Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2904 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25787/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENZIA, SEZIONE DISTACCATA DI VERONA del 28/03/06, depositata il

18/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 18/9/2006 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, accoglieva l’opposizione spiegata dal contribuente Sig. F.G., agente di commercio, nei confronti della cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate Verona 2 a titolo di IRAP per l’anno d’imposta 2000.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il 1^ MOTIVO la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, art. 2195 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ ed il 4^ MOTIVO denunzia omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere ritenuto in parte inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e in parte infondato.

Oltre a recare il 1^ ed il 2^ motivo quesiti di diritto inammissibilmente formulati in termini difformi dallo schema delineato in particolare da Cass., Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658 e da Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36, ed in termini generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta (oltre alla giurisprudenza più sopra citata v. altresì in particolare Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Cass., Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26020; nonchè, da ultimo, Cass., Sez. Un., 10/9/2009, n. 19444 e Cass., 7/4/2009, n. 8463), laddove il 3^ ed il 4^ motivo del pari inammissibilmente non recano invero la chiara indicazione delle ragioni dei denunziati vizi di motivazione, va osservato che l’impugnata decisione appare in linea con il principio enunziato, a scioglimento del contrasto interpretativo insorto in tema di assoggettamento degli agenti di commercio all’IRAP, da Cass., Sez. Un., 26/5/2009, n. 12108 secondo cui in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Il giudice dell’appello ha infatti accertato che “Nel caso specifico è stata data prova dell’inesistenza di una struttura organizzativa autonoma, malgrado la presenza di alcuni beni strumentali destinati all’esercizio della professione, tale da rendere il contribuente soggetto al tributo. Dalla documentazione prodotta, infatti, pur rilevandosi, come detto, quote di ammortamento per acquisti di beni mobili, risulta evidente che l’attività del contribuente è stata svolta senza avvalersi della collaborazione nè di dipendenti o procuratori di qualsiasi genere sia interni che esterni in forma rilevante”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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