Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29066 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO

UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI ANTONINO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4811/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.6.09, depositata il 04/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il resistente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega avv.

Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 3.6.2009 – 4.1.2010 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta dall’Inps, rideterminò la somma al cui pagamento C.D. era tenuto a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive; a fondamento del decisum, per ciò che in questa sede ancora specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne l’ammissibilità del ricorso in appello, sul rilievo della nullità della notificazione della sentenza di prime cure (con conseguente mancata decorrenza de termine breve per l’impugnazione), siccome effettuata all’Inps presso il domicilio eletto in primo grado, ma non presso il procuratore costituito;

avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, C.D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sull’assunto che l’art. 330 c.p.c. andrebbe interpretato nel senso che l’atto può essere notificato in uno qualsiasi dei luoghi indicati (presso il procuratore costituito, ovvero nella residenza dichiarata, ovvero nel domicilio eletto per il giudizio) a scelta della parte notificante;

l’Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. ai fini della idoneità della notificazione a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la norma di riferimento è l’art. 285 c.p.c., che, a sua volta, richiama l’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3, e non già l’art. 330 c.p.c., che concerne invece il luogo di notificazione dell’impugnazione, come mostra di ritenere il ricorrente, ed al quale ha fatto riferimento anche la sentenza impugnata;

il decisum è comunque conforme a diritto, poichè, giusta il consolidato orientamento di questa Corte, a notifica della sentenza avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., nei confronti della parte personalmente, invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr, ex plurimis e fra le più recenti, Cass., nn. 13428/2010; 10026/2010; 7527/2010;

25376/2008);

3. in definitiva il ricorso dovrà essere rigettato, siccome manifestamente infondato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata nei termini sopra indicati;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per onorari ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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