Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29038 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9660-2017 proposto da:

A.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SANTE CRICRI’ giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FELICE D’AVINO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D’ORTA SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3961/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 1.12.2016 n. 3961, accogliendo parzialmente l’appello principale proposto da Fondiaria Assicurazioni s.p.a. successivamente UNIPOL-SAI Ass.ni s.p.a., assicuratrice della RCA del veicolo condotto da R.A. e di proprietà di D’Orta s.p.a. – e l’appello incidentale proposto da M.A. – terzo trasportato sul predetto veicolo -, in riforma della impugnata sentenza che aveva condannato, in solido, il R., la società proprietaria, e la società assicurativa al risarcimento dei danni in favore del M., riteneva non provato il danno patrimoniale emergente relativo alla somma di Euro 1.000,00 liquidata in prime cure a titolo di spese sanitarie, nonchè il danno da perdita reddituale futura determinata da invalidità lavorativa specifica (non avendo il M. che aveva proseguito il proprio rapporto di lavoro anche dopo il sinistro, dimostrato di aver subito una decurtazione degli emolumenti), e rideterminava il complessivo importo risarcitorio – previa decurtazione delle rendite corrisposte per l’infortunio in itinere dall’INAIL al M., ed applicazione degli interessi compensativi per la ritardata percezione degli importi risarcitori a quello spettanti – nella complessiva somma di Euro 201.711,48. La Corte distrettuale statuiva inoltre che della riforma della decisione impugnata beneficiava anche la contumace D’Orta s.p.a., in quanto proprietaria-assicurata e litisconsorte necessario di Fondiaria Assicurazioni s.p.a., mentre nei confronti del conducente R.A., anch’egli contumace in grado di appello, dovevano ritenersi passate in giudicato le statuizioni e le liquidazioni del danno stabilite nella decisione di primo grado – essendo tenuto quindi il R. a risarcire il danno fino a concorrenza della maggiore somma di Euro 359.883,82 – non essendo ravvisabile in capo al conducente del veicolo, autore dell’illecito, una posizione di litisconsorzio necessario.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da R.A. con un unico motivo.

Resiste con controricorso M.A..

Gli altri intimati UNIPO-LSAI Ass.ni s.p.a. e D’Orta s.p.a., cui il ricorso è stato ritualmente notificato, in via telematica, in data 18.4.2917 non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente impugna la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1904 e 1917 c.c. e dell’art. 331 c.p.c. per avere erroneamente la Corte distrettuale ritenuto passata in giudicato la decisione di prime cure relativamente alle statuizioni non impugnate dal conducente del veicolo.

Il ricorrente deduce che, in materia di responsabilità civile automobilistica, gli effetti favorevoli della impugnazione esperita da uno soltanto dei litisconsorti processuali si estendono necessariamente anche agli altri non impugnanti ed in particolare anche al conducente, dovendo quest’ultimo ritenersi anch’egli “assicurato”, trovando quindi applicazione l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui le impugnazioni dei capi di sentenza che attengono all’accertamento della responsabilità risarcitoria dell’assicurato e della entità del danno, da qualunque parte e nei confronti di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia con riguardo a tutte le parti.

Occorre premettere che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il “responsabile del danno”, che a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23 ed ora dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144, comma 3, deve essere chiamato in causa, come litisconsorte necessario – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l’assicuratore RCA, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, onde consentirgli di opporre al proprietario del veicolo, quale soggetto assicurato, oltre all’accertamento della propria responsabilità – oggetto della domanda risarcitoria del danneggiato – anche le eccezioni e le clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno derivanti dal contratto assicurativo, ed in particolare, di esercitare l’azione di rivalsa L. n. 990 del 1969, ex art. 18 – ed ora D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 144, comma 2 – verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (ex multis: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6333 del 28/11/1981; id. Sez. 3, Sentenza n. 2665 del 08/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 5538 del 09/03/2011; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016. che estende l’applicazione della norma anche ai giudizio introdotti con “azione diretta” nei confronti del proprio assicuratore RCA, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 sussistendo anche in tali ipotesi la medesima esigenza di rendere opponibile all’ assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’amministratore).

Alla domanda risarcitoria che implica il litisconsorzio necessario per solidarietà atipica, previsto dalla legge in caso di “azione diretta” esperita dal danneggiato nei confronti della impresa che assicura la RCA, può eventualmente cumularsi la distinta azione ex art. 2054 c.c., comma 1, esercitata dal danneggiato nei confronti del conducente del veicolo, o ancora la domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprietario del veicolo ex art. 2054 c.c., comma 3, (non interessa, invece, la presente controversia. la distinta ipotesi in cui il danneggiato agisca esclusivamente nei confronti del solo proprietario e/o del solo conducente: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10436 del 05/12/1994).

