Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29054 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. I, 11/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29968/2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio

dell’avvocato Sciarrillo Andrea che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Sgarbi Pietro;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

Commissione Territoriale riconoscimento protezione internazionale;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1442/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- B.S., cittadino del Gambia, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria, raccontando – e in parte documentando – di avere lasciato il proprio paese perchè ingiustamente accusato di omicidio quando era ancora minorenne, incarcerato per sei mesi, sottoposto a tortura e poi rilasciato in libertà condizionata; ha dichiarato di temere la vendetta dei parenti della vittima e di essersi integrato in Italia prestando attività lavorativa.

2.La Commissione territoriale di Ancona, con provvedimento notificato in data 14.7.2016, ha respinto la richiesta. Il B. ha impugnato il diniego innanzi al Tribunale di Ancona, che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5.5.2017 ha respinto la domanda di protezione internazionale. L’appello proposto dal B. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 17.7.2018, ritenendosi non sussistente il rischio di vendetta privata, nè di altro danno grave alla persona.

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il B. affidandosi a tre motivi. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1 della Convenzione di Ginevra nonchè al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non abbia valutato che egli ha patito una persecuzione, a causa di una ingiusta carcerazione subita quando era minorenne, durante la quale ha subito torture; egli ha espresso il timore di essere nuovamente incarcerato, e di subire violenza privata e ciò integra il fumus persecutionis, considerando anche il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4.

Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis e dell’art. 116 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte d’appello ha sbrigativamente ritenuto la non credibilità del racconto, senza valutare adeguatamente il riscontro documentale da lui offerto che attesta come il procedimento penale per omicidio sia ancora in corso nonostante la scarcerazione, in libertà condizionata con obbligo di reperibilità; a fronte di ciò la Corte ha invece ritenuto che il richiedente fosse stato definitivamente scagionato e che di conseguenza avesse timore solo di una vendetta privata, per la quale avrebbe però potuto richiedere la protezione della autorità locale, che si erano già occupate del caso. La Corte non ha tenuto in considerazione la prova documentale offerta nè attivato i poteri officiosi di integrazione probatoria.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) b) c) in relazione all’art. 3 Cost., nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis. Secondo il ricorrente, la Corte non ha assolto all’onere di confrontare il suo racconto e la allegata produzione documentale, con le informazioni sulla situazione del Gambia, come desunte da fonti attendibili (Report del Ministero dell’Interno, Report Amnesty); ciò anche al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria.

Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e dell’art. 10 Cost..

Il ricorrente deduce di avere compiutamente esposto la propria condizione di vulnerabilità, da intendersi nella più ampia accezione contemplata dall’art. 10 Cost. e che la sua vicenda avrebbe dovuto essere considerata nel contesto delle condizioni generali del Gambia, in particolare per l’assenza di garanzie processuali dovute al regime dittatoriale. Infine deduce che è erronea la affermazione della Corte d’appello sulla irrilevanza del percorso di integrazione lavorativa, perchè in contrasto con l’art. 35 Cost. che tutela il lavoro.

4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso si dirà.

La Corte d’appello di Ancona ha osservato che il racconto sarebbe “generico e poco circostanziato” in particolare per non avere spiegato perchè i familiari della vittima continuino a ritenere il B. responsabile della morte del loro congiunto nonostante egli sia stato scarcerato, in quanto ritenuto innocente; ha inoltre aggiunto che appare inverosimile che l’autorità giudiziaria abbia negato protezione al B. pur avendolo scagionato. Si tratta, pertanto, di un giudizio di inattendibilità soltanto parziale, perchè, al tempo stesso, la Corte non dubita che il B. sia stato accusato di omicidio e incarcerato per sei mesi e di seguito scarcerato, come peraltro attesta un documento proveniente dalla stessa polizia gambiana – della cui autenticità il giudice territoriale mostra di non dubitare – ove si precisa che le indagini sono ancora in corso e il soggetto è in libertà condizionata. La Corte, pur dando atto dell’esistenza di questo documento, tuttavia ritiene, del tutto immotivatamente, che esso non sia rilevante, ai fini della pur doverosa valutazione del rischio, sol perchè il ricorrente ha prospettato di essere stato scarcerato definitivamente e di avere lasciato il paese per paura di una vendetta privata.

Questa ricostruzione dei fatti non è coerente con i principi in tema di esame della domanda di asilo e di valutazione della credibilità del richiedente, nonchè con il principio di cooperazione rafforzata, esplicitati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

E’ vero che, qualora le dichiarazioni del richiedente siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non si richiede un approfondimento istruttorio officioso, (Cass. 7333/2015; Cass. 5224/2013; Cass. 16925/2018); tuttavia in questo caso la Corte di merito ha evidenziato di ritenere inattendibile non già il racconto della vicenda principale, quanto di non credere alla sussistenza di un rischio di vendetta privata.

