Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29037 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8087-2017 proposto da:

N.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO MAMMOLITI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

PORTA LABICANA 43, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO TESORIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO CECERE, CHRISTIAN

CECERE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la di NAPOLI,sentenza n. 3575/2016 della CORTE D’APPELLO

depositata il 14/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 7.5.2015, ex artt. 414 e 447 bis c.p.c., M.L. e P.R., proprietari dell’immobile locato ad uso abitativo a N.R., adivano il Tribunale di Avellino instando per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice che aveva arbitrariamente impedito ai proprietari di accedere nell’immobile per consentirne la visita a terzi interessati all’acquisto della proprietà del bene.

Il Tribunale di Avellino, dichiarata la contumacia della N. cui il ricorso risultava notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., pronunciava la risoluzione del contratto per grave inadempimento e condannava la conduttrice al risarcimento dei danni quantificati in Euro 10.000,00. La sentenza di prime cure, n. 486 in data 1.3.2016, pubblicata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., veniva notificata alla N. in data 17.3.2016.

Con “atto di citazione”, notificato in data 6.5.2016 e depositato in Cancelleria in data 12.5.2016, la conduttrice proponeva appello avverso la decisione di prime cure, deducendo la nullità della notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c., la erronea valutazione delle prove e quantificazione del danno. In particolare l’appellante invocava l’applicazione dell’art. 396 c.p.c., comma 2 e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3), allegando di non essere stata in grado, per fatto del terzo a lei non imputabile, di partecipare al giudizio di primo grado – svoltosi quindi in violazione del principio del contraddittorio – in quanto recatasi, a seguito della ricezione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., presso la Casa comunale, non era state, rinvenuto il deposito di alcun atto giudiziario a suo nome. Soltanto successivamente, in data 8.4.2016, era stata scoperta la esistenza del deposito del ricorso introduttivo, come emergeva da attestazione rilasciata dal Comune in data 12.4.2016 da cui risultava che l’atto era stato depositato ma con errata indicazione del nominativo del destinatario ( N. anzichè N.).

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 14.10.2016 n. 3575, ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto tardivamente, non trovando applicazione la proroga del termine di impugnazione ex art. 396 c.p.c., comma 2 e non sussistendo i presupposti della revocazione straordinaria di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto: 1-l’attestazione del Comune non poteva qualificarsi in senso proprio come “documento”, tale essendo solo la prova documentale rappresentativa di fatti di causa e non anche di atti del processo; 2-il documento, in ogni caso, era stato formato successivamente alla sentenza impugnata; 3-la parte aveva avuto conoscenza della esistenza del ricorso depositato presso la Casa comunale, già in data 8.4.2016, come era dato evincere dalla attestazione comunale del 12.4.2012 e dalla “stessa certificazione di conformità degli atti del fascicolo di primo grado allegati all’appello”.

La sentenza è stata impugnata per cassazione da N.R. con un unico motivo.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I controricorrenti eccepiscono in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto:

– la sentenza di appello è stata notificata in via telematica, in data 17.1.2017, alla N. all’indirizzo PEC di uno dei difensori domiciliatari in grado appello, avv. Angelo Iandolo;

– il ricorso per cassazione è stato notificato, tardivamente, soltanto il 6.4.2017.

Dalla verifica del fascicolo di parte resistente risulta prodotta copia della sentenza di appello notificata in via telematica il 17.1.2017, estratta dall’archivio informatico e corredata di attestazione di conformità con firma autografa del difensore avv. Christian Cecere. Risulta inoltre prodotto il ricorso per cassazione corredato di due relate di notifica relative alla spedizione dell’atto a mezzo posta ex lege n. 53 del 1994, rispettivamente, in data 14.3.2017 – che reca la errata indicazione del nome del difensore destinatario della notifica (avv. Barbata anzichè Barbatelli) e del numero civico ((OMISSIS) anzichè (OMISSIS)) dell’indirizzo dello studio eletto a domicilio – non andata a buon fine, ed in data 3.4.2017 – che si presenta corretta nelle predette indicazioni- ritualmente pervenuta al destinatario.

I controricorrenti sostengono che nel caso di specie non ricorrono i presupposti (errore dovuto a causa non imputabile al notificante; tempestiva iniziativa del notificante) che legittimano la spontanea prosecuzione e rinnovazione del procedimento notificatorio, poichè l’errore era da ritenere imputabile a negligenza del difensore che non aveva preventivamente accertato il corretto indirizzo dello studio del legale destinatario, e comunque la riattivazione del procedimento notificatorio non era avvenuta immediatamente ma a notevole distanza di tempo.