Tanto premesso, in via generale, con riferimento al nesso di dipendenza che viene ad istituirsi, a seguito della chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., tra il rapporto principale (avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità e la esistenza ed entità del danno) ed il rapporto di garanzia propria od impropria (tra garantito e garante), questa Corte ha evidenziato la esigenza di unitarietà dell’accertamento del rapporto principale nei confronti di tutti i soggetti che partecipano al processo, e dunque anche nei confronti del “terzo garante” chiamato in causa dal convenuto per essere manlevato (in virtù di un autonomo rapporto di garanzia propria od impropria, distinto dal titolo del rapporto principale fatto valere dall’attore) dalle conseguenze pregiudizievoli determinate dalla soccombenza sulla domanda attorea, rilevando come la modalità di accertamento del rapporto principale (tra attore-danneggiato e convenuto-responsabile del danno) venga a riflettersi direttamente sul rapporto di garanzia (tra convenuto-garantito-chiamante-e terzo “garante-chiamato”), operando come fatto costitutivo od estintivo, se non del rapporto, certamente del diritto azionato dal garantito nei confronti del garante. L’esperimento dell’azione di garanzia, infatti, presuppone sempre e comunque nel suo “petitum” anche la richiesta di accertamento, con efficacia di giudicato, del “presupposto giuridico” (la responsabilità civile del garantito) che è considerato dalla legge o dalla convenzione come elemento costitutivo della pretesa del garantito di essere esonerato dalle conseguenze patrimoniali negative derivanti dall’accoglimento della domanda del terzo (non rileva, al riguardo. se il garantito con la chiamata in causa intenda soltanto estendere l’efficacia di accertamento del rapporto principale al garante-chiamato, ovvero anche richiedere la pronuncia dichiarativa della esistenza del rapporto di garanzia o ancora la condanna “condizionata” del garante all’adempimento della obbligazione di garanzia: in tutti i predetti casi, infatti, ai fini dell’accertamento della pretesa si rende necessario procedere all’accertamento del rapporto principale).

Indefettibile corollario di tale impostazione è la necessità di attuare il pieno contraddittorio, tra le parti del rapporto di garanzia, anche in ordine all’accertamento del rapporto principale che (viene a rivestire carattere pregiudiziale in quanto) costituisce un elemento della fattispecie del diritto di garanzia.

In seguito alla chiamata in garanzia, il giudizio principale concernente l’accertamento di responsabilità per il danno viene a trasformarsi in un processo con pluralità di parti, verificandosi una situazione di “litisconsorzio necessario successivo” che richiede l’attribuzione al terzo-garante della stessa legittimazione del garantito a contraddire alla pretesa fatta valere nei confronti di quest’ultimo dall’attore nel “rapporto principale”, così come della stessa legittimazione ad impugnare autonomamente la sentenza che risultasse sfavorevole al convenuto-garantito, avendone riconosciuto la responsabilità del pregiudizio cagionato all’attore-danneggiato (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015).

La legittimazione del terzo-garante all’esercizio dei pieni poteri processuali trova fondamento nella tutela di un “interesse proprio” del garante -potendo questi rimanere direttamente, e non soltanto di riflesso, pregiudicato dall’accertamento del rapporto principale – il quale, pertanto, deve essere posto in grado di difendersi in giudizio e contestare i fatti costituivi del rapporto principale e che ineriscono alla stessa prestazione di garanzia, dovendo in conseguenza qualificarsi la posizione del terzo-garante rispetto al rapporto principale come quella di interventore litisconsortile od adesivo autonomo.

Il nesso di “inscindibilità” tra cause che si determina a seguito della chiamata in garanzia, e che assume rilievo ai fini della integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione ex art. 331 c.p.c., va dunque individuato tra la causa avente ad oggetto l’accertamento del rapporto principale, la cui efficacia in quanto viene ad essere estesa soggettivamente anche al garante lo costituisce parte legittimata ad agire in quello stesso giudizio (anche nel caso in cui il convenuto chiamante si sia limitato ad evocare il garante senza richiedere l’adempimento del rapporto di garanzia: art. 1917 c.c., comma 4, che, diversamente dagli artt. 32 e 106 c.p.c., non fa riferimento espresso alla “pretesa di essere garantito”), e la causa avente ad oggetto l’accertamento o meglio l’adempimento della obbligazione del rapporto di garanzia, della quale sono parti, esclusivamente, il chiamante ed il chiamato.

