Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29038 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28108-2010 proposto da:

D.S.C. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NIBBY 7, presso lo studio dell’avvocato AVAGLIANO

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO LANDOLFI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento n. R.G. 4223/09 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, emesso il 30/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24.11.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr F. Sorrentino, osserva e ritiene:

– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive: “Il relatore, cons M. C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. D.S.C. ha adito la Corte di appello di Napoli, con domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, inerente alla durata di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra;

2. la Corte di appello di Napoli, con decreto n. 4223 del 2009, ha dichiarato il suo difetto di competenza territoriale in favore della Corte di appello di Roma, applicando la citata L. del 2001, art. 3, comma 1, ed attenendosi al principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanze n. 6306 e n. 6307 del 2010, principio secondo cui “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, … non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede”.

3. con ricorso notificato secondo le formalità di cui all’art. 149 c.p.c. – che come noto esigono per il relativo perfezionamento il deposito del relativo A/R non ancora avvenuto – la D.S. ha proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto difese, regolamento di competenza deducendo che in base al criterio normativo applicato dalla Corte di appello di Napoli, la competenza territoriale spettava alla Corte di appello di Perugia e non a quella di Roma, dal momento che il giudizio in tesi affetto da ritardo irragionevole di durata, era iniziato nel 1982 dinanzi alla sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei Conti, con sede all’epoca in Roma, e poi era stato trasmesso (ex D.L. n. 453 del 1993, conv. in L. 14 gennaio 1994, n. 19) all’istituita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per la Campania, divenuta nel frattempo competente anche in materia pensionistica;

4. il ricorso può essere trattato in camera di consiglio per esservi o dichiaralo inammissibile in caso di mancato deposito sino all’adunanza camerale del menzionato A/R e perdurante difetto di costituzione dell’Amministrazione ovvero in caso di prova della sua notificazione, accolto con cassazione del decreto impugnato e declaratoria di competenza della Corte di appello di Perugia.

l’avviso di ricevimento risulta depositato ed attestante l’avvenuto rituale completamento delle formalità di notificazione del ricorso in data 2.12.2010 il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte la ricorrente ha presentato memoria con cui ribadisce la sua tesi ed aderisce alle conclusioni espresse nella relazione;

– non emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra;

– deve, pertanto, accogliersi il ricorso, statuirsi la competenza della Corte di appello di Perugia a conoscere della domanda in questione e cassarsi il decreto declinatorio impugnato, reso dalla Corte di appello di Napoli;

in favore di quella di Roma atteso l’esito del regolamento, l’Amministrazione intimata va condannata al pagamento delle relative spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto declinatorio, dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore della D.S. delle spese del regolamento, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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