Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2906 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24041-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO LATTANZI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 231/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto, con due motivi di ricorso, la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 231/22/11, depositata il 20/7/2011, di rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti che, in accoglimento del ricorso di T.R., aveva ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria posta a garanzia delle somme dovute in forza di quattro cartelle di pagamento, ritualmente notificate, essendosi il contribuente utilmente avvalso del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, stante la scusabilità del ritardo di tre giorni nel pagamento della seconda rata di condono, e la dimostrazione, in relazione alle altre cartelle presupposte, dell’intervenuta estinzione del debito fiscale, come anche desumibile dal provvedimento di sgravio emesso, per due di dette cartelle, dall’Ufficio.

Il Giudice di appello, nel respingere il gravame di Equitalia Gerit s.p.a., e quello, riunito, proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 53/03/09 di inammissibilità del ricorso avente ad oggetto il silenzio dell’Ufficio sul condono, osservava che non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle di pagamento, salvo per quelle oggetto di successivo sgravio, per le quali era venuta meno la materia del contendere, stante la mancata produzione delle cartelle di pagamento presupposte, non essendo all’uopo sufficiente la produzione degli estratti di ruolo. Quanto al modesto ritardo (19/4/2004 anzichè 16/4/2004) nel pagamento dell’ultima rata relativa al procedimento di condono cui il contribuente aveva aderito, sottolineava il rilievo scriminante dell’incertezza circa la scadenza dei termini di pagamento determinata dalla reiterata successione di provvedimenti di proroga.

Il T. resiste con controricorso, mentre il Concessionario, ora Equitalia Centro s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, giacchè la CTR non ha considerato che la notifica della cartella di pagamento n. 09620000015259128, per complessivi Euro 18.474,47, oggetto di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, non era contestata nel ricorso introduttivo, in cui si faceva questione della mancata notificazione delle altre cartelle di pagamento, essendosi il contribuente limitato a sostenere che non poteva essere iscritta l’ipoteca a garanzia di un credito erariale ormai estinto, quale quello portato dalla suindicata cartella di pagamento, che era stato interamente pagato attraverso il condono. Lamenta, altresì, la ricorrente che l’avvenuto versamento, in data 19/4/2004, della seconda rata, oltre il previsto termine del 16/4/2004, per errore scusabile, costituisce deduzione nuova, introdotta dal contribuente, nel corso del giudizio di primo grado, con una memoria difensiva e che, quindi, essa non poteva essere utilmente scrutinata, con conseguente vizio di ultrapetizione della impugnata sentenza.

Con il secondo motivo, lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, giacchè la CTR non ha considerato che il condono previsto da detta disposizione, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, non comportando alcuna incertezza in ordine al quantum da versarsi da parte del contribuente, rappresentato dall’importo iscritto a ruolo e dalle somme spettanti al Concessionario, è condizionato all’integrale e tempestivo pagamento del dovuto, conseguendone in difetto l’inefficacia della sanatoria. Evidenzia, altresì, che nella comunicazione inviata al T. per la definizione dei ruoli pregressi erano puntualmente indicati date di scadenza ed importi da versare, per cui non era configurabile alcun errore scusabile del contribuente, trattandosi di versamenti da eseguirsi in date predeterminate.

Giova premettere che la impugnata decisione si basa su tre, distinti ed autonomi argomenti: 1) il difetto di prova della notificazione delle cartelle di pagamento originanti l’iscrizione ipotecaria e delle quali si duole il contribuente; 2) il perfezionamento del procedimento di definizione delle pendenze fiscali, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, essendo pienamente efficaci i relativi pagamenti, per scusabilità del lieve ritardo nel versamento della seconda rata di condono, effettuato oltre il previsto termine del 16/4/2004; 3) la ritualità e fondatezza della deduzione difensiva, formulata solo in corso di causa, concernente l’incolpevole errore circa il superamento del termini di pagamento dell’ultima rata di condono.

Il primo motivo di impugnazione, che investe la ratio decidendi di cui ai punti n. 1 e n. 3), va disatteso perchè, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

Quanto alla effettuata notifica della cartella di pagamento di cui alla procedura di condono, assume l’Agenzia delle Entrate che la circostanza non era stata contestata dal contribuente, il quale basava le proprie difese sull’insussistenza del debito fiscale, sicchè essa neppure doveva essere provata in giudizio, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di appello, che, viceversa, ha ritenuto tale dimostrazione mancante.

Il motivo di ricorso, per come è formulato, non è autosufficiente in quanto non indica da quali atti del precedente giudizio è desumibile il dedotto errore concernente il fatto processuale della non contestazione.

Quanto alla prospettazione della “buona fede” del contribuente, essa integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata ed è estranea al divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e poichè il T. non ha introdotto nuovi temi d’indagine, neppure soggiace alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum richiesta nel giudizio tributario, in quanto caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio.

Va, infatti, considerato che il condono, quale fatto estintivo del credito erariale originante almeno in parte – l’iscrizione ipotecaria, era già oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, ed il contribuente, mediante il deposito della memoria difensiva, si è limitato a contrastare, con l’argomento dell’errore scusabile, la deduzione avversaria concernente la validità della definizione agevolata del carico fiscale della cartella di pagamento n. (OMISSIS).

Il secondo motivo di doglianza va disatteso perchè infondato.

Lamenta l’Agenzia delle Entrate, violazione e falsa applicazione del L. n. 289 del 2002, art. 12, giacchè, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il condono previsto da detta disposizione, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, è condizionato all’integrale e tempestivo pagamento del dovuto e, posto che le somme dovute e gli stessi termini entro i quali effettuare i versamenti sono espressamente previsti dalle richiamate disposizioni di legge, assai poco spazio rimane alla “buona fede” del contribuente. La questione posta dal suesposto motivo di ricorso può essere agevolmente risolta alla luce dei principi affermati in subiecta materia da questa Corte.

Giova, anzitutto, ricordare che, secondo quanto affermato da numerose pronunce (Cass. n. 104/2014; n. 20746/2010), l’efficacia della sanatoria L. n. 289 del 2008, ex art. 12, è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite.

E’ stato osservato (Cass. n. 21416/2016) che “tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15, e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale”.

E’ stato anche precisato (Cass. n. 24316/2010, ma anche n. 22788/2006; n. 6370/2006; n. 12410/2007) che “al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali”.

Tanto premesso, la censura formulata dall’Agenzia delle Entrate impone di verificare se possa considerarsi tempestivo il versamento del residuo importo dovuto per il perfezionamento del condono, effettuato dal contribuente il 19/4/2004, dopo lo spirare dell’originario termine del 16/4/2004, ma prima dello spirare del termine del 18/4/2005 fissato dal D.M. 8 aprile 2004 e, dunque, se per il T. si applichi o meno la proroga dal 16/4/2004 al 18/4/2005 del termine di pagamento della seconda rata di condono.

In proposito, la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce che l’importo corrispondente alla seconda rata di condono, nel caso di specie, andasse versato entro il 16/4/2004, e in tal modo assume che il contribuente non avrebbe potuto beneficiare della proroga perchè, evidentemente, alla data (25/6 /2003) di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, aveva effettuato l’utile e versamento della prima rata del condono.

La tesi non può essere condivisa, perchè l’interpretazione della norma che essa propone, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, paradossalmente, “condurrebbe al risultato che il versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo compreso tra la scadenza del termine originario (16/4/2004) e la scadenza del termine prorogato (18/4/2005) perfezionerebbe il condono per i contribuenti che hanno pagato la prima rata dopo il 25/6/2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003) e non per quelli che l’hanno, più diligentemente, pagata prima del 25/6/2003”, sicchè “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12, la proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata ivi prevista opera anche per coloro che avevano pagato la prima in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento); infatti, il D.L. n. 143 cit. art. 1, comma secondo, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 12 (tra gli altri) della L. n. 289 del 2002 – vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione” (Cass. n. 13697/2013, conf. n. 26709/2013).

Deve, quindi, concludersi che il contribuente aveva il diritto di avvalersi della riapertura dei termini di versamento recata dall’invocato D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e, conseguentemente, che il Giudice di merito non ha errato nel giudicare tempestivo il versamento del saldo del condono L. n. 289 del 2002, art. 12, ed efficace l’adesione al condono medesimo da parte dello Iovine, anche se le ragioni esposte nella impugnata sentenza non sono corrette.

Essendo il relativo dispositivo conforme a diritto, è sufficiente farsi luogo, in applicazione dei poteri conferiti dall’art. 348 c.p.c., comma 4, alla correzione in parte qua della decisione, nei sensi fatti sopra palesi, potendo la medesima essere tenuta ferma per il resto.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione del consolidarsi del richiamato indirizzo giurisprudenziale in epoca successiva alla impugnata decisione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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