Da tale nesso di inscindibilità deriva la tendenziale esigenza che per tutte le parti attore, convenuto, chiamato- della causa del rapporto principale (e quindi anche per le parti del rapporto di garanzia, qualora già appartenente all’oggetto del medesimo processo, ovvero oggetto di successivo giudizio proposto separatamente dal garantito) l’accertamento della responsabilità e del danno sia unitario, dovendo essere risolta l’anomalia di eventuali comportamenti processuali tra loro contrastanti od incompatibili del convenuto-chiamante e del garante-chiamato (ovvero delle parti del rapporto di garanzia), con riferimento alla pretesa attorea, sul piano dei limiti della estensione degli effetti prodotti dalla condotta tenuta da una delle parti nei confronti degli altri litisconsorti “necessari” o “facoltativi”, venendo in soccorso a tal fine, salvo le ipotesi regolate specificamente da norma di legge (art. 2733 c.c., comma 3) il principio generale che regola le obbligazioni soggettivamente complesse secondo cui ai condebitori possono estendersi gli effetti favorevoli dell’atto compiuto dal singolo condebitore, ma non anche quelli sfavorevoli che rimangono circoscritti nella sfera giuridica di colui che ha compiuto l’atto. Da ciò deriva che in caso di condanna del convenuto in primo grado, dell’esito positivo della impugnazione proposta dal terzo-garante beneficerà anche il garantito che abbia omesso di impugnare o sia rimasto contumace in grado di appello, mentre un eventuale espresso riconoscimento di addebito, stragiudiziale o giudiziale, da parte del convenuto produrrà effetti sfavorevoli nella sola sfera giuridica del dichiarante, non potendo pregiudicare la autonoma legittimazione del garante a contestare il rapporto principale (così in motivazione paragr. 16.3, Cortecass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015) onde conseguire una sentenza a lui favorevole da opporre alla domanda di adempimento della garanzia proposta dal convenuto-chiamante (si veda anche il precedente di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007 che però. in relazione alla incompatibilità della posizione assunta dal debitore convenuto – con l’espressa rinuncia ad avvalersi della prescrizione – rispetto a quella del terzo interessato “assicuratore della responsabilità civile”, legittimato ex art. 2939 c.c. ad eccepire la prescrizione estintiva del diritto fatto valere dall’attore-danneggiato, viene a ricomporre il conflitto escludendo una ultrattività della legittimazione del terzo a proporre la eccezione di prescrizione nel rapporto principale, in quanto viene a risolvere l’atto abdicativo della prescrizione, compiuto dal debitore-garantito. nella contestuale manifestazione di volontà di rinuncia ad avvalersi dei diritti derivanti dal contratto assicurativo).

Traendo le fila del discorso, osserva il Collegio che, nella specie, il danneggiato M. ha convenuto in giudizio con “azione diretta” ai sensi delle L. n. 990 del 1969, applicabile “ratione temporis”, la società assicuratrice Fondiaria Assicurazioni s.p.a. (attuale UNIPOL-SAI Ass.ni s.p.a.), unitamente al litisconsorte necessario D’Orta s.p.a., società proprietaria del veicolo, ed al conducente A.A., litisconsorte facoltativo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4956 del 06/06/1987), nei confronti dei quali tutti ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni.

Orbene, indipendentemente dalla individuazione del soggetto “contraente” della polizza RCA (figura soggettiva che non viene in rilievo ai fini della presente indagine: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 02/12/2014; id. Sez. 6 – 3. Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017), il proprietario ed il conducente non proprietario del veicolo debbono ritenersi entrambi “soggetti assicurati” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 29/09/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015 ove si specifica che “Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di “assicurato” può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile può sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3 (così Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 02/12/2014, Rv. 633597, in motivazione)……) e dunque trovano applicazione anche al rapporto tra conducente non proprietario ed assicuratore della RCA, i principi sopra richiamati, enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di processo con pluralità di parti, in relazione alla necessaria unitarietà dell’accertamento del rapporto principale – concernente la responsabilità ed il danno – ed alla legittimazione della società assicurativa, quale terza chiamata in garanzia, a contraddire in ordine a tale accertamento, dettata dalla tutela di un proprio interesse che altrimenti potrebbe essere direttamente – e non solo di riflesso – pregiudicato.

Tutto ciò premesso, vale osservare che, nell’ambito della disciplina della assicurazione obbligatoria della RCA, la “azione diretta” del danneggiato viene a riprodurre, di fatto anticipandola, una situazione processuale di cumulo soggettivo di cause simile, anche se non identica, a quella che si determinerebbe con la chiamata in causa della società assicurativa da parte dell’assicurato ex artt. 1917 c.c., comma 4 e art. 106 c.p.c., venendo il danneggiato a costituire “ab origine” l’assicuratore RCA parte necessaria del processo avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità ex art. 2054 c.c., tanto dell’autore materiale dell’illecito (conducente) quanto del proprietario (in caso di eventuale contestazione della titolarità del diritto sul veicolo), con la differenza – rilevante sul piano del rapporto di diritto sostanziale, ma indifferente ai fini della insorgenza del nesso di inscindibilità per dipendenza tra le cause connesse – che l’assicuratore RCA citato in giudizio, non soltanto è tenuto a garantire il proprio assicurato ma è altresì obbligato in solido con questo a risarcire il danno subito dall’attore. E’ stato infatti al riguardo efficacemente rilevate che “l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, ha creato – accanto al rapporto, sorto dal fatto illecito, tra il danneggiante e l’assicurato ed al rapporto contrattuale fra il responsabile e l’assicuratore – un terzo rapporto che, sul presupposto del primo ed in attuazione del secondo, obbliga ex lege l’assicuratore verso il danneggiato; in sostanza l’assicuratore non resta più estraneo al rapporto tra il suo assicurato ed il terzo danneggiato, ma viene inserito quale parte e protagonista attivo nel rapporto risarcitorio dipendente dall’illecito di cui l’assicurato è responsabile, con la conseguenza che la richiesta del danneggiato lo rende contraddittore diretto e primario per l’accertamento e la quantificazione dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato e lo costituisce debitore verso lo stesso terzo della relativa prestazione” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006).

