Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29064 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. I, 11/11/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 11/11/2019), n.29064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11198/2018 proposto da:

B.I.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Perozzi, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1490/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. Paola VELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Cristina Perozzi per il ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. B.I.S. impugna la sentenza della Corte di Appello di Ancona di rigetto del gravame interposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato la Guinea nel 2011, all’età di 15 anni, dopo l’uccisione del padre nel corso di scontri tra manifestanti e forze di sicurezza in una manifestazione politica di protesta tenutasi il (OMISSIS) (dove dal (OMISSIS) viveva con la propria famiglia) e la morte di un fratello nel (OMISSIS), casualmente coinvolto in una manifestazione politica degenerata in scontri, per il timore di restare anch’egli ucciso in circostanze analoghe, vista la instabilità politica del suo paese; di lì si era quindi recato in Senegal, Mali, Burkina Faaso, Niger e Libia, per poi approdare in Italia.

3. La Corte di appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, risultando il racconto non credibile, non circostanziato e sfornito di qualsivoglia supporto documentale, tanto più considerando che la zona di origine dove vive la restante parte della sua famiglia (tra le città di Mamou e Conakry) sarebbe, a dire dello stesso appellante, tranquilla. Quanto alla protezione sussidiaria, la Corte territoriale ha escluso ogni genere di pericolo ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), anche tenendo conto dei rischi richiamati dal sito istituzionale “viaggiare sicuri” del M.A.E., riferiti in particolare alla situazione degli stranieri in Guinea. Infine ha ritenuto che non sarebbe stata allegata, nè dimostrata, nessuna specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità.

4. Il ricorrente propone tre motivi di ricorso, ai quali l’intimato Ministero dell’interno resiste con controricorso.

5. Con il primo motivo – rubricato “Violazione art. 112 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4. Difetto di motivazione” – si lamenta “la mancata traduzione della decisione della Commissione territoriale e della sentenza di Appello”, in uno (testualmente) alla “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e del principio convenzionale internazionale del divieto di non refoulement, oltre che la violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine al diritto ad un processo giusto ed effettivo”.

6. Con il secondo mezzo – rubricato (testualmente) “Violazione art. 112 e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11-17, art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3. Difetto di motivazione. In relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria” – si deduce “la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia ex art. 360, n. 5, per omessa od insufficiente motivazione, attesa la natura meramente apparente e tautologica di quella versata nel provvedimento impugnato”.

7. Con il terzo motivo – rubricato “Violazione art. 353 c.p.c., art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11-17. Violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5. In relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria” – il ricorrente si duole del mancato riconoscimento “delle condizioni per la concessione del permesso umanitario”, tenuto conto anche della giovane età e del “percorso integrativo compiuto dal richiedente, che, pur pervenendo da una condizione di analfabetismo totale, ha partecipato con fattivo interesse ai corsi di alfabetizzazione propedeutici all’apprendimento della lingua italiana”.

Diritto

RITENUTO

che:

Il terzo motivo del ricorso che verte sulla mancata concessione della protezione umanitaria impone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili sulla applicabilità della norma, contenuta nel D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, abrogativa delle disposizioni concernenti la protezione umanitaria ai giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, riconvocata il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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