Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29065 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, LUIGI CALIULO, VINCENZO STUMPO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLA GRECI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSTA MARIA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 12.2.2010, depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 12.1 – 2.2.2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha respinto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto il diritto I. G. alla rivalutazione Istat sull’assegno percepito quale lavoratore addetto a lavori di pubblica utilità (LPU);

per quanto specificamente rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha osservato che il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generale in quali settori dovevano attivarsi i lavori di pubblica utilità, aveva rinviato per le modalità di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite da di n. 510/96, convertito, con modificazioni, nella L. n. 608 del 1996; a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 468 del 1997 (emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997, che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilità fra le attività oggetto di lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalità di attuazione) era a quest’ultimo che andava fatto riferimento; per conseguenza l’assegno per i lavori socialmente utili, previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, ed elevato a L. 850.000 al mese ai sensi della L. n. 144 dl 1999, art. 45, comma 9, doveva intendersi riferito anche ai lavori di pubblica utilità; avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

l’intimato I.G. ha resistito con controricorso, instando altresì per la condanna deirinps per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. il ricorso è stato notificato il 10.8.2010 e il controricorso è stato consegnato per la notifica il 29.9.2010; non applicandosi, stante la natura della causa, la sospensione feriale dei termini processuali (L. n. 742 del 1969, art. 3), il controricorso è perciò tardivo (art. 370 c.p.c.) e, quindi, inammissibile;

3. sostiene l’Istituto ricorrente che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi de D.Lgs. n. 280 del 1997, deve restare fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo “statico” – operato dall’art. 3, comma 3, del predetto D.Lgs., e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, -, previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili;

la questione è già stata affrontata in una controversia di analogo contenuto da questa Corte di legittimità (cfr, Cass., n. 1461/2011), che l’ha risolta nel senso che, in tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili (LSU), comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità (LPU) mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000, con la conseguenza che il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 (che delinea i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità”) e quello di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 (diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilità” in funzione della “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego) si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità dei legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento da lavoro, sicchè l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997;

a sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla surricordata giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento (art. 360 bis c.p.c.);

4. il ricorso va quindi rigettato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; non è luogo a pronunciare sulle spese, stante la mancanza di valida attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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