Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29069 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 18/12/2020), n.29069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18384/2014 R.G. proposto da:

Play Service Sas di S.R. e C., rappresentata e difesa

dall’Avv. Dario D’Alessio, con domicilio eletto presso l’Avv.

Antonia Ginefra in Roma via delle Fornaci n. 126, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

nonchè

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.R. e S.S., quali soci della Play Services

Sas di S.R. e C., cancellata in data 4/12/2006;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 140/2/13, depositata in data 29

maggio 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate notificava alla Play Service Sas di S.R. e C., esercente attività di commercio al dettaglio di macchine ed attrezzature per ufficio, tre avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006 per Iva, Irpef e Irap per operazioni inesistenti nonchè per operazioni non imponibili ma con dichiarazione d’intento false, recuperando il maggior reddito e l’Iva non corrisposta e indebitamente detratta.

La società impugnava con distinti ricorsi gli avvisi chiedendone l’annullamento.

La CTP di Salerno, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 21/2/10, accoglieva l’impugnazione limitatamente all’avviso per l’anno 2006 e la rigettava per le altre annualità.

La sentenza di primo grado era impugnata dall’Ufficio con riguardo all’anno d’imposta 2006, mentre la società proponeva appello incidentale rispetto alle altre due annualità.

La CTR, disposta la riunione con il gravame proposto dall’Agenzia avverso la sentenza n. 211/13/10 della CTP di Salerno, relativa all’analoga contestazione, per l’anno 2006, rivolta ai soci, S.R. e S.S., nei cui confronti era accertato, pro quota, un maggior reddito di partecipazione, dichiarava la cessazione della materia con riguardo a tutti gli appelli proposti per intervenuto condono, ad eccezione dell’appello incidentale proposto dalla società per l’anno 2004, che rigettava.

Play Service Sas di S.R. e C. propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

L’Ufficio, a propria volta, propone ricorso per cassazione con un motivo avuto riguardo alla statuizione di cessazione della materia per l’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Ha carattere preliminare l’eccezione formulata dall’Agenzia delle entrate con il controricorso, per essere stato l’originario ricorso proposto dalla società in epoca successiva alla sua cessazione per cancellazione dal registro delle imprese.

2. L’eccezione – ammissibile in questa sede, implicando la questione relativa alla pregressa estinzione della società la stessa nullità della sentenza impugnata, (v. anche Cass. n. 9334 del 09/05/2016) – è fondata.

2.1. Dagli atti del giudizio emerge che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4 dicembre 2006, in epoca antecedente alla notifica degli avvisi (il 1 dicembre 2008) e alla proposizione della relativa impugnazione, avvenuta – come affermato nello stesso ricorso della contribuente – in data 24 aprile 2009.

Orbene, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, e priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013).

Il caso in esame ricade, dunque, sotto la nuova disciplina del diritto societario atteso che la cancellazione della società è intervenuta dopo il 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003).

2.2. Ne deriva che già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado la capacità processuale della società contribuente era venuta meno e, conseguentemente, anche la legittimazione a rappresentarla del “legale rappresentante pro tempore” (Cass. n. 15844 del 15/06/2018; Cass. n. 5736 del 23/03/2016; Cass. n. 21188 del 2/10/2014).

Tale esito travolge l’intero giudizio, esclusa la possibilità di alcuna statuizione di merito sull’oggetto del contendere.

L’accertamento del difetto di legitimatio ad causam determina, infatti, l’impossibilità di prosecuzione dell’azione e, dunque, l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c. della sentenza impugnata ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito.

2.3. Tale conclusione, peraltro, non investe solo l’avviso emesso per l’anno 2004 ma anche quello – con riguardo all’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate, da qualificarsi come ricorso incidentale – per l’anno 2006, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.

Risulta pacifico, infatti, che anche l’avviso in questione è stato emesso nel 2008, sicchè il ricorso è sicuramente successivo alla cancellazione della società.

E’ poi privo di rilievo che l’Ufficio abbia proposto ricorso per cassazione avverso i soci quali successori della società estinta, che non ha carattere sanante della originaria, insanabile, carenza di legittimazione.

3. Tutti gli altri motivi restano assorbiti.

Atteso l’esito complessivo del giudizio e la peculiarità della fattispecie appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi proposti da Play Service Sas di S.R. e C. e dall’Agenzia delle entrate, dichiara che la causa, con riguardo agli avvisi di accertamento per il 2004 e il 2006, non poteva essere proposta e, negli stessi limiti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

 

 

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