Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29039 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 27/12/2011), n.29039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Napoli con ordinanza n. 15502/09 R.G. depositata il 16/02/2010 nel

procedimento pendente tra:

P.M.;

COAN SERVICE SRL in persona del suo Amministratore delegato e legale

rappresentante selettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9

presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA TOSI, giusta procura in calce

alla memoria;

– resistente –

INAIL (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

MOTIVI

1. Il Tribunale di Napoli ha proposto regolamento di competenza di ufficio a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere relativamente alla sola azione proposta nei confronti della Coan Service s.r.l. da P.M., che aveva convenuto in giudizio anche le società Air Liquide s.r.l. e Omniatransit s.r.l..

Il Tribunale di Napoli, indicato come competente dal giudice preventivamente adito e davanti a cui il giudizio era stato riassunto, richiamava le conclusioni formulate dal P. (in occasione della iniziale proposizione del giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria C.V.), osservava che il ricorrente aveva esposto di essere stato dipendente delle convenute, facenti parti di un unico gruppo nei periodi specificamente indicati nel ricorso, di essere transitato da una società all’altra per motivi punitivi, di essere stato dequalificato ed essere stato vittima di comportamenti di “mobbing” per volontà concorrente delle convenute, e aveva lamentato, per effetto della dedotta unitaria condotta, danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudicante ne traeva la conclusione che la domanda, per come formulata, doveva ritenersi unica e inscindibile in una pluralità di azioni ciascuna delle quali riferibile ad ogni singola parte datoriale, in considerazione dell’unicità delle evento di danno e del fatto costitutivo, rappresentato da plurime e concorrenti condotte, tutte convergenti ad integrare un’unica fattispecie illecita.

2. La Coan Service s.r.l. si è costituita con memoria, eccependo, l’inammissibilità del proposto regolamento d ufficio, in quanto la relativa delibera era stata adottata alla seconda udienza e non alla prima. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza della contestazione della competenza per territorio del Tribunale di Napoli, dato che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società era iniziato e cessato nell’ambito della relativa circoscrizione. Peraltro ha dedotto anche che la Coan Service s.r.l., come gia sostenuto davanti al Tribunale di Santa Maria C.V. e in tale sede non contestato dal P., non era collegata alle altre società convenute ma era controllata dalla Coan s.p.a..

Il P.G. nelle rassegnate conclusioni scritte ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, sulla base del rilievo che il cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c. non consente deroghe ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.

3. Il regolamento d’ufficio deve ritenersi tempestivamente proposto, in quanto risulta dagli atti che alla prima udienza il giudice, nel rinviare la causa per la decisione alla successiva udienza, con assegnazione di un termine per note, ha precisato di riservarsi anche in ordine alla competenza, così in sostanza rilevando la relativa questione.

4. Il Tribunale rimettente fondatamente dubita della propria competenza e ritiene la competenza del tribunale che era stato adito inizialmente.

Considerato che l’oggetto e la causa petendi dell’azione proposta risultano adeguatamente riferiti nell’ordinanza con cui è stato chiesto il regolamento, deve rilevarsi che indubbiamente sussiste una profonda interconnessione tra le condotte dei vari soggetti convenuti e tra i rispettivi titoli di responsabilità. In particolare, a ciascuno dei datori di lavoro è addebitato un concorso e una corresponsabilità nella complessiva vicenda inerente alle prestazioni lavorative del ricorrente presso le tre società.

Ne consegue l’inapplicabilità dei criteri di competenza territoriale per le cause di lavoro facenti riferimento al singolo rapporto di lavoro e deve farsi riferimento al criterio residuale, richiamato dall’art. 413, comma 7, attribuente rilievo al foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (anche se la norma menziona espressamente solo il primo).

Ne risulta evidenziato anche che tra le domande rivolte contro le varie convenute sussiste un particolare legame di interconnessione che, anche se non avrebbe imposto il litisconsorzio, è assimilabile a quell’inscindibilità di cause considerata dall’art. 331 c.p.c. ai fini della unitarietà del giudizio di impugnazione. Tale tipo di legame eccede il molto più tenue legame del semplice cumulo soggettivo tra cause previsto dall’art. 33 c.p.c., che riguarda la semplice connessione per oggetto o per titolo e che si ritiene non consenta la deroga ai fori speciali previsti dall’art. 413 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 7070/1983 e Cass. n. 4707/1998, ma v. anche per ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio della connessione, Cass. n. 5963/1983 e 13445/1991). Nella specie tali fori speciali, come si è visto, non vengono in questione, ma anche a prescindere da ciò potrebbe ritenersi più appropriato il riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dall’art. 31 e seguenti, che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall’art. 413.

5. Premesso che la competenza del Tribunale di Santa Maria C.V. riguardo alle altre due convenute è rimasta incontestata e che quindi tale giudice non avrebbe dovuto spogliarsi del giudizio neanche nei confronti della Coan Service s.r.l., deve osservarsi però che presupposto della accoglibilità di un regolamento di ufficio è anche l’incompetenza del giudice davanti a cui la causa è stata rimessa. Nella specie tale incompetenza in astratto non sussisterebbe. Deve rilevarsi, però, che il giudice rimettente, facendo valere l’esigenza di non separazione delle cause, in effetti ha inteso far valere una propria incompetenza per connessione tra le medesime cause, connessione la quale, a norma dell’art. 40 c.p.c., comma 2, può essere rilevata anche d’ufficio entro la prima udienza, ciò che nella specie si è verificato (come si è già rilevato).

Appare indubbio, poi, che le regole della connessione (nesso quest’ultimo ravvisabile in difetto di significative modifiche circa l’impostazione dell’azione in sede di riassunzione) comportino, ex art. 40 c.p.c., comma 1, la competenza nella specie del Tribunale di Santa Maria C.V., giudice adito per primo e che, oltre tutto, era stato inizialmente investito della domanda anche con riferimento alla società Coan Service.

6. In conclusione, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria C.V..

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poichè l’unica parte costituita è soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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