Osserva il Collegio che indipendentemente dal rilievo per cui l’erronea indicazione del civico dello studio legale risultava nella stessa intestazione della sentenza di appello e che la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione è stata eseguita venti giorni dopo la prima (condotta ritenuta tempestiva, essendo stata effettuata la nuova notifica del ricorso entro la metà del termine breve di impugnazione, come previsto da questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016), la questione pregiudiziale sollevata – e la verifica della imputabilità o meno a negligenza dell’errore commesso dal difensore nelle indicazioni della prima relata di notifica – assume carattere recessivo rispetto alla decisione sui motivi di ricorso. Il Collegio, infatti, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 276 c.p.c. in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., dovendo la tutela giurisdizionale risultare effettiva e spedita per le parti in giudizio), ritiene che la causa può essere decisa con la pronuncia di manifesta infondatezza dei motivi, in quanto questione di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente la eccezione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Con l’unico motivo la parte ricorrente impugna la statuizione della sentenza della Corte territoriale dichiarativa della inammissibilità dell’appello in quanto proposto tardivamente, per violazione degli artt. 156 e 327 c.p.c. con riferimento agli artt. 137,285 e 292 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Secondo la ricorrente il “vizio di nullità della notificazione” del ricorso introduttivo del primo grado verrebbe a travolgere tutti gli atti del processo da esso derivati e successivi, con la conseguenza che deve ritenersi affetta da invalidità la dichiarazione di contumacia resa dal primo Giudice e tutti gli atti dipendenti ivi inclusa la sentenza di prime cure, la cui notifica ex art. 285 c.p.c. e ex art. 292 c.p.c., comma 4, non poteva sanare il vizio di nullità originario determinato dalla errata dichiarazione di contumacia e dalla conseguente violazione del contraddittorio. Aggiunge la ricorrente che soltanto la costituzione in giudizio del contumace avrebbe potuto sanare ex art. 156 c.p.c. il vizio di nullità e rendere quindi efficace la notifica della sentenza di primo grado: in difetto di perfezionamento della “vocatio in jus”, dalla notifica della sentenza non poteva decorrere alcun termine breve, dovendo rinvenirsi esclusivamente nell’art. 327 c.p.c. il termine di decadenza per la impugnazione.

Va disattesa la eccezione pregiudiziale di inammissibilità del motivo formulata dai controricorrenti.

Premesso che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013), non vi è luogo nella specie a “cumulo inestricabile” di plurime censure prospettate con il medesimo ed unico motivo di ricorso, atteso che la indicazione in rubrica dei plurimi paradigmi normativi relativi a distinti vizi di legittimità rimane implicitamente assorbita nell’unica censura esaminabile, alla stregua della esposizione del motivo, che rimane esclusivamente quella attinente al vizio di nullità processuale, volta ad impugnare la pronuncia di inammissibilità della Corte distrettuale, e ciò in base al principio affermato da questa Corte, secondo cui il vizio processuale dedotto in sede di legittimità, non può scindersi nella sua componente fattuale ed in quella normativa, atteso che il sindacato di legittimità non può che avere ad oggetto il “fatto processuale” unitariamente considerato in relazione al concreto svolgimento delle attività compiute dalle parti e dal giudice, con la conseguenza che – una volta ritualmente dedotto il vizio di nullità processuale -, la Corte non incontra limiti all’accesso diretto agli atti del processo onde verificare se l’attività compiuta dal Giudice corrisponda o meno allo schema legale della norma processuale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

La censura è manifestamente infondata.

La ricorrente sostiene che i vizi di invalidità derivata dalla nullità della notifica dell’atto introduttivo, comunicandosi ai sensi dell’art. 159 c.p.c., comma 1, a tutti gli atti da esso dipendenti, venivano ad inficiare anche la notifica della sentenza di primo grado, impedendo, in difetto di sanatoria del vizio originario ex art. 156 c.p.c., comma 3, l’effetto di fare decorrere il termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c..

