Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2906 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2906 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 28300-2010 proposto da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO in persona
del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO
BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO
FRANSONI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PASQUALE RUSSO giusta delega in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 07/02/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso

la
n.
sentenza
76/2009
della
C4 ‘t 1
UlL4
COMM.TRIB.REG(SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il
12/10/2009;

udienza del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato FRANSONI che si
riporta alla memoria;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto il rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

N. R.G. 28300/2010

FATTI DI CAUSA
La Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno presentò una dichiarazione dei
redditi, relativa al periodo d’imposta 1996/1997, nella quale, considerate
spettanti le agevolazioni previste dal D.P.R. n.601 del 1973, art. 6,
esponeva un credito d’imposta IRPEG ammontante ad Euro 331.642 di cui
chiedeva il rimborso.

Fondazione inviava all’Agenzia delle Entrate di Livorno una raccomandata di
sollecito cui faceva seguito, in data 27 ottobre 2006, l’impugnazione del
silenzio rifiuto fondato sull’unico motivo della violazione degli artt. 6 dello
Statuto dei diritti del contribuente e dell’art. 43 del d.p.r. n. 600/1973 con
consequenziale consolidamento del credito rivendicato.
La Commissione tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso sul
presupposto che il beneficio della riduzione a metà dell’aliquota Irpeg
spettasse anche alle Fondazioni bancarie in ragione delle finalità di interesse
pubblico e di utilità sociale.
La Commissione tributaria

regionale della Toscana, accogliendo

l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 76/
19/2009, ha riconosciuto la legittimità del diniego di rimborso operato
dall’Ufficio.
Avverso tale sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione
articolato in cinque motivi illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate
resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la Fondazione Cassa di Risparmi di
Livorno denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà della
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360
comma primo n. 5 cod. proc. civ.) che viene ravvisato nel fatto che, pur
prendendo le mosse dall’erroneo presupposto che la controversia sia
scaturita dall’impugnazione di un accertamento in rettifica della
dichiarazione presentata dalla Fondazione, la sentenza ha respinto
l’eccezione volta a far valere l’incontestabilità del credito ivi esposto e
chiesto a rimborso per effetto dell’inutile perenzione del termine di cui

1

Non essendo intervenuta una formale rettifica della stessa dichiarazione, la

N. R.G. 28300/2010

all’art. 43 comma 1 del d.p.r. n. 600/1973, in ragione del fatto che tale
decorso del tempo sarebbe privo di conseguenze posto che
l’Amministrazione non avrebbe posto in essere un’attività di accertamento
ma solo la liquidazione della dichiarazione.
2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che ravvisa nella

impugnata in ordine alle risultanze processuali comprovanti il fatto che la
dichiarazione presentata dalla Fondazione sarebbe stata sottoposta a
liquidazione automatica ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 e che in quella
sede sia emersa l’inesistenza del credito chiesto a rimborso.
3.

Il terzo motivo denuncia ulteriore vizio di motivazione che si ravvisa

nella circostanza di aver considerato che l’affermato assoggettamento della
dichiarazione dei redditi presentata dalla Fondazione alla procedura di
liquidazione automatica di cui all’art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 bastasse ad
impedire il consolidamento del credito ivi richiesto a rimborso nonostante la
omissione di un valido e tempestivo atto di accertamento in rettifica.
4.

Il quarto motivo attiene alla falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.R. n.

600 del 1973 dal momento che, ferma restando la detta mancanza di prova
circa l’assoggettamento della dichiarazione della fondazione alla procedura
di liquidazione automatica, ad avviso della ricorrente, la questione sottesa
alla contestazione del credito non avrebbe potuto emergere al di fuori di una
vera e propria attività di accertamento ai sensi degli artt. 37 e ss. del d.P.R.
n. 600 del 1973.
5.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato

disposto degli artt. 37,42 e 43 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973, trattandosi
di ulteriore errore della sentenza impugnata derivante dalla errata
interpretazione delle regole della contestazione dei crediti esposti in
dichiarazione.
6.

Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., la

Fondazione ricorrente sottopone a critica la decisione delle Sezioni Unite di
questa Corte del 15 marzo 2016 n. 5069, rilevandone l’erroneità derivante
dall’inesistenza del principio ” quae temporalia ad agendum perpetua ad

2

circostanza che nessuna motivazione è stata fornita dalla sentenza

N. R.G. 28300/2010

excipiendum” per cui nell’ambito del diritto civile vigerebbe la regola
generale della coincidenza della durata dell’azione e dell’eccezione e ciò
varrebbe anche inevitabilmente nella disciplina della prescrizione
dell’eccezione in diritto tributario.
7.

I motivi, stante la stretta connessione logica, devono essere trattati

congiuntamente e sono infondati. La questione dibattuta è relativa alla

esposto in dichiarazione tale credito, manchi, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, l’ adozione di un provvedimento di diniego nel termine stabilito
per l’accertamento.
8.

Sulla questione si è pronunciata in tempi assai recenti la Corte di

cassazione a Seziono Unite con la sentenza n. 5069 del 2016, che ha
affermato il principio di diritto secondo cui in tema di rimborso d’imposte,
l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal
contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i
termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia
adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano
limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in
applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad
excepiendum”.
9.

La decisione risulta fondata sulla ragione

secondo cui i termini

decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di
un credito della Amministrazione e non a quelle con cui la Amministrazione
contesti la sussistenza di un suo debito e ciò anche se simile soluzione
susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per
l’accertamento, alla Amministrazione viene consentito di contestare il
contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale
contestazione consente alla Amministrazione di evitare un esborso e non
invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe la
affermazione di un credito della Amministrazione. Peraltro, il contribuente
ben può impugnare il silenzio della Amministrazione che non dia seguito alla
istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.

3

possibile cristallizzazione del diritto del contribuente nell’ipotesi in cui,

N. R.G. 28300/2010

10. Il principio sotteso a tale decisione è stato confermato dalla successiva
sentenza Cass. Sez. V n. 12557 del 17/06/2016, secondo cui in tema di
rimborso d’imposta, non è previsto – né dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973, né da altre disposizioni – l’onere dell’Amministrazione finanziaria di
svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il
credito, sicché, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si

11. Ritiene il Collegio che le ragioni addotte dalla ricorrente in seno alla
memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. non prospettino
argomenti diversi da quelli esaminati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
5069 del 2016 dai quali, in ipotesi, trarre spunti per mettere in dubbio la
decisione nonnofilattica delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione che,
dunque, va invece confermata.
12. Va, peraltro, osservato che la sentenza di questa Corte n. 26650 del
2017, indicata dalla ricorrente quale esempio di opinione discorde, non
esamina la questione oggetto del presente ricorso ed affronta i diversi temi
del decorso della necessità di una specifica domanda di rimborso del credito
esposto in dichiarazione e del termine di prescrizione della relativa azione.
12. In definitiva il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza
nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità in favore della contro ricorrente che liquida in
Euro 8000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2017.
Il Consigliere est.

Il Presidente

ore_
DrIelua CtlyL

Aurelio Cappabianca

consolida l’asserito diritto del contribuente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA