Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29067 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11715-2017 proposto da:

AGINZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONTE DI

CARMAGNOLA 24, presso lo studio dell’avvocato CAFARO GIOVANNA,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARBONE ROSA TERESA MARIA, DI

NOIA GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2766/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro M.G., impugnando la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe.

Il giudice di appello rigettando, per quel che qui ancora interessa, l’impugnazione proposta dall’ufficio, ha ritenuto che, pur esistendo i presupposti per l’emissione dell’accertamento sintetico a carico del contribuente, quest’ultimo aveva fornito la prova che, proprio negli anni oggetto di accertamento, due imprese individuali esclusivamente riconducibili al predetto ed al di lui coniuge, avevano cessato l’attività facendo residuare somme liquide, pari a circa Euro 190.000,00, tali da dimostrare la disponibilità di lecite risorse finanziarie sufficienti a giustificare l’acquisto di due immobili ed a sostenere le spese relative ai beni sui quali si era fondato l’accertamento.

La parte intimata si è costituita depositando controricorso e memoria.

L’Agenzia prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c. La CTR avrebbe fatto malgoverno dei principi espressi da questa Corte a proposito della dimostrazione di disponibilità idonee a giustificare gli incrementi patrimoniali riscontrati dall’ufficio e posti a base dell’accertamento, non potendosi ritenere idonea la mera esistenza di somme all’atto della cessazione di imprese individuali riferibili al contribuente, in assenza di dimostrazione che quelle somme siano effettivamente transitate nella disponibilità del contribuente.

Premesso che la censura è stata articolata in modo da consentirne al Collegio l’esatto perimetro rispetto all’ipotizzata violazione di legge nè la stessa involge, a differenza di quanto prospettato dal controricorrente anche in memoria, un accertamento di merito da parte della CTR, ma la correttezza dell’operato del giudice rispetto ai presupposti per ritenere provate le fonti reddituali necessarie per fare fronte agli incrementi patrimoniali individuati dall’ufficio, la stessa è fondata.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato – Cass. n. 22944/2015; Cass. n. 14885/2015-.

Cass. n. 3756/2017 ha, sul punto, specificamente rilevato che occorre almeno un principio di prova, non potendosi valorizzare l’esistenza di somme derivanti dalla vendita di beni del contribuente in assenza di prova o serio indizio sulla riutilizzazione per scopi personali o sul riaccredito su conti personali dello stesso, risultando tale elemento generico e dunque inidoneo a vincere la presunzione derivante dall’utilizzo del redditometro.

Anche Cass. n. 3804/2017 ha ribadito che “…Cass. 8995/2014 ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.

Alla luce di tali considerazioni, può dirsi che la CTR non si sia uniformata ai principi anzidetti, essendosi limitata a prendere atto della disponibilità liquide derivanti dalla cessazione di due imprese riconducibili al contribuente nell’anno precedente alle annualità oggetto di accertamento, senza minimamente verificare che quelle disponibilità anzidette fossero realmente transitate su conti correnti riferibili al detto contribuente negli anni ai quali si riferiscono gli incrementi patrimoniali posti a base dell’accertamento.

Sulla scorta di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente anche in memoria, concernenti aspetti non rilevanti ai fini della decisione, in accoglimento del ricorso, la sentenza resa dalla CTR Puglia va riformata e la causa va rimessa ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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