Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29046 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 27/12/2011), n.29046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19127-2010 proposto da:

FASI – FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 40, presso lo studio dell’avvocato MINUCCI

FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio

dell’avvocato BARONI MARTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ARMANO GIAMPIERO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6433/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Paolini Vittoria (delega avocato Giampiero Armano)

difensore del resistente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

MOTIVI

1. Il Tribunale di Roma, pronunciando in data 15.4.2010, con sentenza con motivazione contestuale, sull’opposizione proposta da B. E., nei confronti del FASI – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, contro il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di somme a titolo di contributi per gli anni dal 2003 al 2005, oltre accessori, revocava il di. in ragione dell’incompetenza per territorio, rilevata d’ufficio, del tribunale adito con la procedura monitoria. Riteneva, infatti, che dovesse darsi rilevanza del luogo di residenza dell’assicurato, ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Voghera, in applicazione dell’art. 444 c.p.c., comma 1.

2. Il FASI ha proposto regolamento di competenza con atto notificato il 19.7.2010 a seguito di richiesta del 16.7.2010, chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

Il B. ha depositato memoria.

Il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha chiesto in via principale la dichiarazione di inammissibilità del regolamento e in subordine il suo rigetto nel merito.

3. Il proposto regolamento deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 43 c.p.c., comma 2, perchè, nelle controversie soggette al rito del lavoro, ove il giudice abbia deciso la questione di competenza con le forme previste dall’art. 429 c.p.c., comma 1, parte prima (nel testo novellato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2, convertito nella L. n. 133 del 2008), con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell’udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi ritenere legalmente conosciuti i provvedimenti adottati dal giudice sin dal momento della loro emissione (Cass. n. 8939/2011; conf. Cass. n. 16304/2007 per l’analoga modalità di pronuncia e pubblicazione della sentenza nel rito ordinario davanti al giudice monocratico).

Può peraltro osservarsi che nella specie il verbale di udienza espressamente attesta la lettura della sentenza in udienza da parte del giudice rientrato nell’aula di udienza dopo essersi ritirato in camera di consiglio, può assumere rilievo la circostanza verbalizzata che al momento della lettura della sentenza le parti orami si erano assentate.

4. Le spese del giudizio, relativamente al presente procedimento, sono regolate secondo il criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, in Euro trenta per esborsi ed Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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