Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29060 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5865-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCISCO D’ AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO MINNA, ANDREA

BODRITO;

– resistente –

MO.SA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1062/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 10/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Liguria, n. 1062/4/2016 dep. 10.8.2016, che, su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2007, notificato a M.J. nel 2012, quale reddito di partecipazione al 10% della MO.SA. e M.J. s.n.c., cancellata dal registro delle imprese il 3.3.2008, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei soci.

M.J. si costituisce in giudizio e deposita successiva memoria, eccependo l’errata notifica del ricorso per cassazione in luogo diverso dal domicilio eletto, con conseguente nullità dell’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione del contribuente, che è infondata, essendo stato il ricorso per cassazione ritualmente notificato presso il domicilio eletto del contribuente, come si rileva anche dalla sentenza impugnata.

2. Col secondo motivo, esaminato prioritariamente per ragioni logiche, viene censurata la sentenza della CTR laddove ha accolto il ricorso sulla base di un motivo non dedotto in primo grado. Il Collegio, acquisito il fascicolo dei gradi di merito, rileva che non è stata proposta dai contribuente in primo grado espressa censura sulla circostanza della illegittimità dell’accertamento in quanto rinviava per relationem ad atto non ancora notificato alla società, avendo per contro il contribuente affermato che l’avviso di accertamento “notificato il 22.10.2012 risulta notificato a soggetto inesistente e di conseguenza l’accertamento nei confronti della società e degli stessi soci deve essere considerato nullo”, deducendo inefficacia della notifica e nullità dell’atto per notifica a soggetto inesistente, con conseguente nullità dell’accertamento al socio della società inesistente.

Ricorre pertanto il vizio denunciato, non avendo la CTR rilevato l’inammissibilità delle controdeduzioni su motivo non dedotto in primo grado.

3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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