Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29033 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27154-2017 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA LA MASSERIE DI C.G., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO CASSINO;

– ricorrente –

contro

ARCO SPEDIZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO VASI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELISABETTA CARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4405/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G., imprenditore individuale, convenne dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società Arco Spedizioni s.p.a., avente sede legale a Monza, chiedendo la risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., del contratto di trasporto stipulato con la società convenuta” ed avente ad oggetto la spedizione di una partita di vino prodotto dall’attore.

2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza 12.7.2016 dichiarò la propria incompetenza per territorio, negando che all’attore potesse attribuirsi la qualifica di “consumatore”, e compensò le spese di lite.

3. L’ordinanza declinatoria della competenza venne impugnata dinanzi al Tribunale di Napoli dalla Arco Spedizioni, la quale chiese che le spese del grado fossero addossate esclusivamente all’attore.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 26 ottobre 2017 n. 4405, accolse il gravamet e condannò C.G. a rifondere alla Arco Spedizioni sia le spese del primo grado di giudizio, sia quelle d’appello.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da Giuseppe Carusone con ricorso fondato su due motivi.

La Arco Spedizioni ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c.

Sostiene che, essendosi il Tribunale pronunciato sulla questione della competenza con un provvedimento avente forma dell’ordinanza, non potesse provvedere sulle spese di lite.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio già affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio ordinario di

cognizione il giudice di merito, quando declina la competenza con l’ordinanza di cui all’art. 279 c.p.c., comma 1, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui, e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell’art. 91 c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017, Rv. 643682 – 01).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 3 del codice del consumo (d. lgs. 205/05).

Nell’illustrazione del motivo espone una tesi giuridica riassumibile come segue.

In primo grado, l’attore aveva sostenuto che nella specie si applicasse il foro del consumatore.

Il Tribunale aveva negato l’applicabilità al caso di specie del foro del consumatore, ma aveva compensato le spese, assumendo che vi fossero incertezze in giurisprudenza sulla possibilità di attribuire al piccolo imprenditore individuale la qualifica di “consumatore”.

La Corte d’appello, riformando tale statuizione, aveva violato l’art. 3 del codice del consumo, dal momento che vi sarebbe “una propensione delle corti di merito ad interpretare in maniera più estensiva la figura tipica del consumatore”.

Il presupposto (implicito) dell’intero motivo è che le incertezze giurisprudenziali sulla possibilità di qualificare il piccolo imprenditore come “consumatore” giustificavano la compensazione delle spese.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la motivazione della Corte d’appello.

Questa ha ritenuto che il Tribunale non potesse compensare le spese, perchè non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, e questa ratio non è affatto censurata dal ricorrente.

Vero è che la norma applicata dalla Corte d’appello è stata dichiarata illegittima da Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le,spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, e che tale decisione si applica retroattivamente (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007, Rv. 600792 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28545 del 02/12/2008, Rv. 605629 – 01, in motivazione).

Tuttavia la sopravvenuta sentenza della Consulta non rende illegittima la decisione d’appello, ma impone unicamente di correggerne la motivazione, essendo comunque il dispositivo conforme a diritto: ed infatti, essendo pacifico che il piccolo imprenditore non possa mai ritenersi un consumatore (lo ammette lo stessa corte d’appello a p. 3; nello stesso senso, Cass. 31014/2018), non ricorrevano nella specie le “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo il testo dell’art. 92 c.p.c. risultante dalla sopra ricordata pronuncia parziale di illegittimità costituzionale, giustificavano la compensazione.

3. Le spese del giudizio di sospensione dell’efficacia della sentenza d’appello.

3.1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la società Arco Spedizioni ha domandato a questa Corte che, oltre le spese del giudizio di legittimità, fossero liquidate anche le spese del giudizio di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposto dall’odierno ricorrente dinanzi la Corte d’appello di Napoli, ex art. 373 c.p.c..

3.2. L’istanza è inammissibile.

La richiesta di liquidazione delle spese dovute ex art. 373 c.p.c., infatti, deve essere contenuta nel ricorso e non può essere avanzata per la prima volta nella memoria illustrativa, giacchè questa modalità di proposizione della suddetta istanza impedisce alla controparte di replicare e viola, di conseguenza, il principio del contraddittorio, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3 -, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018, Rv. 651132 – 01).

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.G. alla rifusione in favore di Arco Spedizioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Giuseppe Carusone di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 11 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA