Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29059 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. I, 11/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30707/2018 proposto da:

J.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Dossi 45

presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1169/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- J.B. ha chiesto la protezione internazionale, con riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria, e in subordine ancora della protezione umanitaria o del diritto di asilo ex art. 10 Cost., raccontando di essere originario del Gambia, paese ove svolgeva l’attività di guardiano di mandrie; racconta di avere danneggiato involontariamente una mandria, conducendola al pascolo in luogo frequentato da api e di essere stato aggredito dai proprietari, che lo volevano uccidere; narra ancora di essere andato a sporgere denuncia alla polizia, che non lo aveva ascoltato per la mancanza di democrazia nel suo paese.

La domanda è stata rigettata dalla Commissione territoriale competente e, successivamente, dal Tribunale adito con ricorso proposto contro il provvedimento amministrativo. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 13.3.2018, ha rigettato l’impugnazione proposta dal richiedente asilo osservando che il racconto difettava di credibilità in quanto poco circostanziato, e ha rilevato, facendo riferimento ai rapporti di (OMISSIS) 2016/2017 e ad altre fonti di informazione tratte da siti web, che la situazione socio-politica del Gambia è notevolmente migliorata dopo la fine dalla dittatura di Ja. e l’avvio di un processo democratico da parte del nuovo presidente B..

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il J. affidandosi a quattro motivi. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Il primo motivo di ricorso si intitola “mancata assunzione dell’onere probatorio”. Il secondo motivo si intitola “sussistenza del diritto di asilo”. Il terzo si intitola “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6”.

I paragrafi così genericamente intitolati, senza specificare i vizi denunciati, si limitano a illustrare che, per i richiedenti asilo, vige la regola dell’onere della prova attenuato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 di cui si riporta il testo, e che lo Stato deve svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda, genericamente illustrando la procedura ma senza muovere specifiche censure al ragionamento seguito nella sentenza impugnata. Si illustrano altresì i presupposti normativi del diritto di asilo costituzionale, della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria, del divieto di respingimento, con riferimento anche a talune pronunce di questa Corte in tema di giurisdizione e di obbligo di cooperazione, ma senza alcun riferimento concreto e specifico al caso in esame ed alla sentenza impugnata, se non per la generica affermazione che in Gambia vi sono gravissime violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali con numerosi casi di arresti, torture, sevizie e sparizioni; e la altrettanto generica affermazione che vi sarebbe una situazione di violenza diffusa e indiscriminata che aumenta nelle aree più remote.

Si tratta di affermazioni generiche, stereotipate e non pertinenti, viziate anche da errori materiali (come la qualificazione del ricorrente quale cittadino ivoriano) che non colgono e non censurano alcuna delle rationes decidendi della sentenza impugnata e non fanno riferimento alcuno alla vicenda personale del richiedente asilo.

I motivi sono quindi inammissibili per difetto di specificità, in violazione dei canoni previsti dall’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.

4. Il quarto motivo di ricorso è una richiesta di provvedimento cautelare di sospensione, inammissibile in questa sede, atteso che la parte avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dall’art. 373 c.p.c.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente è ammesso al patrocino a spese dello Stato e pertanto non è tenuto è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater Decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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