Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29045 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 27/12/2011), n.29045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Treviso con ordinanza n. 1737/09 depositata il 18/05/2010 nel
procedimento pendente tra:
S.G. (OMISSIS), TABE SRL (OMISSIS);
MARCOLIN SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.
Fatto
MOTIVI
La Corte esaminata l’ordinanza con cui il Tribunale di Treviso ha richiesto il regolamento d’ufficio di competenza, a seguito di sentenza con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Treviso per il giudizio tra la TA.BE s.r.l. e la Marcolin s.p.a. in ordine ad un rapporto di agenzia intercorrente tra la prima (agente) e la seconda (mandante), pendente nelle forme processuali di un’opposizione della Marcolin al d.i. conseguito dall’altra società;
letta la requisitoria scritta del PG, che conclude per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Belluno;
rilevato che le parti del giudizio di merito non si sono costituite nella presente sede nonostante la eseguita comunicazione della richiamata ordinanza.
Osserva:
La proposta istanza di regolamento d’ufficio della competenza è fondata. Deve rilevarsi, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che i rapporti di agenzia in cui la qualità di agente sia assunta da una società, sia di capitali che di persone, non rientrano nella competenza del giudice del lavoro, ex art. 409 c.p.c., n. 3, pur in presenza di prestazione di attività personalmente da parte di uno dei soci, in quanto la società, anche se priva di personalità giuridica, costituisce comunque un autonomo centro di rapporti giuridici che si frappone tra il socio e il soggetto mandante (Cass. n. 2509/1997, 9547/2001, 14813/2005, 6351/2006, 15535/2011).
Non è applicabile quindi la regola sulla competenza territoriale di cui all’art. 413 c.p.c., comma 4 (domicilio dell’agente), e, in applicazione delle regole dettate per il rito ordinario, rileva nella specie il foro di Belluno, stabilito per accordo delle parti con una clausola del contratto di agenzia (art. 28 c.p.c.).
In conclusione, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Belluno.
Non vi è luogo a provvedere circa le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Belluno; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011