Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29058 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. I, 11/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30678/2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Matera via Don Minzoni

10 presso lo studio dell’avv. Chiara Maria Bruna La Tore;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

((OMISSIS)), Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione

Internazionale Milano;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 2388/2018 della Corte d’appello di MILANO

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del

24/09/2018 da Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE

1.- K.A. ha chiesto la protezione internazionale esponendo: di essere originario della (OMISSIS), nel Senegal; che, morto il padre, la madre si è risposata e che il patrigno si è appropriato dei suoi beni; che egli è stato forzatamente arruolato dall'(OMISSIS) riuscendo dopo qualche tempo a fuggire; che egli ora teme da un lato la vendetta dei ribelli, dall’altro che lo Stato lo consideri un ribelle perchè i militari regolari sono in possesso di una sua foto con i ribelli. In subordine, chiede la protezione umanitaria affermando di lavorare presso una panetteria.

2.-La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale competente e il ricorso avverso questa decisione è stato rigettato dal Tribunale di Milano. Il K. ha proposto appello e la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale osservando che il racconto è poco credibile perchè non circostanziato, inficiato a contraddizioni ed inverosimiglianze; che la situazione del (OMISSIS) è in miglioramento, come si desume dalla informazioni fornite dalla Commissione nazionale per l’asilo; che il richiedente ha ancora legami familiari nel paese di origine (moglie e figli) e non ha documentato di lavorare in una panetteria come da lui dedotto.

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il K. affidandosi ad un solo motivo. Non si costituisce il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

4.- Con l’unico motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per omessa valutazione delle informazioni sul paese di origine (COI); e quindi la violazione sia del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 e 8 che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 che del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

La difesa deduce che la Corte non ha adeguatamente valutato, ai fini della protezione internazionale, le COI, proponendo quali informazioni dal valutare i Report di (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente contesta il giudizio di fatto reso dalla Corte, che ha valutato il racconto, i fatti allegati e le COI fornite dalla Commissione nazionale per l’asilo traendone la conclusione della non sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale.

Il giudice d’appello ha seguito le regole procedimentali poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 evidenziando le contraddizioni intrinseche del racconto. La valutazione di non credibilità del racconto, resa dalla Corte, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non sindacabile in questa sede (Cass. 27503/2018). La Corte di merito ha inoltre acquisito informazioni aggiornate sulla condizione del pase di origine, seguendo le procedure previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e cioè esaminando i Report predisposti dalla Commissione nazionale per l’asilo, e concludendo per l’assenza di rischio, data la progressiva pacificazione della regione.

A fronte di ciò la parte si limita censure generiche e prive di riferimenti pertinenti, menzionando genericamente le informazioni che sarebbero desumibili dal rapporto annuale di (OMISSIS), di cui non riporta il contenuto, ovvero tratte dal portale del MAE viaggiare sicuri, che però sono riferite a situazioni di rischio per i viaggiatori, ed ancora più genericamente riferendosi alle informazioni che potrebbero trarsi da (OMISSIS), -che come è sono portali ove sono raccolte una quantità importanti di Report informativi di varia natura – senza indicare quali rapporti tratti da questi portali sarebbero rilevanti nella fattispecie o in ipotesi più aggiornati di quelli utilizzati dal giudice del merito. Si tratta quindi di censure generiche,stereotipate e inammissibili, a fronte di un giudizio di fatto, che ha seguito le regole procedimentali di legge e che non è sindacabile dalla Corte di legittimità.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente è ammesso al patrocino a spese dello Stato e pertanto non è tenuto è tenuto al versamento del contributo unificato stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater Decreto citato (cfr, Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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