Indipendentemente dalla inesatta prospettazione della vicenda processuale, avendo la ricorrente fatto riferimento ad un vizio di invalidità del “procedimento notificatorio” del ricorso ex art. 414 c.p.c., cui non sembra potersi ricondurre l’errata indicazione del nominativo della parte destinataria dell’atto giudiziario nel registro dell’archivio corrente del Comune di Avellino, relativo agli atti depositati presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c., ponendosi tale attività – regolata dalle modalità organizzative del servizio amministrativo – al di fuori dello schema legale del procedimento notificatorio, e potendo rilevare, caso mai, quale “causa non imputabile” per la rimessione in termini della parte destinataria della notifica (non avendo, peraltro, la ricorrente neppure allegato che l’errore identificativo della parte evocata in giudizio fosse riscontrabile nello stesso ricorso introduttivo o nella richiesta di notifica rivolta dal difensore all’Ufficiale giudiziario), ed indipendentemente altresì dalla originaria carenza descrittiva, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, del “fatto processuale”, ex se impeditiva dell’accesso della censura al sindacato di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012), osserva il Collegio che l’assunto difensivo si pone in palese contrasto – senza peraltro fornire argomenti critici di rimeditazione – con i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.

Il richiamo operato dalla ricorrente al precedente di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11317 del 15/05/2009 non appare pertinente.

La sentenza, infatti, afferma che la proposizione dell’appello della parte “irritualmente” dichiarata contumace in primo grado per un vizio dell’atto introduttivo inerente la “vocatio in jus”, ha efficacia sanante di tale nullità, ma soltanto con effetto “ex nunc”, non impedendo cioè la invalidità dell’intero procedimento di primo grado, dovendo il Giudice di appello trattenere la causa – senza disporre la rinnovazione dell’atto viziato da nullità, essendo stata questa sanata – e deciderla nel merito, in quanto il vizio dell’atto introduttivo, non concernendo il procedimento notificatorio, non comporta la rimessione della causa la primo giudice ex art. 354 c.p.c., comma 1.

La questione sottoposta all’esame della Corte è invece diversa, concernendo la decorrenza del termine breve di impugnazione nel caso di notifica della sentenza effettuata alla parte contumace ex art. 292 c.p.c., comma 4, ed è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del consolidato indirizzo secondo cui l’accertamento della contumacia compiuto dal Giudice di merito, anche se errato, è comunque insindacabile dalla parte, che è tenuta ad eseguire la notifica della sentenza nei confronti della controparte secondo la qualificazione della posizione processuale che a tale parte risulta attribuita dalla sentenza, dovendo quindi ribadirsi il principio di diritto secondo cui “nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c., con l’effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c., nè a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica sia avvenuta al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 14/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 14/02/2012, con riferimento al termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione. I precedenti Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8394 del 09/07/1992; id. Sez. U, Sentenza n. 1273 del 06/02/1998, affermano la intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall’accertamento contenuto nella sentenza, prevalendo quindi il “principio dell’affidamento-apparenza” ingenerato dalla statuizione contenuta in sentenza, sulla verifica della correttezza o meno della dichiarazione di contumacia -essendo quindi del tutto ininfluente, rispetto al principio enunciato, la circostanza che, nel caso esaminato da quelle sentenze, la dichiarazione di contumacia fosse stata ritualmente adottata-; cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 12573 del 04/06/2014).

La insanabilità del vizio di “nullità della notifica” dell’atto introduttivo in primo grado non si riflette, pertanto, sulla conoscenza legale della sentenza emessa nel processo che si è svolto in assenza della parte irritualmente dichiarata contumace.

Al proposito è assolutamente ferma la giurisprudenza della Corte che, anche in presenza della speciale disciplina dei termini di decadenza per la impugnazione dettata dall’art. 327 c.p.c., comma 2, che consente al “contumace cd. involontario”, nel concorso di un presupposto oggettivo (la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio concluso con la sentenza impugnata) e di uno soggettivo (l’effettiva ignoranza della pendenza del processo), di impugnare la sentenza – non notificatagli personalmente – anche dopo la decorrenza del termine annuale, ha ribadito la concorrente applicabilità al contumace anche della ordinaria disciplina di decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., laddove venga portato a conoscenza legale della sentenza e del processo del quale era incolpevolmente ignaro, attraverso le forme notificatorie della sentenza previste dall’art. 292 c.p.c., comma 4, e ciò, tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell’anno dalla pubblicazione, quanto nel caso in cui venga effettuata successivamente, atteso che in entrambe le ipotesi “egli si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonchè della necessità di impugnare la stessa nell’ambito del termine breve”, versando nella stessa situazione del contumace volontario, tenuto quindi ad impugnare nel termine breve, alla stregua degli artt. 325 e 326 c.p.c. e dell’art. 161 c.p.c., comma 1, secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 20975 del 27/11/2012; id. Sez. 2, Sentenza n. 24763 del 05/11/2013; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8593 del 06/04/2018).

