Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29051 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24766-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 784/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/01/09, depositata il 16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2010, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 16 ottobre 2009 con la quale la Corte d’appello di Roma in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 e successive integrazioni “per esigenze eccezionali …” – al contratto di lavoro intercorso con R.R. decorrente dal 1 febbraio 2000, a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni dall’atto di messa in mora.

Coi motivi viene dedotta:

a – la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 per avere affermato che il potere riconosciuto ai contraenti collettivi dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine sarebbe soggetto a precisi limiti temporali;

b – la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 del C.C.N.L. 26.11.1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001 in connessione con gli artt. 1362 e ss. c.c., in ragione del fatto che i giudici dell’appello avevano erroneamente negato che l’attribuzione col la legge del 1987 del potere alle OO.SS. di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro concretasse una delega in bianco, che le OO.SS. avevano nel caso di specie esercitato individuando la situazione concreta legittimante il ricorso al contratto a termine, senza prevedere un limite temporale finale, diverso dalla vigenza del contratto collettivo, relativamente alla utilizzazione di tale causale;

e – il vizio di motivazione in ordine alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare alla data del 30.4.1998 il termine finale di efficacia dell’accordo nazionale 25.9.97.

La lavoratrice, regolarmente intimata, non si è difesa in questa sede.

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 25 novembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base di una relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c., con la quale il relatore proponeva il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza:

Successivamente la società ha depositato in cancelleria copia di verbale di conciliazione della controversia tra le parti in sede sindacale in data 15 novembre 2010.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, per sopravvenuto venir meno dell’interesse allo stesso a seguito della conciliazione stragiudiziale. Nulla per le spese nello spirito della conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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