Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29066 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11710-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’,AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1824/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro S.F., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente per la ripresa a tassazione di IRPEF,IVA e IRAP relativi all’anno 2010, ritenendo sfornita di prova la delega al funzionario che aveva firmato l’atto impositivo e l’appartenenza del firmatario alla carriera direttiva.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La CTR non aveva considerato che i poteri di delega al funzionario firmatario dell’atto erano stati dimostrati documentalmente con la produzione di un atto già nel corso del giudizio di primo grado. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art., poichè la CTR aveva erroneamente escluso di potere esaminare i documenti in appello.

I motivi meritano un esame congiunto e sono entrambi fondati. Ed invero, essendo stata in discussione, nel giudizio di merito, l’esistenza dei poteri di delega al funzionario che aveva firmato l’atto impugnato dal contribuente, la CTR ha omesso di prendere in considerazione il documento n. 4 prodotto nelle controdeduzioni contenente la delega delle firme, unitamente allo stralcio del personale di ruolo dell’Agenzia delle entrate, ritualmente prodotto in appello come ha avuto modo più volte di chiarire questa Corte – cfr. Corte cost. n. 199/2017, Cass. n. 16959/2012 -.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va per l’effetto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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