Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29037 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17872-2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 24/10 V.G. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

16/04/2010, depositato il 27/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24.11.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr F. Sorrentino, osserva e ritiene:

– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

“Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

– con ricorso del 2010, B.G. ha adito la Corte di appello di Firenze chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848;

– B. ha riferito la domanda d’indennizzo al danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo da lui (con altri) introdotto, dinanzi al TAR Lazio, con ricorso del 1.06.1995 e definito in primo grado con sentenza del 16.06.2008;

– con decreto del 16.04-27.05.2010, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, ha declinato la sua competenza territoriale in favore della Corte di appello di Perugia, espressamente attenendosi al principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. cass. SU 201006306/7) secondo cui “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede”. – il B. ha proposto ricorso per regolamento di competenza esistito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (con memoria del 14.07.2010), ricorso con cui, censurando il suddetto trascritto principio ed invocando, in base all’interpretazione restrittiva dell’art. 3 cit., comma 1, che richiama l’art. 11 c.p.p., l’applicazione dei criteri generali di cui all’art. 25 c.p.c., chiede conclusivamente che, anche previa eventuale risottoposizione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, sia affermata la competenza della Corte di appello di Firenze in luogo dell’individuata Corte di appello di Perugia;

– le argomentazioni svolte dal ricorrente per sostenere la sua tesi non appaiono decisive e la statuizione contenuta nell’impugnato decreto appare ineccepibile”.

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

il difensore del ricorrente non ha presentato memoria;

avverso le proposte contenute nella relazione non è stata, dunque, mossa alcuna osservazione critica nè emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle ivi rassegnate e condivise;

il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con conseguente condanna del B. alla refusione delle spese del regolamento, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia e condanna il B. a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del regolamento di competenza, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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