Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2905 del 03/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20819-2012 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BARTOLUCCI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimato –

Nonchè da:

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del Procuratore Speciale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

CIMETTI giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata l’11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con sentenza n. 64/4/11, depositata l’11/7/2011, su appello proposto da Equitalia Sardegna s.p.a. riformava la decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, che aveva accolto il ricorso di A.M. avverso gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento, per complessivi Euro 243.695,74, notificati al contribuente a seguito dell’ intervenuta decadenza dalla definizione agevolata dei carichi di ruolo di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, alla quale il medesimo aveva aderito con il contestuale versamento, in data 16/5/2003, della prima rata, stante il tardivo versamento della seconda rata dell’ importo dovuto all’erario.

Osservava il Giudice di appello, in particolare, che l’ A., al fine di perfezionare il condono, aveva pagato, tempestivamente, soltanto la prima rata, essendo intervenuto il pagamento di quella successiva il 13/4/2005, ben oltre il termine del 16/4/2004 applicabile alla fattispecie, mentre la definizione della pendenza fiscale prevista dalla sopra detta disposizione è condizionata all’integrale e tempestivo pagamento del dovuto, conseguendo in difetto l’inefficacia della sanatoria. Escludeva, altresì, la ricorrenza dell’errore scusabile del contribuente, tenuto a mantenersi diligentemente informato delle reiterate proroghe concesse per il versamento della seconda rata, e che alcun obbligo di comunicare l’esito negativo del condono era configurabile in capo all’Ufficio.

Il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi di ricorso.

Equitalia Centro s.p.a., già Equitalia Sardegna s.p.a., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ A. lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2, come integrato dal D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 e dal D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), giacchè il Giudice di appello non ha considerato che l’originaria scadenza del termine di pagamento della seconda rata di condono, originariamente prevista al 16/4/2004, era stata prorogata al 18/4/2005 dal D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 1, lett. g), sicchè il pagamento effettuato in data 13/4/2005 era da considerarsi rispettoso del suddetto termine.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, in quanto alcuna disposizione sanziona espressamente con la decadenza l’intempestivo pagamento, da parte del contribuente, della seconda rata di condono.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione del L. n. 212 del 2000, art. 10, giacchè il Giudice di appello ha escluso la ricorrenza del dedotto errore scusabile senza considerare che, alla luce dello Statuto del Contribuente, i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della collaborazione e buona fede, e che le reiterate proroghe avevano determinato una condizione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, soprattutto con riguardo ai termini di versamento della seconda rata di condono.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta la nullità della sentenza giacchè il Giudice di appello non ha rilevato il giudicato interno formatosi sulla dedotta nullità degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento impugnati, vizio che la CTP aveva ritenuto sussistere per non aver il Concessionario comunicato al contribuente il rigetto dell’istanza di condono, statuizione non oggetto di gravame.

Per ragioni logiche, dato il carattere assorbente della relativa censura, va esaminato subito il primo motivo di ricorso.

La questione posta dal contribuente consiste nello stabilire se possa considerarsi tempestivo anche il versamento del residuo importo dovuto per il perfezionamento del condono, effettuato il 13/4/2005, dopo lo spirare dell’originario termine del 16/4/2004 ma prima dello spirare del termine del 18/4/2005 fissato dal D.M. 8 aprile 2004 e, dunque, se l’ A. abbia il diritto di beneficiare del condono in applicazione della proroga del termine di pagamento della seconda rata di condono.

In proposito, il Giudice di appello ha sostenuto che il contribuente non avrebbe potuto fruire della proroga perchè, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, aveva effettuato l’utile versamento della prima rata del condono (il ricorrente aveva eseguito in data 16/5/2003 il versamento di Euro 38.424,45).

La tesi del giudice di merito non può essere condivisa in quanto l’interpretazione della norma che essa propone, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con condivisibili decisioni, paradossalmente, “condurrebbe al risultato che il versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo compreso tra la scadenza del termine originario (16/4/2004) e la scadenza del termine prorogato (18/4/2005) perfezionerebbe il condono per i contribuenti che hanno pagato la prima rata dopo il 25/6/2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003) e non per quelli che l’hanno, più diligentemente, pagata prima del 25/6/2003”, sicchè “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12, la proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata ivi prevista opera anche per coloro che avevano pagato la prima in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212, art. 12 e contenente un primo differimento); infatti, il D.L. n. 143 cit. art. 1, comma secondo e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 12 (tra gli altri) della L. n. 289 del 2002 – vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione ” (Cass. n. 13697/2013, conf. n. 26709/2013).

Deve, pertanto, concludersi che il contribuente aveva il diritto di avvalersi della riapertura dei termini di versamento recata dall’invocato D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e, conseguentemente, che il Giudice di merito ha errato nel giudicare intempestivo il versamento del saldo del condono ed inefficace l’adesione ad esso dell’ A..

Quanto al ricorso incidentale condizionato di Equitalia Centro s.p.a., è appena il caso di rilevare l’insussistenza della dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, e art. 20, artt. 156 e 160 c.p.c., atteso che è senz’altro valida la notificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente non già con l’ausilio dell’ ufficiale giudiziario, ovvero a mezzo del servizio postale, ma con consegna, presso la Sede del Concessionario, ad impiegato addetto – “che ne rilascia ricevuta sulla copia” – trovando applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui siffatta notifica va ritenuta inesistente solo qualora, sulla copia dell’atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’ente destinatario – circostanza nel caso di specie neppure dedotta – non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell’atto (Cass. n. 2816/2012; n. 22575/2004).

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i successivi motivi, e respinto il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, essendosi perfezionata l’adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, art. 12, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione del consolidarsi della richiamata giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla impugnata decisione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA