Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29048 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 20/10/2021), n.29048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 9920 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in persona del curatore pro tempore

Avv.to Giovanni Gigli, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del controricorso dall’Avv.to Prof. Franco

Paparella, autorizzato con provvedimento del Giudice del fallimento,

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma,

in Corso d’Italia n. 19;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio n. 6001/09/14, depositata in data 8 ottobre

2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 luglio 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 6001/09/14, depositata in data 8 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti del Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in persona del curatore pro tempore e di Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 226/22/2013 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), con la quale, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, della dichiarazione fiscale tardivamente presentata per l’anno 2006, era stata iscritta a ruolo la somma di Euro 521.350,00 conseguente al disconoscimento di crediti Ires e Iva (rispettivamente di Euro 61.691,00 e di Euro 454.765,00) esposti nella dichiarazione per l’anno 2006, derivanti dal precedente periodo di imposta (2005) nonché al recupero di Iva dovuta (di Euro 4.894,00) a saldo per il 2006, oltre sanzioni e interessi;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) la cartella di pagamento – recante nella parte dedicata al dettaglio degli addebiti l’indicazione “Dichiarazione Mod. Unico 2007 presentata per il periodo di imposta 2006 somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54-bis. Comunicazione predisposta in data (OMISSIS) con codice atto n. (OMISSIS)” – era illegittima per difetto di motivazione, non contenendo, quale atto impositivo, una chiara indicazione dei presupposti, di fatto e di diritto, da cui era originata la pretesa erariale, esigenza tanto più evidente nel caso, come nella specie, in cui la cartella di pagamento non era stata preceduta da un avviso di accertamento, derivando da una liquidazione automatica; 2) l’illegittimità della cartella per difetto di motivazione implicava l’assorbimento di ogni altro motivo di gravame. Tuttavia, non poteva non rilevarsi che la sentenza della CTP “apparirebbe condivisibile” anche sotto l’ulteriore profilo della avvenuta violazione del divieto della doppia imposizione, atteso che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163, e il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 67, sanciscono che “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi”;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste, con controricorso, il Fallimento di (OMISSIS) s.p.a.; rimane intimata Equitalia Sud s.p.a.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, palesandosi quest’ultimo autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dei fatti di causa e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso;

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, u.p., anche in combinato alla L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR ritenuto la cartella di pagamento in questione illegittima per difetto di motivazione, ancorché trattandosi a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata (tardivamente), per l’anno 2006 – di una liquidazione delle imposte sulla base degli stessi dati forniti dalla contribuente o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, l’onere motivazionale potesse considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima;

– in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al primo motivo in base alla considerazione che l’Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di motivazione della cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis;

– il motivo è fondato;

– premesso che “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; n. 11684 del 2021);

– nella specie, la CTR, ha mal governato il suddetto principio, avendo ritenuto illegittima per difetto di motivazione la cartella di pagamento in questione emessa a seguito di controllo cartolare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54-bis, della dichiarazione presentata (tardivamente) per l’anno 2006, in quanto recante nella parte dedicata al dettaglio degli addebiti la indicazione “Dichiarazione Mod. Unico 2007 presentata per il periodo di imposta 2006 somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54-bis. Comunicazione predisposta in data (OMISSIS) con codice atto n. (OMISSIS)” senza altre specificazioni, quale atto impositivo, circa i presupposti di fatto e di diritto, della pretesa erariale; con ciò, senza considerare che, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, l’obbligo di motivazione era da ritenersi assolto in forza del richiamo contenuto in essa ai dati della dichiarazione medesima;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in subordine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR omesso di considerare che la liquidazione delle imposte effettuata a seguito di controllo cartolare della dichiarazione presentata (tardivamente) per l’anno 2006, si basava sugli stessi dati forniti dalla contribuente per cui non occorreva una articolata motivazione in ordine alle ragioni della pretesa tributaria;

– l’accoglimento del primo motivo, rende inutile la trattazione del secondo motivo proposto in subordine;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, u.p., in combinato al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 40 e 41 55, e dell’art. 163 T.U.I.R., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 67, per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella esattoriale in questione anche per violazione del divieto di doppia imposizione, ancorché la stessa avesse un diverso presupposto di imposta (ovvero la liquidazione degli imponibili desumibili dalla dichiarazione tardivamente presentata per l’anno 2006) rispetto a quella notificata a seguito di accertamento di ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, sempre con riferimento al 2006;

– il motivo si profila inammissibile per carenza di interesse, in quanto con tale mezzo la ricorrente aggredisce una statuizione della CTR in ordine alla violazione del divieto di doppia imposizione che risulta nell’impianto motivazionale svolta ad abundantiam; invero, il giudice di appello dopo avere ritenuto, stante la asserita illegittimità della cartella per difetto di motivazione “assorbito ogni altro motivo di gravame” – il che significava una decisione implicita di rigetto sugli altri motivi di appello dell’Ufficio dichiarati assorbiti, la cui motivazione era proprio quella dell’assorbimento – ha affermato, con un inciso svolto ad abundantiam, peraltro, in termini ipotetici, che “la sentenza della CTP apparirebbe condivisibile anche sotto l’ulteriore profilo della avvenuta violazione del divieto della doppia imposizione, atteso che gli artt. 163 del D.P.R. n. 917/86 e 67 del D.P.R. n. 602 del 1973 sanciscono che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi”; va fatta, quindi, applicazione del principio di diritto secondo cui “in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione” (Cass. n. 26158 del 2019; n. 22380 del 2014; Cass. n. 23635 del 2010; n. 15234 del 2007);

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in subordine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella di pagamento in questione anche per violazione del divieto di doppia imposizione senza considerare che si trattasse di cartelle fondate su presupposti diversi;

– l’inammissibilità per carenza di interesse del terzo motivo comporta l’inammissibilità, per lo stesso motivo, anche del quarto, proposto in subordine;

– in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiarati inammissibili il terzo e il quarto; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; dichiara inammissibili il terzo e il quarto motivo; con cassazione della sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto – e rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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