Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29036 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 11/11/2019), n.29036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20321-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione da parte di B.F., esercente attività di ristrutturazione e compravendita di immobili, di cartella di pagamento e avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap anno 2005, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo le risultanze dello studio di settore (programma Gerico), prove idonee a quantificare l’entità dei costi (determinati nella misura del 61,26% in relazione alle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2003/2006), relativi ai maggiori ricavi accertati.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo l’Agenzia deduc:e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 109 TUIR; falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Premesso che emerge dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata che l’accertamento è stato effettuato in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e che la notifica del ricorso per cassazione, effettuata a mani proprie del contribuente, è regolare, il motivo è fondato.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all’acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un’attività d’impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. n. 31024 del 28/12/2017; 24 luglio 2012, n. 13035; 23 giugno 2006, n. 14675).

La CTR ha pertanto errato a riconoscere autonomamente i costi in relazione ai ricavi accertati, in mancanza di prova dei detti costi da parte del contribuente, in violazione del principio di diritto secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponiibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (ex multis Cass. 4 agosto 2010, n. 18081, n. 15857/2016).

Della precisa indicazione degli atti relativi alla prova dei costi deducibili era pertanto onerato il contribuente, al quale non si può sostituire il giudice di merito senza incorrere nella violazione di legge denunciata.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA