. Rivieccio e per aver omesso di ordinare la rinnovazione
della notifica dell’impugnazione all’esatto indirizzo, così mettendo la contribuente nell’impossibilità
di difendersi (l° motivo).
Aggiunge che, siccome il Cerciello era del sconosciuto al dott. Rivieccio, la notifica a lui effettuata
come collaboratore del professionista era giuridicamente inesistente (2° motivo).
I due mezzi possono essere trattati congiuntamente ed
essere entrambi disattesi.
5.

Nel contenzioso tributario, per stabilire, ai sen-

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2

tenza d’appello, tentata all’iniziale indirizzo in

o

si dell’art.38 del d.lgs. n.546 del 1992, se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul
presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notifi-

due ipotesi:
a) se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum

ed è onere

dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto
comunque contezza del processo;
b) se invece la notificazione à nulla si presume
“iuris tantum” la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere
quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito
la materiale conoscenza dell’atto (Sez. 5, Sentenza
n. 2817 del 05/02/2009, Rv. 606613; conf. Sez. 3,
Sentenza n. 18243 del 03/07/2008, Rv. 605008, nel
processo civile).
06.

Infatti, solo l’assoluta difformità della notificazione dell’atto d’impugnazione dal suo modulo legale (tale cioè da non consentire per la sua abnormità
che s’inserisca in alcun modo nello sviluppo del processo) ne determina l’inesistenza giuridica. Sicché è

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3

cazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere

inesistente unicamente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario,
mentre è nulla e suscettibile di sanatoria quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da

qualche riferimento con il destinatario dell’atto
(cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 1868 del 03/03/1997).
7.

Dunque, non può dirsi improduttiva di effetti la
notificazione effettuata al difensore al domicilio
inizialmente indicato per il giudizio, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo
quale collaboratore a nulla rilevando che il difensore destinatario abbia nel frattempo comunicato la
variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo
sia stato informato del contenuto dell’atto notificato. (Sez. 3, Sentenza n. 12666 del 25/09/2000, Rv.
540447).

8.

t di tutta evidenza che, nella specie, la notifica
dell’appello è stata fatta in luogo non totalmente
estraneo al destinatario sul piano logico e fattuale.

9.

Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 38, comma 3, u.p.) le disposizioni sul termine annuale per

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4

quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un

l’impugnazione della sentenza non si applicano, se la
parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione
del ricorso (art. 31, coma l; cfr. in motivazione

Inoltre – quando la notificazione è nulla ma non

10.

giuridicamente inesistente – la mancata conoscenza
della pendenza della lite da parte del destinatario
non si presume ed è onere della parte interessata dimostrare di non aver avuto comunque contezza del processo (Caos. sez. 5, n. 2817 del 05/02/2009).
11.

Tale dimostrazione è legata, secondo il ricorren-

te, alla qualità imprenditoriale del consegnatario
dell’atto di appello, Cerciello Tommaso.
Però, ciò non può ritenersi sufficiente a vincere la
presunzione che il consegnatario fosse effettivamente
– o fosse stato – incaricato della ricezione degli
atti diretti al destinatario della notifica, ancorché
trasferitosi altrove, mancando la prova che il medesimo consegnatario non fosse in qualche modo addetto,
presso l’indirizzo dell’ex studio professionale del
dott. Rivieccio, ad alcun incarico per conto o
nell’interesse del destinatario stesso.
12.

L’eventuale nullità della notifica dell’atto d’ap-

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5

Casa. Sez. 5, n. 11991 del 02/05/2006).

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SE.19ST DEL D.P.1-z.. 2614/1%6
N. 131 TAS. ALL. S. N.5

MATERIA TRIB UTA.Fdh
pello, perché fatta a indirizzo inesatto ma già riferibile al destinatario, non comporta, comunque, di
per sé stessa l’ammissibilità del ricorso tardivo per
cessazione, non avendo, comunque, il ricorrente ade-

del processo (conf. Sez. 5, Sentenza n. 9172 del
21/04/2011, Rv. 616908).
13. Disatteso il ricorso, segue la condanna della contribuente alle spese del presente giudizio di legittimità (v. SU 17405/12).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
alle spese del giudizio di legittimità liquidate in
=12.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.

guatamente dimostrato di non aver avuto conoscenza

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