Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29061 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16912-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso 1’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9550/18/2016 della COMMISSIONE REGIONALE di

ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nulla camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Con ricorso spedito il 28 giugno 2017, l’Agenzia delle entrate impugna, sulla base di due motivi, la sentenza della CTR del Lazio, n. 9550/18/16 dep. 28.12.2016, che in riforma della, sentenza di primo grado ha accolto l’appello del contribuente, su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef relativo all’anno 2008, emesso dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, in presenza di indici di capacità di spesa.

R.D. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c. n. 3, mancando la prova che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, la cui entità e durata del possesso devono risultare da idonea documentazione.

2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle deduzioni dell’Ufficio, riportate in ricorso, riguardo ai redditi dei genitori, inidonei a coprire il reddito del contribuente e mancando la dimostrazione della utilizzazione nell’anno di riferimento dell’indennizzo assicurativo riscosso nel 2004 dalla madre del contribuente.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, (applicabile “ratione temporis”), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (Cass. n. 1510 del 20/01/2017; conf. n. 7389 del 23/03/2018 n. 18097 del 10/07/2018; v. anche n. 1332 del 26/01/2016).

Ha pertanto errato la CTR, laddove ha affermato che “il contribuente ha fornito ampia prova in ordine all’acquisto dell’immobile avvenuto con entrate provenienti dai conti bancari dei genitori”, e ritenuto che per l’autovettura, usata dal nucleo familiare, “costi e spese possono essere correttamente ripartiti e imputati ai genitori”, mentre, alla luce dei riportati principi, è mancata una specifica e puntuale dimostrazione da parte della disponibilità dei redditi, essendo la documentazione – da cui evincere che le somme anzidette sono state utilizzate per sostenere le spese contestate – genericamente indicata, con conseguente insufficiente motivazione (cfr. Cass. n. 23238 del 04/10/2017)

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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