In relazione alla evidenziata peculiare struttura dell'”azione diretta” che, nell’istituire un rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore RCA, presuppone l’accertamento della esistenza e validità del rapporto di garanzia impropria tra detta società e l’assicurato-responsabile del danno, si determina, pertanto, “ab origine” un litisconsorzio necessario tra assicuratore RCA e proprietario-assicurato (“responsabile del danno”) definito di “natura sostanziale” dalle Sezioni Unite n. 10311/2006, in quanto la decisione assunta in ordine alla responsabilità ed al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al giudizio, diversamente risultando “inutiliter data” in quanto l’eventuale esito vittorioso della società assicurativa nella causa introdotta con “azione diretta” dal danneggiato, verrebbe di fatto ad essere eluso dall’obbligazione di manleva cui sarebbe tenuta, comunque, la medesima società assicurativa qualora il proprio assicurato fosse risultato, invece, soccombente nell’altra causa – svoltasi separatamente – tra l’assicurato ed il danneggiato.

Una medesima esigenza viene a palesarsi nel caso in cui ai predetti soggetti (danneggiato; proprietario-assicurato e impresa assicurativa RCA) viene ad aggiungersi anche l’ulteriore parte processuale costituita dal conducente del veicolo, autore materiale dell’illecito, anch’egli responsabile del danno e garantito dalla copertura assicurativa della RCA.

Il coinvolgimento del conducente (non proprietario), una volta che sia stato evocato in giudizio, nell’accertamento “unitario” da compiersi nel medesimo processo, non deriva tuttavia dalla legge (come nel caso del litisconsorzio necessario istituito dalla legge sulla RCA), ma dal nesso di pregiudizialità “logica” tra accertamento della responsabilità ed accertamento della obbligazione contrattuale assunta dall’assicuratore nei confronti del proprio assicurato, categoria alla quale deve ricondursi anche il conducente non proprietario. Unitarietà dell’accertamento che, se pure non richiede la presenza “necessaria” in giudizio del conducente, tuttavia discende dalla iniziativa processuale dello stesso danneggiato, il quale ha ritenuto di agire cumulativamente nei confronti di tutti i coobbligati solidali, nonchè dalla peculiare costruzione delle relazioni che intercorrono, sul piano del diritto sostanziale, tra i diversi rapporti degli indicati soggetti coinvolti nel medesimo giudizio.

La esigenza della conduzione unitaria di un processo con pluralità di parti avente ad oggetto cause connesse, dipende, infatti, da un lato, dalla scelta compiuta “ab origine” dal danneggiato, il quale è libero di agire nei confronti di ciascun corresponsabile coobbligato solidale – per l’intero, secondo il consolidato principio per cui l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito, con la conseguenza che è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15358 del 06/07/2006). Ne segue che tale scelta, rimessa in via esclusiva al danneggiato, non è di per sè risolutiva ai fini della inscindibilità delle cause connesse, essendo pacifica nella giurisprudenza di legittimità, fin dalla entrata in vigore della legge sulla assicurazione obbligatoria RCA, la qualificazione di “litisconsorte facoltativo” del “conducente” non proprietario, autore della condotta illecita. Al riguardo si è affermato che la prospettiva derogatoria del principio generale di solidarietà passiva nella quale si inscrive la norma della legge sulla assicurazione obbligatoria della RCA, che impone la evocazione e la partecipazione al giudizio del “responsabile del danno”, in caso di “azione diretta” proposta contro l’assicuratore, è stata individuata nella necessità di favorire la posizione processuale di quest’ultimo, consentendogli di opporre al proprietario del veicolo -quale soggetto assicurato – l’eventuale accertamento di responsabilità, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa L. n. 990 del 1969, ex art. 18 con riguardo non solo all’accertamento dell’ “an”, ma anche della liquidazione del “quantum”. Dalla individuata “ratio legis” si è tratta la conseguenza che solo nei confronti della persona del proprietario del veicolo “che è parte del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio e portatore di interessi attivi e passivi in relazione al contratto di assicurazione” deve essere integrato il contraddittorio e non anche, invece, del conducente del veicolo la cui partecipazione al giudizio potrebbe perseguire solo scopi di natura puramente probatoria, estranei all’istituto del litisconsorzio necessario (cfr. ex permultis: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3222 del 28/05/1985; id. Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 11/03/1991; id. Sez. 3, Sentenza n. 4622 del 26/04/1995; id. Sez. 3, Sentenza n. 9647 del 06/11/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 2665 del 08/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9112 del 23/04/2014).

– Corollario di tale orientamento giurisprudenziale è stata l’applicazione, sul piano processuale, delle conseguenze del “litisconsorzio necessario” e della inscindibilità delle cause, per cui: l’impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato “da qualunque parte in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera sentenza nei confronti di tutte le parti” (cfr., Cass., sez. un., 20 luglio 1983, n. 5320; Cass. 21 gennaio 1992, n. 686; Cass. 28 settembre 1989, n. 3939; Cass. 14 gennaio 1987, n. 198; Cass. 20 agosto 1984, n. 4661) e toglie rilievo al fatto che queste non abbiano dal canto loro proposto la medesima impugnazione (cfr., Cass. 24 aprile 1998, n. 4220) o siano rimaste contumaci; ed inoltre, l’impugnazione rivolta ad una almeno delle parti in posizione contrapposta consente l’integrazione del contraddittorio in confronto di tutte le altre che dall’impugnazione possono ritrarre giovamento o pregiudizio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 1, (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1285 del 29/01/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 25/06/2003, in motivazione; id Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 5737 del 10/03/2009; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9112 del 23/04/2014; id Sez. 3, Sentenza n. 15226 del 03107/2014).

Ritiene il Collegio che la esclusione di un litisconsorzio necessario originario tra il conducente (non proprietario) e gli altri due soggetti, posti invece in relazione di litisconsorzio necessario “ex lege”, non impedisce tuttavia di riconoscere la inscindibilità “successiva” delle predette cause, dopo che si è realizzato, nel giudizio, il cumulo soggettivo.

Occorre prendere le mosse dal precedente di questa Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006 che, in tema di chiamata in causa del “terzo corresponsabile” (diversamente dalla ipotesi in cui il terzo sia invece indicato come esclusivo responsabile” ed unico legittimato passivo dell’azione risarcitoria), ha posto in chiara evidenza come, qualora il chiamante formuli domanda di rivalsa nei confronti del terzo chiamato, il “litisconsorzio è facoltativo” quanto al modo di svolgimento e semmai, soltanto in sede di impugnazione, si può verificare la necessità di mantenere il cumulo fra le due cause, qualora l’esito degli accertamenti nel grado precedente sulle due cause cumulate e le ragioni di impugnazione diano luogo ad una “situazione di dipendenza” – fra le cause (ai sensi dell’art. 331 c.p.c.)”. A tale precedente è seguito, poi, l’arresto di Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015 che, con riferimento alle ipotesi di “garanzia propria ed impropria”, ha ritenuto sussistere un “collegamento necessario” – qualificandolo come nesso di dipendenza – tra le distinte cause connesse aventi ad oggetto, rispettivamente, l’accertamento della responsabilità civile nell’ambito del rapporto principale tra attore-danneggiato e convenuto (con estensione della efficacia di giudicato anche al “terzo garante” chiamato in causa dal convenuto: con la chiamata in garanzia. ai soli fini della opponibilità del giudicato anche al terzo, si realizza infatti non un ampliamento oggettivo di distinti rapporti, rimanendo unico il rapporto oggetto di controversia, ma soltanto una mera estensione soggettiva del giudizio, giustificata dal preesistente rapporto di garanzia, di diritto sostanziale, che lega il convenuto-garantito al terzo-garante, in vista di un eventuale successivo giudizio tra dette parti relativo alla esecuzione delle prestazioni nascenti dalla garanzia), e l’accertamento del rapporto di garanzia, nel caso in cui il convenuto-chiamante abbia formulato nei confronti del terzo-chiamato in garanzia domanda intesa ad accertare la esistenza e validità di tale rapporto ed eventualmente anche domanda di condanna (condizionata alla soccombenza sulla domanda attorea relativa al rapporto principale) all’adempimento della prestazione contrattuale. Le Sezioni Unite ne hanno tratto la conseguenza che, tanto nel caso in cui il convenuto-chiamante abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, del giudicato relativo al rapporto principale, quanto nel caso in cui abbia, invece, inteso allargare l’oggetto del giudizio, in quanto oltre ad effettuare la chiamata, abbia chiesto l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione, si verifica una ipotesi di “litisconsorzio necessario processuale od unitario” tra le parti dei distinti rapporti obbligatori dedotti in giudizio, con conseguente “inscindibilità delle cause” legate da relazione di dipendenza, atteso che la verifica dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione derivante dal rapporto di garanzia, richiede quale indefettibile condizione presupposta l’accertamento della responsabilità del convenuto-garantito verso l’attore-danneggiato (accertamento che intende precisare la sentenza delle SS.UU. non riveste, tuttavia, carattere pregiudiziale in senso tecnico tra i due rapporti obbligatori, quanto piuttosto condizione di fatto esterna che legittima l’esperimento delle azioni originate dal rapporto di garanzia. La “pregiudizialità necessaria” in senso giuridico, infatti. si ravvisa solo quando la decisione di un giudizio dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregi fiale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie normativa astratta di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” del processo pregiudicato: ipotesi che non si verifica nella specie, atteso che il mero accertamento giudiziale della “esistenza e validità del rapporto” di garanzia bene può prescindere da un accertamento in concreto della eventuale responsabilità civile del garantito verso terzi).

