Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29068 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 20/10/2021), n.29068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 111-2020 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati NICOLA GRANI, BRUNO TROYA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 659/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO SEZIONE DISTACCATA di VERONA, depositata il

03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Don. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che M.R. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Veneto, sezione staccata di Verona, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Verona, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF 2012; secondo entrambi i giudici di merito, non poteva ravvisarsi nella specie violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7, in quanto l’amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di valutare le osservazioni formulate dal contribuente in ordine al pvc, quale presupposto dell’avviso di accertamento impugnato, ma non di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione art. 112 c.p.c., implicitamente richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per avere la CTR omesso di pronunciarsi, come del resto già fatto dalla CTP, su uno dei motivi di appello da lui proposti e cioè la nullità dell’atto impositivo per omesso esame delle memorie della L. n. 212 del 2000, ex art. 12 comma 7, depositate dalla s.r.l. “GRUPPO IMEA” con riferimento al pvc, presupposto dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, quale socio al 33,33% della citata società, oggetto del presente ricorso; ora, la CTR aveva rilevato che non sussisteva la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente fatte all’amministrazione finanziaria non comportava altresì l’obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo; tuttavia era stato lamentato un fatto differente e cioè la totale omissione dell’esame delle memorie, avendo l’ufficio, nel processo verbale di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “GRUPPO IMEA”, testualmente affermato che tale ultima società non aveva presentato memorie ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7, mentre al contrario tali memorie erano state presentate;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avere l’ufficio omesso di esaminare le memorie ritualmente prodotte dal contribuente integrava una palese violazione dei principi di collaborazione e di buona fede fra amministrazione e contribuente; era poi del tutto fuori luogo il richiamo fatto dalla sentenza impugnata alla prova di resistenza, in quanto la sanzione della nullità dell’accertamento conseguiva unicamente all’accertata violazione del principio di contraddittorio anticipato;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il ricorrente ha altresì presentato memoria;

che i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13613 del 2019; Cass. n. 8378 del 2017; Cass. n. 3583 del 2016; Cass. n. 16036 del 2015), in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un pvc, L. n. 212 del 2000, ex art. 12 comma 7; invero la nullità di un avviso di accertamento consegue solo alle irregolarità per le quali detta sanzione sia espressamente prevista dalla legge, e cioè alle irregolarità particolarmente rilevanti, tali da comportare la lesione di fondamentali e specifici diritti o garanzie del contribuente, lesione nella specie non ravvisabile; va poi ritenuto che l’amministrazione finanziaria ha certamente l’obbligo di valutare le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un pvc, ma non ha l’obbligo di esplicitare dette valutazioni nell’atto impositivo, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata;

che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, essendosi essa pronunciata sulla doglianza formulata dal ricorrente, da un lato ritenendo che l’avviso di accertamento impugnato fosse stato compiutamente motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo avevano determinato; dall’altro, facendo presente che, comunque, non era possibile valutare il tenore delle doglianze fatte valere in quel contesto dalla s.r.l. “GRUPPO IMEA”, di cui il contribuente era socio al 33,33%, non essendo state esse prodotte nella presente controversia;

che, pertanto, il ricorso proposto dal ricorrente va respinto, con sua condanna alle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in 10.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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