Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29062 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. I, 11/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31521/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma V.le Università 11

presso lo studio dell’avvocato Benzi Emiliano che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Ballerini Alessandra;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1348/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- O.F., già residente a (OMISSIS), di religione (OMISSIS), ha chiesto la protezione internazionale raccontando di essere fuggito dal suo paese perchè, deceduto il padre, adepto di una setta pagana, i membri della setta volevano forzarlo ad entrare nel gruppo.

2.-11 ricorso è stato rigettato dalla Commissione territoriale competente e respinto anche dal Tribunale. Proposto appello, la Corte confermerà la decisione di primo grado, ritenendo il difetto del rischio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e affermando che il dedotto prossimo inserimento lavorativo in Italia, e la iscrizione ad un corso di italiano, esaminato in relazione alle condizioni del suo paese di origine, come desumibili dai Report del Consiglio di sicurezza ONU 2017 e dalla nota (OMISSIS) sui rimpatri, non integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.- Ricorre per cassazione il richiedente affidandosi ad un solo motivo. Non si costituisce il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

4.- Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe adeguatamente esaminato la domanda, non analizzando le condizioni di vulnerabilità oggettive e soggettive in cui egli versa.

Il motivo è inammissibile per genericità, e ciò rende superflua la sospensione del procedimento in attesa della decisione delle sezioni unite di questa Corte sulle questioni sollevate con le ordinanze interlocutorie nn. 11749, 11750, 11751 del 2019, depositate il 3 maggio 2019 (v. Cass. n. 22851/2019).

La censura consiste in una generica esposizione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, analizzando la giurisprudenza sul tema e lamentando che non si è tenuto conto della vicenda del soggetto, del suo inserimento lavorativo, delle condizioni del paese di provenienza e del soggiorno in Libia.

Si tratta, per un verso, di una inammissibile richiesta di rivisitare il giudizio in fatto reso dal giudice di merito, che ha convincentemente motivato sul punto, per altro verso di una censura priva di specificità e decisività. In particolare, nel lamentare la circostanza che non si sarebbe tenuto conto del transito in Libia, non si specifica in concreto quale sarebbe la rilevanza di questo passaggio, posto che non è detto cosa si è evidenziato nell’atto appello circa le vicende personali del ricorrente in Libia che la Corte avrebbe omesso di esaminare e la loro decisività; anche nel ricorso ci si limita ad affermare che il richiedente avrebbe subito in Libia “sofferenze e traumi” senza ulteriori specificazioni con una ampia, ma non specificamente riferita al caso concerto, disamina della situazione politica di quel Paese.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater Decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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