Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29062 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17032-2017 proposto da:

J.X., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 2,

presso lo studio dell’avvocato PINI EUGENIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCONE CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9437/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

J.X. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 9437/8/2016, dep. il 28.12.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per incompatibilità del reddito dichiarato con l’effettiva capacità contributiva (cd. redditometro) per Irpef anno 2008, ha rigettato l’appello della contribuente. La CTR ha in particolare statuito: a) la legittimità dell’accertamento effettuato in base alla norma citata (cd. Vecchio redditometro), avendo la contribuente invocato

l’applicazione del nuovo redditometro di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 22 (che ha modificato l’art. 38 cit.), solo in sede di appello ed essendo comunque questo applicabile solo dall’anno 2009; b) il mancato assolvimento dell’onere della prova contraria, in relazione ai redditi dei familiari conviventi; c) la inammissibilità della domanda in ordine alle sanzioni, non formulata nel ricorso introduttivo, e comunque inapplicabile ratione temporis, D.Lgs. n. 158 del 2015, ex art. 22.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico del ricorso si deduce violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per motivazione apparente, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, non essendo possibile individuare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, mancando i motivi di fatto e di diritto, ed avendo la contribuente fornito tutti gli elementi documentali idonei a dimostrare la disponibilità finanziaria capace di giustificare le spese correlate al possesso dei beni e agli incrementi patrimoniali.

2. Il motivo è inammissibile, con riferimento alla generica censura, priva di specifica indicazione dei fatti la cui considerazione sarebbe stata omessa da parte della CTR. Va sul punto confermata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell’art. 366-bis c.p.c., introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti (Cass. n. 29883/2017).

Pertanto, il vizio previsto dal vigente – ed applicabile alla fattispecie in esame in relazione alla data di deposito della sentenza – art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014). Nella fattispecie la CTR ha motivato sulla legittimità dell’accertamento, sul mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sul contribuente, sulla inammissibilità della domanda sulle sanzioni, con motivazione adeguata, coerente e congrua, senza che, per contro, il ricorrente abbia specificamente indicato le prove o abbia specificamente identificato il criterio, che sarebbero stati trascurati dalla sentenza impugnata: in altri termini il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, camma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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