Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29050 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. I, 11/11/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 11/11/2019), n.29050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Su ricorso n.15830/2015 proposto da:

GIOCHISPORT s.a.s. di A. B. & C., in persona del socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Mazzini 6, presso l’avvocato Stefano

Lupis, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con

l’Avv.to Luca Campanella del foro di Milano, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, e per lei IN QUALITA’ DI MANDATARIA

BUSINESS PARTNER ITALIA S.c.p.A in persona del legale rappresentante

pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi 44,

presso lo studio dell’Avv.to Francesco Pilato che la rappresenta e

difende giusta procura in calce del controricorso;

– Controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 957/2015 della Corte d’appello di

Milano depositata il 2/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/5/2019 dal consigliere Dott. MARINA MELONI;

lette le requisitorie scritte del Sostituto Procuratore Generale

Dott. Cardino Alberto, che ha chiesto accogliersi il terzo motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 957/2015, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Monza n. 546/2008, confermò la sentenza definitiva di primo grado emessa dal Tribunale di Monza n. 789/2010 con la quale, in esito alla domanda proposta da GIOCHISPORT s.a.s. di A. B. & C. nei confronti di B.N.L. spa, era stata accertato un saldo a credito della ricorrente di Euro 25.571,83 per restituzione di quanto dovuto in forza del rapporto di conto corrente bancario n. (OMISSIS) intrattenuto con la B.N.L. spa a titolo di ricalcolo di interessi depurati dall’anatocismo, nonchè in relazione ad altro conto corrente n. (OMISSIS) un saldo a debito della ricorrente di Euro 456.509,85. Il giudice di secondo grado confermò altresì il rigetto della domanda di condanna della Banca al risarcimento dei danni, anche per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi del passaggio “in sofferenza” delle posizioni della ricorrente.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado GIOCHISPORT s.a.s. di A. B. & C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA e per lei IN QUALITA’ DI MANDATARIA BUSINESS PARTNER ITALIA S.c.p.A resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. perchè la Corte di Appello di Milano erroneamente qualificando la domanda come ripetizione di indebito anzichè quale accertamento negativo del credito preteso dalla Banca appellata, ha confermato la sentenza definitiva di primo grado n. 789/2010, per non avere l’attrice GIOCHISPORT s.a.s. di A. B. & C. assolto ai propri obblighi istruttori compresa la produzione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente in essere.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, rispettivamente, dell’art. 2697 c.c. degli artt. 116 e 278 c.p.c. per avere i giudici d’appello confermato il rigetto della domanda di condanna della Banca al risarcimento dei danni anche per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia del passaggio “in sofferenza” delle posizioni relative ai rapporti di conto corrente intrattenuti con la Banca dalla ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, rispettivamente, degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere i giudici d’appello confermato la liquidazione delle spese di giudizio operata dal giudice di primo grado e respinto la doglianza relativa alla radicale ed ingiusta decurtazione di quanto richiesto nella nota spese.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine ai primi due motivi.

La Corte di Appello di Milano infatti, premesso che era passata in giudicato la sentenza non definitiva emessa nei confronti delle parti in considerazione della sua mancata impugnazione, ha ritenuto infondata la censura avanzata dalla ricorrente secondo la quale la banca, sulla quale gravava l’onere probatorio relativo, non ha “prodotto tutti gli estratti di conto corrente fin dall’inizio del rapporto” ed “in difetto di continuità degli estratti, ai fini della formazione progressiva dei relativi saldi”, i saldi iniziali dei due rapporti di conto corrente dovevano essere azzerati, non sussistendo la prova “della esistenza del saldo passivo dalla stessa banca indicato alla data del 1/1/2000”.

A tal riguardo questa Corte ha affermato più volte che in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile. In particolare (Sez. 1-, Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018) “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d’appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perchè ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto).”

Il ricorrente contesta la qualificazione della domanda da parte del giudice di merito come ripetizione di indebito ed afferma di aver proposto una domanda di accertamento negativo delle pretese creditorie della BNL per la quale gravava sulla Banca l’onere probatorio. Senonchè, secondo quanto risulta dalle conclusioni delle parti riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, la società appellante aveva chiesto accertarsi il saldo dei due conti e, in caso di saldo positivo, condannarsi la Banca al pagamento della relativa somma. Tali essendo le conclusioni dell’attrice, non smentite con il ricorso per cassazione, la qualificazione della domanda operata dalla Corte di merito deve ritenersi corretta.

In ordine al secondo motivo di ricorso la censura è infondata e deve essere disattesa in questa sede di legittimità avendo il giudice di secondo grado ampiamente motivato in ordine alla mancanza di prova sul danno sofferto di cui si pretende il risarcimento in mancanza di allegazione di fatti specifici.

Il terzo motivo di ricorso deve parimenti essere rigettato in quanto non è possibile stabilire se la liquidazione sia o meno inferiore ai minimi tariffari non avendo la ricorrente chiarito il valore della causa; inoltre la ricorrente non ha adempiuto all’onere sulla stessa gravante di indicare le specifiche voci cui ritiene di avere diritto in caso di drastica riduzione di quanto preteso o di mancato riconoscimento di una singola voce di spesa.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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