Ne consegue che, notificata in data 17.3.2016 la sentenza di primo grado emessa nel procedimento affetto da nullità insanabile per vizio di notifica dell’atto introduttivo – alla parte dichiarata contumace, questa – avendo avuto legale conoscenza della pendenza della lite e della sentenza che la vedeva soccombente – avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente ed impugnare la sentenza in grado di appello nel termine breve ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla data della ricezione della notifica, onde far valere con i motivi di gravame il vizio di nullità del giudizio di primo grado, e richiedere la rimessione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c., comma 1.

L’atto di appello – da proporsi secondo il rito del lavoro, trattandosi di causa locatizia ex art. 447 bis c.p.c. – è stato depositato in Cancelleria, ai sensi dell’art. 434 c.p.c., in data 12.5.2016, oltre il termine di decadenza di gg. 30 prescritto per la proposizione della impugnazione, andando esente, pertanto, dai vizi di legittimità denunciati la pronuncia della Corte territoriale di inammissibilità del gravame.

Inammissibile è, inoltre, l’altra censura mossa alla sentenza impugnata, concernente il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 di omessa considerazione del “fatto decisivo” costituito dalla certificazione del Comune di Avellino, depositata nel fascicolo di secondo grado dell’appellante, da cui risultava che per “mero errore di trascrizione del cognome ( N. anzichè N.) sull’atto notificando”, commesso “dall’Ufficiale giudiziario” o “dall’Ufficio comunale”, era rimasta preclusa la consegna dell’atto originale all’avente diritto.

Premesso che il vizio di legittimità ridonda – come è dato agevolmente evincere dalla esposizione degli argomenti in diritto e fatto a supporto del motivo – nella contestazione di una nullità processuale riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e rilevato preliminarmente che neppure risulta idoneamente descritto il “fatto processuale”, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo chiaro se l’errore identificativo concerna l’atto originale o la copia notificanda (venendo in tal caso in questione un vizio di nullità del ricorso afferente la “vocatio in jus”, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., comma 1, n. 2)), o riguardi, invece, la “relazione di notificazione” o le “indicazioni” apposte dall’Ufficiale giudiziario sulla “busta chiusa” contenente l’atto e consegnata all’ufficio postale (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3,comma 1 e 2: venendo in tal caso in questione un vizio di nullità della notifica dell’atto introduttivo), ovvero ancora riguardi la “certificazione del Comune” (della quale neppure viene indicata la data ed il luogo in cui rinvenirla nel fascicolo di parte, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) coincidente con la “attestazione” datata 12.4.2016 relativa al deposito dell’atto giudiziario presso la Casa comunale (come indurrebbe a ritenere il riferimento nella rubrica all'”ufficio comunale”: in tale caso l’errore verrebbe riferito alla inesatta annotazione nel registro dell’archivio corrente dell’atto regolarmente depositato e, dunque, come si è già rilevato, una attività estranea al procedimento notificatorio), ebbene tutto quanto premesso, la censura è da ritenere del tutto decentrata rispetto al nucleo della “ratio decidendi” della statuizione impugnata secondo cui, nel caso di specie, difettavano i presupposti della revocazione straordinaria ex art. 396 c.p.c. in quanto 1 – la attestazione del Comune, in data 12.4.2016, era documento formato solo successivamente alla sentenza di prime cure e 2 – la destinataria aveva avuto contezza della esistenza del ricorso introduttivo alla data dell’8.4.2016, con la conseguenza che la “scoperta” del documento, avvenuta nella pendenza del termine breve di proposizione dell’appello, imponeva alla parte di impugnare la sentenza – regolarmente notificata nelle forme contumaciali – per far valere il vizio originario di nullità del giudizio di primo grado, entro la proroga del termine di decadenza prevista dall’art. 396 c.p.c., comma 2, che veniva a scadere in data 8.5.2016.

Il ricorso in appello della N., depositato in Cancelleria in data 12.5.2016, è stato pertanto correttamente ritenuto inammissibile dalla Corte distrettuale per decadenza dal termine di impugnazione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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