Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29033 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1047-2011 proposto da:
GIUNIO MASSA, quale procuratore di M.A., elettivamente
domiciliato in Roma VIA VALDALA 10, presso e nello studio dell’Avv.to
DELL’ERBA FRANCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 11310/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 23/03/2010, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE
FIMIANI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che M.A. ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 11310/2010 con la quale è stata liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio la somma di Euro 4.250,00 mentre applicando il parametro di Euro 1.000,00 per anno per un ritardo di cinque anni e nove mesi avrebbe dovuto essere liquidata la somma di Euro 5.750,00;
rilevato che è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c.”.
ritenuto che la liquidazione dell’equa riparazione di cui si tratta non è frutto di un errore di calcolo ma il risultato di una valutazione equitativa e che pertanto non è censurabile con l’istanza di errore materiale.
P.Q.M.
la Corte rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011