Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29065 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11709-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITSYS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10647/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha annullato la cartella notificata alla ITSYS srl per la ripresa a tassazione di IRES e IVA dichiarate e non versate o tardivamente liquidate, oltre alle sanzioni irrogate.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2,della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, rilevando che, in relazione all’omesso o tardivo pagamento delle imposte dichiarate dalla stessa contribuente, non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione preventiva, non sussistendo elementi di incertezza, nemmeno risultando la tempestività del versamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione che, soltanto, avrebbe potuto giustificare la riduzione della sanzione nella misura del 10%.

La censura è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. Cass. n. 12023/2015, Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010).

Sempre questa Corte ha anche di recente ritenuto che l’invio al contribuente della comunicazione d’irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, – cfr. Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 12023/2015, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366, Cass. n. 12023/2015, Cass. n. 2277/2017, in caso omologo a quello qui in esame, pendente fra le stesse parti -. Orbene, nel caso di specie la CTR ha totalmente tralasciato di considerare la circostanza fattuale correlata alla riconducibilità della pretesa fiscale all’omesso o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione dei redditi resa dalla parte contribuente. Tale omissione ha poi determinato un evidente errore in diritto correlato alla ritenuta illegittimità della cartella, quanto alle sanzioni irrogate, per effetto della mancata dimostrazione della preventiva comunicazione.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi proposti.

Rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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