Il “litisconsorzio processuale od unitario” si atteggia alla stessa stregua del “litisconsorzio necessario sostanziale”, e dunque rimane impedito il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità civile del convenuto verso l’attore-danneggiato nei confronti del “litisconsorte processuale” non impugnate, laddove tale capo di sentenza sia stato investito da gravame da una delle altre parti del giudizio.

Non sussiste, pertanto, sostanziale differenza tra la ipotesi del “litisconsorzio necessario ex lege” – litisconsorzio originario – conseguente alla “azione diretta” proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore RCA, ed il “litisconsorzio necessario processuale od unitario” – litisconsorzio successivo – determinato dalla chiamata in garanzia dell’assicuratore RCA da parte del “responsabile del danno-assicurato”, convenuto in giudizio ex art. 2054 c.c. dall’attore-danneggiato il quale non abbia inteso esperire la “azione diretta” (ipotesi che corrisponde in tutto e per tutto a quella della chiamata di terzo in garanzia impropria, esaminata dalla sentenza delle SS.UU. n. 24707/2015).

Tale premessa pone in evidenza la stretta correlazione che sussiste tra le due figure di litisconsorzio, originario e successivo, entrambe fondate sul collegamento “inscindibile” tra i due rapporti, quello principale (relativo alla responsabilità civile) e quello di garanzia, dovendo quindi verificarsi, nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, l’ulteriore “collegamento” che viene ad instaurarsi tra la “causa di garanzia” e la “causa di risarcimento danni” proposta dall’attore nei confronti del conducente, e più specificamente la relazione che intercorre tra la posizione processuale del conducente evocato in giudizio dallo stesso danneggiato o da una della altre parti già costituite – e quella del proprietario e dell’assicuratore RCA.

Orbene quanto alla relazione tra “conducente” – non proprietario – ed “assicuratore RCA” si rileva che, se per consolidata giurisprudenza -sopra richiamata – è da ritenere ormai pacifico che per “responsabile del danno” deve intendersi il “proprietario-assicurato” del veicolo, è altrettanto indiscutibile che nel novero dei soggetti “assicurati” contro il rischio delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla responsabilità civile automobilistica (secondo la nozione di rischio che è data ricavare dall’art. 1917 c.c., comma 1) siano tanto il “proprietario” e gli altri titolari dei diritti previsti dall’art. 2054 c.c., comma 3, quanto il “conducente”: quest’ultimo, sia in quanto soggetto anch’esso esposto al medesimo rischio coperto dalla garanzia assicurativa (conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla pretesa risarcitoria); sia in quanto soggetto che la legge espressamente esclude dagli “aventi diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria”, quindi – a contrario – non considerato dalla legge come soggetto “terzo” rispetto al rapporto assicurativo: L. n. 990 del 1969, art. 4, comma 1; art. 129, comma 1 Cod. Ass. Priv. (vedi Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 02/12/2014, in motivazione). Inoltre la qualità di soggetto “assicurato” da riconoscere anche al conducente trova riscontro nella azione di rivalsa dell’assicuratore RCA, che è prevista sia contro il “proprietario-assicurato” (L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2: ora art. 144, comma 2 Cod. Ass. Priv.), sia contro il “conducente”, nel particolare caso di circolazione del veicolo “prohibente domino” (L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3. Successivamente l’art. 122, comma 3 Cod. Ass. Priv. ha previsto la esclusione della stessa operatività del contratto assicurativo, dal momento in cui è presentata dal proprietario o dal legittimo titolare dei diritti di cui all’art. 2054 c.c., comma 3, la denuncia di sottrazione del veicolo) ed in ogni caso di “condotta dolosa” che è sottratta dalla garanzia assicurativa (arg. Dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, ed ora art. 144, comma 2 Cod. Ass. Priv., in relazione all’art. 1917 c.c., comma 1). Se dunque il “rischio assicurato” dalla polizza RCA:

– concerne anche il “conducente”, in relazione alla responsabilità civile allo stesso imputabile ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, non sembrano sussistere ostacoli a riconoscere anche a tale soggetto, in concorrente legittimazione con il “proprietario” (assicurato dai rischi della responsabilità solidale allo stesso ascrivibile ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3), la titolarità dell’esercizio dell’azione di manleva nei confronti dell’assicuratore RCA, e dunque anche il diritto a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la società assicurativa per essere tenuto indenne dalle conseguenza patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento delle pretese del danneggiato, con la conseguenza che deve ritenersi ravvisabile lo stesso “nesso di inscindibilità” che sussiste tra la causa principale e la causa di garanzia, previsto come effetto del litisconsorzio necessario ex lege tra proprietario ed assicuratore, anche alla relazione tra la causa di accertamento della responsabilità del conducente determinata dalla domanda attorea ed il rapporto di garanzia che intercorre tra lo stesso conducente-assicurato e la società assicuratrice della RCA.

