Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29053 del 05/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2017, (ud. 27/06/2017, dep.05/12/2017),  n. 29053

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 283/2012, depositata il 30 maggio 2012, la Corte di appello di Brescia, pronunciando in sede di rinvio da Cass. n. 14969/2011, ha respinto il gravame di Trentino Trasporti S.p.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Trento, che aveva accolto, per difetto di causa, la domanda di B.O. e altri lavoratori diretta all’accertamento della illegittimità dei contratti di formazione e lavoro stipulati con Atesina S.p.A. (poi Trentino Trasporti) in quanto preceduti da contratti a termine, per lo svolgimento delle mansioni di autista del servizio urbano, che già avevano riconosciuto a tutti i ricorrenti la qualifica (conducenti di linea) e l’inquadramento (6^ livello) alla cui acquisizione era volto il programma formativo dei successivi rapporti;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Trentino Trasporti S.p.A, con due motivi, cui i lavoratori hanno resistito con controricorso;

– che il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte;

rilevato che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984 e D.L. n. 299 del 1999, art. 16 nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito, anche discostandosi da quanto stabilito in esito al giudizio rescindente, trascurato di adeguatamente considerare che la durata dei contratti di formazione e lavoro era stata ridotta, per ciascuno dei lavoratori ricorrenti, in misura corrispondente alla durata del precedente contratto a tempo determinato: ciò che era di decisivo rilievo ai fini della valutazione dell’inadempimento costituito dalla mancata sottoposizione, alla Commissione provinciale per l’impiego, della richiesta di nuova valutazione del progetto formativo in relazione al pregresso svolgimento di attività di lavoro e della formulazione del giudizio di compatibilità tra rapporti a termine e successivi contratti di formazione;

– che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, art. 3, L. n. 407 del 1990, art. 8 e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte, anche discostandosi da quanto stabilito in esito al giudizio rescindente, trascurato di valutare se i lavoratori ricorrenti possedessero realmente, al momento della sottoscrizione dei contratti di formazione e lavoro, la professionalità, cui il progetto era preordinato, e quali fossero i necessari presupposti di competenza e di esperienza perchè tale professionalità (di conducente di linea) potesse dirsi effettivamente acquisita;

osservato che tali motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano infondati;

– che, infatti, il giudice del rinvio, uniformandosi alle statuizioni di Cass. n. 14969/2011, ha preso in esame, e adeguatamente valutato, sia la durata dei singoli rapporti a termine intercorsi tra i lavoratori ricorrenti e Atesina S.p.A. anteriormente alla stipula dei contratti di formazione e lavoro; sia l’avvenuto inquadramento degli stessi al 6^ livello del CCNL di riferimento e cioè superiore a quello (il 7^) attribuito al momento della sottoscrizione dei contratti di formazione e identico al più elevato livello cui la realizzazione del programma formativo avrebbe consentito di accedere; sia infine il riflesso di tali elementi di fatto sulla valutazione della rilevanza dell’inadempimento datoriale costituito dalla mancata comunicazione alla Commissione per l’impiego, ai fini di un riesame del progetto, della circostanza che i lavoratori, destinati all’assunzione con contratti di formazione, erano già muniti di una precedente esperienza di lavoro;

– che, in particolare, la Corte, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di vizio parziale genetico della causa (mista) dei contratti di formazione e lavoro, nel caso in cui il lavoratore, al momento della stipula del contratto, sia già in possesso della esperienza e competenza necessarie e richieste per svolgere una determinata attività di lavoro: (a) ha accertato come tutti i lavoratori ricorrenti, nell’ambito dei pregressi rapporti a termine, avessero svolto, per periodi di tempo consistenti e comunque di durata obiettivamente apprezzabile, attività di conducente anche su linee del servizio urbano e cioè avessero svolto mansioni esattamente corrispondenti a quelle fissate nel progetto formativo (cfr. sentenza, p. 8); (b) fossero stati inquadrati al sesto livello, ovvero a un livello superiore a quello previsto a seguito della stipulazione del contratto di formazione e lavoro e identico, invece, proprio a quello che sarebbe stato acquisito a seguito della formazione (p. 9); (c) ha di conseguenza rilevato, coerentemente alla richiamata giurisprudenza di legittimità, come tali circostanze, comportando una preventiva valutazione, da parte della società, della sussistenza di capacità professionali corrispondenti a quelle che si sarebbero dovute acquisire all’esito dell’attuazione del programma formativo, delineassero una situazione incompatibile con un successivo contratto di formazione e lavoro avente ad oggetto mansioni identiche (p. 10); (d) osservato, inoltre, come fosse particolarmente rilevante l’inadempimento della società datrice di lavoro agli obblighi conseguenti all’approvazione del progetto di formazione, posto che l’avere stipulato i contratti senza provvedere alla segnalazione delle pregresse esperienze dei propri dipendenti era indice significativo della non congruenza della causa di formazione e lavoro con le caratteristiche dei contratti già stipulati con questi ultimi; (e) come, infine, dovesse considerarsi del tutto irrilevante la circostanza che i lavoratori avessero poi effettivamente seguito il programma formativo, avendo rilievo determinante, per la valutazione della validità dei contratti, non che esso fosse stato attuato ma il difetto dei presupposti per offrire e somministrare formazione, in quanto i lavoratori erano già professionalmente qualificati per le stesse mansioni (p. 11);

ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2017

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