Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2904 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17277-2012 proposto da:

M.R. in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE DELLE PROVINCE 114/B/23, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MANFELLOTTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 750/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MANFELLOTTO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 750/40/11, depositata il 19/12/2011, respingendo l’appello proposto da M.R., confermava la decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che aveva disatteso, perchè inammissibile, il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata dei carichi di ruolo di cui al L. n. 289 del 2002, art. 12, motivato dal mancato versamento della seconda rata dell’ importo dovuto per il condono.

Osservava il Giudice di appello, in particolare, che il ricorso, seppur ammissibile, era comunque infondato essendo pacifico, per averlo ammesso lo stesso contribuente, che al fine di perfezionare il condono il M. aveva provveduto al pagamento soltanto della prima rata, mentre la definizione della pendenza fiscale, secondo quanto previsto dalla suddetta disposizione, a differenza delle ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, non comportando alcuna incertezza in ordine al quantum da versarsi, costituito dal 25% dell’importo iscritto a ruolo e dalle spese spettanti al Concessionario, è condizionata all’integrale e tempestivo pagamento del dovuto, conseguendo in difetto l’inefficacia della sanatoria.

Il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con cinque motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il Collego ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente lamenta l’omesso esame del motivo di gravame costituto dal difetto di motivazione del provvedimento di diniego impugnato, che rinvia ad un prospetto contabile il quale riporta una mera elencazione di poste condonabili, mentre solo nel giudizio di appello l’Agenzia delle Entrate ha esplicitato la ragione del diniego di condono, consistente nel mancato completo pagamento delle somme all’uopo previste.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 43, nonchè mancata applicazione dell’art. 17 (oggi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. b), giacchè il Giudice di appello non ha considerato che risalendo i primi pagamenti al 14/4/2004 e scadendo la seconda rata il 16/4/2004, il provvedimento di diniego sarebbe dovuto intervenire entro il 31/12/2008.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta l’omesso esame di una circostanza decisiva e, segnatamente, il provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza favorevole al contribuente, documento prodotto nel giudizio di secondo grado, del quale il Giudice di appello non ha fatto alcuna menzione, all’esito di tale produzione documentale dovendo essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione del L. n. 289 del 2002, art. 12, giacchè il Giudice di appello non ha considerato che l’Ufficio avrebbe dovuto inviare al contribuente preavviso o interpello diretto a consentirgli di sanare l’omissione o l’errore, nè ha tenuto conto del fatto che la suindicata disposizione non prevede alcuna sanzione per l’omesso o ritardato pagamento della seconda rata.

Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5, (Statuto del Contribuente), stante l’illegittimità del diniego di condono sotto il profilo, pure dedotto dal contribuente, della sussistenza dell’errore scusabile circa il termine ultimo di pagamento della seconda rata, a seguito delle numerose proroghe di quello originariamente previsto. Evidenzia, altresì, che la mancata previsione di un atto sollecitatorio o di un preavviso al contribuente è in contrasto con l’art. 97 Cost..

Con il primo motivo di ricorso il contribuente si duole dell’omesso esame del dedotto difetto di motivazione del diniego di definizione agevolata del carico fiscale; ad avviso del M. è insufficiente il mero richiamo alle “motivazioni indicate nel prospetto contabile” l’elencazione delle poste “non condonabili” e di quelle “condonabili”, nonchè della percentuale da pagare a carico del contribuente in misura percentuale (25%). Tuttavia, il vizio d’ omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. n. 1360/2016).

Nella esaminata fattispecie non ricorre il dedotto vizio perchè la decisione di merito evidenzia, esaustivamente, in riferimento al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, che “trattasi di una particolare forma di sanatoria, per la quale non consegue alcuna attività di liquidazione, non comportando essa alcuna incertezza in ordine a quanto normativamente indicato, che deve essere versato dal contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale”, nè l’Amministrazione finanziaria ha indicato ragioni ulteriori e diverse rispetto a quella del mancato versamento dell’importo dovuto, dato desumibile dalla lettura del provvedimento e da quanto risultante dalle cartelle di pagamento notificate al contribuente, il quale ha sempre avuto piena conoscenza del suo debito riportato, da ultimo, nella comunicazione di iscrizione dell’ipoteca.

La censura oggetto del secondo motivo di ricorso concernente la tardività della notifica del provvedimento di diniego, effettuata in data 16/11/2009, perchè essa sarebbe dovuta intervenire entro il termine del 31/12/2008.

E’ appena il caso di rilevare che la impugnata decisione della CTR correttamente ha escluso che la notifica del provvedimento di diniego di condono equivalga a nuova notifica della cartella di pagamento delle somme “condonate”, cui connettere la decadenza dal potere impositivo dell’Ufficio, comportando soltanto la riscossione delle residue somme non pagate in sede di condono, riferibili a crediti erariali già definitivamente accertati sia nell’an che nel quantum dall’Amministrazione finanziaria e che si fondano, quindi, su presupposti diversi.

Quanto alla censura, contenuta nel terzo motivo, la CTR, respingendo l’appello con approfondimento nel merito della controversia, del tutto correttamente non ha tenuto conto del provvedimento di sgravio prodotto in giudizio dal contribuente, avendo l’Agenzia delle Entrate dedotto “di non aver prestato affatto acquiescenza”, sicchè il suddetto provvedimento di sgravio del carico fiscale oggetto del condono risulta essere stato disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di secondo grado, favorevole al M., come confermato dalla circostanza, riportata anche nel ricorso per cassazione, che l’Ufficio ha provveduto anche ad impugnare per cassazione la sentenza, e ciò non comporta il venir meno l’interesse delle parti alla decisione della causa.

Non appare superfluo ricordare che, secondo questa Corte, “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia” (Cass. n. 20311/2011).

Le questioni poste dal contribuente nel quarto motivo di ricorso vanno esaminate e risolte alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 104/2014; n. 24316/2010; n. 20746/2010), secondo cui l’efficacia della sanatoria L. n. 289 del 2008, ex art. 12 è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite.

E’ stato osservato (Cass. n. 21416/2016) che “tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15, e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale”, sicchè il condono, rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento da parte del contribuente, produce la definizione della pendenza solo con l’integrale pagamento delle rate dovute, nei termini prescritti, essendo altrimenti legittima l’iniziativa dell’Amministrazione finanziaria volta al recupero dell’originaria imposta dovuta.

Al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, infatti, “non può ritenersi applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali” (Cass. n. 24316/2010, ma anche n. 22788/2006; n. 6370/2006; n. 12410/2007).

Non è prevista a carico del Concessionario, oltre alla iniziale comunicazione al contribuente della facoltà di estinzione agevolata del carico fiscale, alcuna attestazione della regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, gravando esclusivamente sul contribuente l’onere di provare che il versamento effettuato concerne il rapporto tributario oggetto di controversia e la corrispondenza delle somme pagate al dovuto, in ragione dell’importo iscritto a ruolo, sicchè anche sotto tale profilo la doglianza del M. si manifesta infondata (Cass. n. 2410/2006).

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

Se la decisione del giudice di secondo grado non esamina e non decide una questione motivo di censura della sentenza di primo grado, essa è impugnabile per cassazione per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 5, anzichè dell’art. 360c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 dello stesso codice, il ricorso è inammissibile (Cass. n. 11801/2013).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione in mancanza di difese dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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