La Corte omette, pertanto, del tutto illegittimamente, di esaminare le condizioni del paese di origine, se non per escludere apoditticamente la presenza di un conflitto armato – e quindi ai soli fini di escludere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) rischio che in verità non è stato neppure dedotto dal richiedente; e ciò nonostante premette, correttamente, il principio della cooperazione istruttoria, citando la sentenza resa da questa Corte in data 10 luglio 2014 n. 15783. Invece, posto che non si dubita del racconto, il giudicante avrebbe dovuto, tramite un corretto esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, verificare la sussistenza del rischio pertinente alla vicenda allegata. Se, infatti, da un lato deve escludersi, nel caso di specie, il riconoscimento dello status di rifugiato perchè non sono stati allegati i motivi di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale), non può viceversa escludersi che un corretto esame della vicenda, come imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avrebbe consentito di apprezzare, secondo criteri probabilistici del tutto ignorati dal giudice territoriale, il rischio di un danno grave sotto il profilo considerato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

La Corte omette – o comunque compie in modo del tutto carente – la valutazione del rischio di trattamenti inumani e degradanti, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) da agente pubblico o da agente privato, e della adeguatezza delle pubbliche autorità a proteggere il richiedente asilo da eventuali ritorsioni private, mancando la ricerca ed il conseguente esame delle informazioni sul paese di origine (in acronimo COI) in materia, nonostante non si dubiti della significativa ed inquietante vicenda dell’ingiusta incarcerazione, e mancando altresì la valutazione dei documenti a riscontro, nonchè quella delle condizioni personali del richiedente e di alcuni aspetti importanti del suo racconto.

La Corte avrebbe dovuto assumere, pertanto, COI aggiornate e pertinenti sull’attuale situazione del Gambia con riferimento alla situazione carceraria, sui trattamenti inumani e degradanti che ivi si possano eventualmente subire, nonchè in ordine alle garanzie processuali, in particolare per i soggetti minorenni all’epoca del fatto, e alla capacità delle forze dell’ordine di assicurare la tutelare da vendetta privata.

L’onere di cooperazione istruttoria non può infatti ritenersi assolto semplicemente affermando che non è verosimile che gli agenti abbiano negato al B. la protezione, pur avendo riconosciuto la sua estraneità alla vicenda: la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera ed immotivata opinione del giudice, essendo piuttosto il risultato complesso di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), (Cass. 26921/2017).

Manca anche, infatti, la valutazione della peculiare condizione del soggetto al momento del fatto; egli -come si evince dalla sentenza stessa- era minorenne all’epoca del suo arresto. Di conseguenza, l’affermare, sic et simpliciter, che il richiedente sia stato scagionato, fondandosi su talune sue semplificate dichiarazioni (i poliziotti gli hanno detto che non lo potevano trattenere), mentre il documento da lui esibito attesta che è in libertà condizionata, appare una conclusione destituita di ogni fondamento logico-giuridico, che non tiene conto nè dei documenti in atti nè della condizione personale del richiedente, sottovalutandosene così il rischio di essere nuovamente incarcerato.

Inoltre, non è stata presa in alcuna considerazione la dichiarazione del richiedente di essere stato sottoposto tortura, in violazione della regola procedimentale posta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 il quale dispone che: “Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purchè non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.

Il racconto, invece, avrebbe dovuto essere analizzato analiticamente e nella sua interezza, confrontato in primo luogo con il documento prodotto, non risultando che si dubiti della veridicità dello stesso, ed eventualmente rinnovando l’audizione ove si fosse ritenuto di chiedere chiarimenti su alcuni aspetti, e quindi esaminato alla luce di informazioni sul paese di origine, pertinenti ed aggiornate al momento della decisione, che il giudice deve assumere anche d’ufficio (Cass. n. 9427/2018; Cass. 16411/2019) per appurare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria: a) se, malgrado la convinzione soggettiva del richiedente di essere stato scagionato, egli sia all’attualità a rischio di trattamenti inumani e degradanti da parte della autorità del suo paese, b) se esista all’attualità un rischio di persecuzioni private dalle quali lo Stato non può proteggerlo.

Infine, quanto alla protezione umanitaria, l’avere ritenuto impredicabile una condizione di vulnerabilità, alla luce della quale esaminare l’importanza dell’inserimento lavorativo, è una valutazione anch’essa viziata dagli errori procedimentali nell’esame della domanda di cui si è detto.

Il ricorso è allora da accogliere, con rinvio al giudice del merito per un più compiuto esame delle dichiarazioni del richiedente, e dei documenti da lui allegati, previa acquisizione di COI aggiornate e pertinenti, alla luce delle quali esaminare la domanda, nei termini imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per verificare se sussistano, nei termini sopra esposti, i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Il giudice del rinvio dovrà altresì compiutamente valutare, come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) la condizione personale e familiare del soggetto, con particolare riguardo all’età al momento del fatto, non solo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ma anche, in subordine, per verificare se, in base alle circostanze vicende personali del richiedente, gli atti cui è stato o potrebbe essere esposto contribuiscano a delineare un quadro di speciale vulnerabilità, ovvero ancora una condizione di ostacolo al respingimento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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