E’ evidente che non si intende in questo modo ipotizzare, attraverso la estensione al conducente – non proprietario – della qualità di assicurato, un indebito allargamento della previsione legislativa sul litisconsorzio necessario originario con il “responsabile del danno”, con conseguente preoccupazione di far gravare un eccessivo onere a carico del danneggiato, cui verrebbe imposto (in considerazione della medesima “ratio legis” indicata dal richiamato orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine alla individuazione del “responsabile del danno”) di evocare “ab origine” in giudizio anche il conducente-assicurato. Ma si intende piuttosto evidenziare come, a seguito della libera scelta del danneggiato di evocare ab origine anche il conducente, od ancora a seguito della ammissione della chiamata in causa del conducente da parte del proprietario (in funzione della coobbligazione o del regresso) o dell’assicuratore RCA (in funzione dell’esercizio delle azioni di rivalsa), tra le cause di accertamento della responsabilità (del conducente e del proprietario) e la causa di garanzia viene ad istituirsi un nesso di dipendenza tale per cui entrambi gli accertamenti dei distinti rapporti debbono essere compiuti unitariamente, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. nel giudizio di impugnazione ed estensione degli effetti favorevoli della impugnazione di uno dei litisconsorti processuali anche agli altri non impugnanti o contumaci, sicchè l’impugnazione dell’assicuratore RCA che contesta la responsabilità del sinistro deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato ai precedenti gradi, quali “responsabili del danno” di cui debba rispondere l’assicuratore, assumendo così la posizione di litisconsorti necessari di diritto processuale a causa della interdipendenza (ed inscindibilità, quindi) delle rispettive cause e della conseguente esigenza di evitare un contrasto di giudicati che renderebbe inutile la sentenza, che, pur accogliendo il gravame dell’assicuratore, non potrebbe giovare allo stesso, comunque tenuto a rispondere per colui che non ha partecipato al giudizio di impugnazione e rispetto al quale diverrebbe definitiva la sentenza che ne ha accertato la responsabilità (cfr. in termini: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7279 del 03/07/1993; id. Sez. 3, Sentenza n. 15039 del 05/08/2004, in motivazione).

Osserva il Collegio che, anche a non volere valorizzare tali aspetti (che pure evidenziano ragioni analoghe a quelle individuate dalla giurisprudenza nella “ratio legis” individuata a fondamento del litisconsorzio necessario ex lege tra “responsabile del danno” ed assicuratore RCA, in quanto volte egualmente a rafforzare la tutela di quest’ultimo consentendogli di esperire nello stesso processo le eventuali azioni di rivalsa anche contro il conducente), ed anche a lasciare in disparte la indagine sulla struttura negoziale del rapporto assicurativo RCA, da ricostruire nei confronti del “conducente-assicurato” secondo lo schema dell’art. 1891 c.c. o del contratto – anche – a favore di terzo, osserva il Collegio che il collegamento necessario tra le cause connesse risalta in modo del tutto evidente nella relazione che viene ad istituirsi nell’ambito del medesimo giudizio tra l’accertamento della responsabilità del “conducente” e quella del “proprietario” del veicolo, laddove entrambi convenuti in giudizio.

In tal caso, infatti, l’accertamento del rapporto principale avente ad oggetto la responsabilità civile di entrambi i soggetti convenuti in giudizio non può che configurarsi come accertamento unitario, alla stregua del principio di diritto, ribadito da questa Corte secondo cui “nel processo con pluralità di parti, ove una domanda di risarcimento danni sia proposta nei confronti di due soggetti in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due è solamente quello posto in essere dall’altro, insorge un vincolo di solidarietà passiva, in conseguenza del rapporto di dipendenza, tale da determinare l’inscindibilità della causa” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 16391 del 14/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 676 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7936 del 30/03/2018).

Il principio di diritto, espresso in tema di responsabilità indiretta (art. 2049 c.c.), bene può essere esteso anche alla responsabilità del proprietario ex art. 2054 c.c., comma 3 che prescinde dalla colpa, e si atteggia quindi come “una responsabilità per fatto altrui”.

