Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29069 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato RICCI

MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDONE GIUSEPPE,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENPAF – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI in

persona de Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso

lo studio dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4412/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

9.12.09, depositata il 10/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Alberto Angeletti che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 9.12.2009 – 10.7.2010 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza di prime cure che aveva respinto la domanda svolta da L.L. nei confronti dell’Enpaf – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti e diretta alla riliquidazione dell’indennità di maternità sulla base de reddito di partecipazione ad impresa familiare indicato nei Modello Unico 2002 (e relativo ai redditi percepiti nel 2001);

la Corte territoriale, pur rilevando che la modifica alla disciplina di riferimento introdotta con il D.Lgs. n. 115 del 2003 era successiva ai fatti causa, ha ritenuto che ai fini della liquidazione dell’indennità in parola dovesse essere preso in considerazione soltanto il reddito professionale denunciato ai fini fiscali dalla farmacista come reddito di lavoro autonomo percepito e che, in ogni caso, il reddito da considerare non avrebbe potuto riguardare quello denunciato come di impresa, bensì l’utile risultante dal conto economico che il soggetto aveva ricevuto come reddito personale per utili della farmacia;

avverso tale sentenza della Corte territoriale L.L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; l’Enpaf – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del controricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio secondo cui il criterio di determinazione dell’indennità di maternità spettante alle libere professioniste, che, a norma della L. n. 379 del 1990, art. 1, comma 2, è basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 289 del 2003, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l’attività professionale e anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare di farmacia; nè è giustificatamente prospettabile, al riguardo, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, attesa la ratio legis di consentire alla professionista di dedicarsi con serenità alla maternità, prevenendo che a questa si colleghi uno stato di bisogno o una diminuzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 3 del 1998);

analogamente, è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 38 Cost., a causa dello squilibrio che potrebbe verificarsi tra erogazioni previdenziali e contributi, ove siano ammissibili indennità di ammontare particolarmente elevato, posto che la L. n. 379 del 1990, art. 5 consente l’eventuale aumento, con decreto del contributo annuale in misura fissa ivi previsto, al fine di assicurare l’equilibrio delle gestioni ed infine che gli enti previdenziali dei liberi professionisti possono deliberare la ridefinizione dei contributi ai fini del trattamento di maternità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11935/2008; 12528/2009; 10709/2010; 13275/2010); deve pertanto ritenersi definitivamente superato l’isolato contrario precedente (cfr. Cass., n. 12260/2005) a cui ha prestato adesione la sentenza impugnata; nè, avuto riguardo al tenore della norma applicata e alla luce del suindicato principio di diritto, trova giustificazione il rilievo (oggetto comunque di censura nell’ambito dello svolto primo motivo di ricorso) posto dalla sentenza impugnata sulla computabilità del solo reddito coincidente con l’utile del conto economico, atteso che ciò che per legge deve essere preso in considerazione è il reddito denunciato ai fini fiscali (per quanto pertinente, ovviamente, all’attività svolta);

3. non risultando nella motivazione della sentenza impugnata e nelle difese della parte controricorrente argomentazioni che già non siano state prese in considerazione dal ricordato orientamento ermeneutico di questa Corte, a cui pertanto va data continuità, il primo motivo di ricorso si appalesa fondato; i restanti motivi, relativi alla qualificazione (se di impresa o di lavoro) del reddito dei collaboratori di impresa familiare, restano assorbiti;

4. in definitiva il ricorso va accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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