Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2904 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2904 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 8414-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2017
1368

contro

PANZERI ANDREA, VISCARDI MILENA;

intimati

avverso l’ordinanza n. 20532/2014 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/09/2014;
udita la relazione dellAcu

svo3ta np31a pubblica

Data pubblicazione: 07/02/2018

udienza del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per revocazione, rigetto

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso originario.

ricorso originario;

FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per revocazione, con un
motivo, nei confronti di Andrea Panzeri e Milena Viscardi, in proprio e
in qualità di ex soci della cessata Autonoleggio Panzeri s.n.c. di Panzeri
Andrea e Viscardi Milena, avverso l’ordinanza n. 20532 del 2014 della
estinto, ex art. 16, comma 8, I. n. 289 del 2002, l’intero giudizio n.
23334/11 R.G., a fronte di istanza del 29.11.2012 dell’Agenzia delle
entrate, inerente la comunicazione della domanda della sola Viscardi
di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l.
n. 98 del 2011, previo versamento delle somme dovute.
2. I contribuenti non hanno svolto difese.
3.

La causa è stata rimessa dinanzi a questa sezione, previa

declaratoria di non manifesta inammissibilità del ricorso, con
ordinanza del 12.4.2016 della sesta sezione civile.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce l’errore
di fatto in cui è incorsa questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bis e 395,
comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in quanto, in presenza di una estinzione
soltanto parziale dell’obbligazione tributaria da parte della sola
contribuente Milena Viscardi ed in relazione al solo avviso di
accertamento ad essa intestato, è stato dichiarato estinto l’intero
giudizio, inclusa la controversia, riunita, inerente la posizione dell’altro
socio, Andrea Panzeri, per il quale non vi è stata definizione della lite,
ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011.
2. La revocazione è fondata.
Invero, l’«Istanza di estinzione per condono liti minori», depositata
dall’Avvocatura dello Stato il 29.11.2012, così come la nota allegata,
inerente la «Comunicazione della regolarità della definizione della lite»
del 30.8.2012, indicano chiaramente che il giudizio nel quale era stata
depositata l’istanza di condono delle liti minori, ex art. 39, comma 12,

sesta sezione civile di questa Corte, con la quale è stato dichiarato

d.l. n. 98/2011, era un giudizio intercorrente tra l’Agenzia delle
entrate e Andrea Panzeri e Milena Viscardi, soci della cessata
Autonoleggio Panzeri s.n.c. di Panzeri Andrea e Viscardi Milena,
pendente dinanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza n.
134/63/11, emessa dalla C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di
Brescia, e che la definizione della lite si era avuta solo nei confronti di
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore di
fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art.
395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., consiste nell’erronea percezione
degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui
verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione
dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita,
sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un
punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione
abbia pronunciato: tal genere di errore presuppone, quindi, il
contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto,
emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti
processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia
frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro,
quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle
parti (ex plurimis,

Cass. n. 15286 del 2015). Il suddetto errore,

inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme
giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della
semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza
impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di
argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve
essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione
asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve
esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe
stata diversa.
Alla luce di tali principi, è di tutta evidenza la svista percettiva in cui
la Corte è incorsa riferendo l’istanza di estinzione all’intero

Milena Viscardi e non anche dell’altro socio Andrea Panzeri.

procedimento e non a parte dello stesso, svista decisiva ai fini della
declaratoria di estinzione dell’intero procedimento.
3. Accolta la revocazione, occorre procedere, in sede rescissoria,
all’esame del ricorso per cassazione deciso con l’ordinanza n.
20532/2014 di questa Corte.
4.

Deduce la ricorrente che a seguito dì processo verbale di

all’anno d’imposta 2004, ad Andrea Panzeri e Milena Viscardi, in
proprio e in qualità di ex soci della cessata Autonoleggio Panzeri s.n.c.
di Panzeri Andrea e Viscardi Milena, l’indebita deduzione, in violazione
dell’art. 109 t.u.i.r., di costi per C 832.000,00 derivanti dall’utilizzo di
fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti inerenti
l’acquisto e la vendita di automezzi (autobus), nonché l’indebita
deduzione di ulteriori minori costi.
L’avviso di accertamento emesso sulla base del P.V.C. veniva
impugnato dalla società e dai soci dinanzi alla C.T.P. di Bergamo che,
riuniti i ricorsi, li respingeva.
L’appello proposto dai contribuenti era parzialmente accolto con
sentenza n. 134/63/11 della C.T.R. della Lombardia, sezione staccata
di Brescia, che annullava l’accertamento con riguardo alle operazioni
ritenute dall’Ufficio oggettivamente inesistenti, confermandolo nel
resto
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, denunciando
omessa o insufficiente motivazione su un punto di fatto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R apoditticamente
ritenuto l’irrilevanza dell’assenza di trascrizione al P.R.A. degli
automezzi compravenduti, così come delle evidenziate circostanze
inerenti la società asseritamente cedente, omettendo di prendere in
considerazione tutti gli elementi rappresentati nel processo verbale di
constatazione e recepiti nell’avviso di accertamento.
5. Il ricorso è fondato.
La C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello dei contribuenti ed
annullato l’accertamento con riguardo alle operazioni ritenute

constatazione notificato il 28.9.2007 veniva contestata, in relazione

dall’Ufficio oggettivamente inesistenti, osservando che «per quanto
attiene alla ripresa per acquisti e vendite degli autobus, sembra
giustificata la non iscrizione al PRA dei passaggi intermedi, a motivo
di evitare oneri» e negando rilievo alla circostanza relativa al
trasferimento di sede della società fornitrice, come pure alla differenza
di prezzo riguardo agli autobus incidentati venduti e poi riacquistati
Il giudice di appello, oltre ad argomentare in maniera non adeguata in
ordine alle suddette circostanze, non ha esaminato e valutato gli
ulteriori elementi addotti a sostegno della ripresa fiscale,
specificamente indicati nel P.V.C. e recepiti nell’atto impositivo, e
segnatamente: il rilievo che il volume di affari inerente l’attività di
acquisto e vendita di autobus era stato di gran lunga superiore rispetto
alle prestazioni di servizi della società contribuente, l’unicità del
fornitore «Trident Macchine s.r.I.» e la quasi esclusività dell’acquirente
«D’Auria s.r.I.», il ristretto lasso di tempo tra acquisti e vendite (tra 2
e 15 giorni) ed il limitato e «standardizzato» margine di guadagno, lo
svolgimento da parte della «Trident Macchine s.r.I.» di attività di
commercio all’ingrosso di macchine di movimento terra e non di
vendita di autobus, la circostanza che la «Trident Macchine s.r.I.» era
risultata inesistente presso la sede dichiarata, la mancanza di prova
in ordine alla proprietà dei mezzi.
La motivazione della sentenza impugnata si palesa, pertanto,
incongrua, stante il mancato o insufficiente esame di punti decisivi
della controversia.
6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, isézTCPTE:P

ti

in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.

revoca l’ordinanza n. 20532/2014 della sesta sezione civile della Corte
di cassazione in relazione alla posizione di Andrea Panzeri; accoglie il

dalla società contribuente.

rAk

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