Se dunque si tratta di accertare il medesimo ed unico fatto illecito, e se tale accertamento (avente ad oggetto la responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c., comma 1, cui si aggiunge la obbligazione solidale del proprietario ex art. 2054 c.c., comma 3) costituisce il presupposto necessario per l’accertamento, tanto della domanda di garanzia proposta dall’ assicurato nei confronti dell’assicuratore RCA, ove chiamato in causa ex art. 106 c.c., seconda parte (qualora il danneggiato non abbia proposto azione diretta), quanto della pretesa risarcitoria del danneggiato verso l’assicuratore RCA (inizialmente convenuto con “azione diretta”, ovvero se chiamato in garanzia dall’assicurato destinatario della nuova domanda formulata con “azione diretta” dal danneggiato), sembra doversi concludere, non diversamente che per le ipotesi di responsabilità per fatto altrui nelle quali sia stato evocato in giudizio anche il terzo garante, che le cause concernenti 1-la responsabilità civile del conducente (per fatto proprio), 2-la responsabilità civile del proprietario-assicurato (per fatto altrui), 3-il rapporto di garanzia e/o l’obbligazione ex lege dell’assicuratore (in caso di “azione diretta”), debbano tutte considerarsi tra loro legate da nesso di “dipendenza”, che ne determina la inscindibilità ex art. 331 c.p.c. nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sull’accertamento della responsabilità del conducente, estendendosi gli effetti favorevoli della impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti, anche alle altre parti non impugnanti o rimaste contumaci che versano nella stessa posizione processuale. Conclusione che si pone in linea con il precedente di questa Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015, secondo cui “in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’impugnazione proposta dall’assicuratore in relazione alla misura del concorso di colpa della vittima giova anche al conducente non proprietario che non abbia, a sua volta, proposto analogo gravame, in quanto tale soggetto riveste, ai sensi dell’art. 1904 c.c., la qualità di “assicurato” unitamente al proprietario ed alle altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3, sicchè la sussistenza e la misura della sua responsabilità costituiscono presupposto e limite di quella dell’assicuratore verso il terzo danneggiato”, dovendo in conseguenza ravvisarsi una piena corrispondenza delle medesime ragioni giustificatrici dell’inscindibile accertamento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti del proprietario-assicurato “responsabile del danno” e della domanda proposta dal medesimo danneggiato – con azione diretta – nei confronti dell’assicuratore RCA (individuate già da Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006 nel fatto che la “responsabilità, una volta accertata o negata nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, in contraddittorio con l’assicurato, è accertata anche nei rapporti tra danneggiato ed assicurato”), anche alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti del conducente non proprietario, ricorrendo anche per essa le stesse condizioni, e cioè che “attiene ad un medesimo fatto, impone l’accertamento delle medesime circostanze e delle medesime conseguenze giuridiche”, differenziandosi dalle altre domande esclusivamente perchè, oltre “alla domanda di accertamento della responsabilità si aggiunge quella di condanna del responsabile al risarcimento del danno” (cfr. Corte cass. SS.UU. n. 10311/2006, in motivazione).

In conclusione, fermo il principio per cui la partecipazione al processo del conducente – in quanto mero coobbligato solidale – non è richiesta fin dall’origine come necessaria, tuttavia, laddove ricorrano determinate condizioni processuali (individuate nella specie: 1-nel cumulo soggettivo determinato dalla iniziativa dello stesso danneggiato; 2-nell’accertamento del rapporto principale, avente ad oggetto la responsabilità civile del proprietario e del conducente quali soggetti assicurati, inteso come presupposto condizionante tanto del rapporto di garanzia, quanto della peculiare responsabilità “diretta” dell’assicuratore RCA; 3-nella relazione di condizionamento-dipendenza dell’affermazione di responsabilità del conducente del veicolo ex art. 2054 c.c., comma 1, rispetto all’affermazione della responsabilità “solidale” del proprietario del veicolo ex art. 2054 c.c., comma 3), viene ad insorgere un nesso di inscindibilità ex art. 331 c.p.c. tra le cause connesse, che ne impone la trattazione congiunta, anche nel successivo grado di appello, non potendo disgiungersi – con specifico riferimento alla fattispecie in esame – la causa di accertamento della responsabilità civile del conducente – non proprietario – dalla causa di accertamento della responsabilità dell’assicuratore RCA convenuto dal danneggiato con “azione diretta” e della responsabilità solidale del proprietario (quale criterio di imputazione del danno da fatto altrui), che nella prima trovano il loro presupposto logico indispensabile.

Pertanto deve ritenersi errata, e va dunque cassata, la statuizione della sentenza impugnata che, in contrasto con gli enunciati principi di diritto, ha ritenuto di frazionare l’accertamento della domanda di risarcimento danni, riformando – in parziale accoglimento dell’appello della società assicurativa – la decisione di prime cure in punto di “quantum”, limitando gli effetti favorevoli alla società appellante soltanto a quest’ultima ed al proprietario del veicolo, in quanto unico “litisconsorte necessario”, con esclusione del conducente rimasto contumace, al quale invece, proprio in quanto parte del giudizio in causa inscindibile, si estendono gli effetti della impugnazione proposta dal litisconsorte processuale, potendo avvantaggiarsi del giudicato favorevole pronunciato nel giudizio, indipendentemente dal comportamento inerte tenuto che non può essere qualificata come acquiescenza tacita alla decisione di primo grado.

In conclusione il ricorso trova accoglimento, con conseguente cassazione “in parte qua” della sentenza impugnata. Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito da questa Corte ex art. 384 c.p.c., comma 2 con la condanna dell’ A. al pagamento del medesimo importo risarcitorio cui la Corte territoriale ha condannato gli altri litisconsorti processuali.

La condanna della parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna A.A., in qualità di coobbligato solidale con UNIPOL-SAI s.p.a. (già Fondiaria Assicurazioni s.p.a.) e con D’Orta s.p.a., a pagare ad M.A. la somma di Euro 201.711,48 a titolo di risarcimento danni, escluso l’ulteriore importo indicato al capo c) del dispositivo della sentenza di appello n. 3961/2016, ferme per il resto le altre statuizioni della sentenza impugnata.

Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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