Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29032 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 17/12/2020), n.29032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15244/2019 proposto da:

C.M.L., rappresentato e difeso dall’avv. Besutti, del

foro di Milano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) C.M.L.. Il ricorrente aveva dichiarato di essere di religione (OMISSIS) e di appartenere alla (OMISSIS) e di aver dovuto lasciare il suo paese a causa di un conflitto insorto per motivi religiosi all’interno della sua famiglia. Egli originariamente (OMISSIS) aveva frequentato la scuola (OMISSIS) perchè le persone venivano trattate in modo umano. Una volta deciso a convertirsi ne aveva informato il padre che convocata una riunione di famiglia cui aveva partecipato anche l’imam lo aveva picchiato ferocemente minancciando l’intervento del Consiglio Supremo Islamico. Questi metodi e l’impossibilità di vivere la propria scelta religiosa lo inducevano a fuggire. In caso di rimpatrio temeva la punizione secondo la sharia.

Il Tribunale ha condiviso la valutazione negativa di credibilità della Commissione territoriale, sia in relazione alll’intrinseca lacunosità e contraddittorietà delle dichiarazioni, in particolare relative alla conversione e alla decisione paterna di fargli frequentare la scuola (OMISSIS), pur essendo tutta la famiglia musulmana, sia in relazione alla dubbia autenticità dei documenti forniti. Il rapporto EASO del 2017 peraltro riporta che i rapporti tra cristiani e musulmani sono pacifici e che non si segnalano denunce di conversioni forzate.

Escluse le protezioni individualizzanti, viene esclusa anche l’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) alla luce della verifica dell’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in (OMISSIS), paese in cui è in atto una transizione democratica. Tale situazione viene rilevata alla luce di fonti aggiornate al 2018.

La protezione umanitaria viene, infine, esclusa per difetto di vulnerabilità. Il ricorrente è in buona salute ed ha solidi legami in Patria. Anche l’integrazione sociale è insufficiente.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo il cittadino straniero. Non ha svolto difese la parte intimata.

Viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 252 del 2007, art. 3 rilevando che il richiedente è stato ampiamente attendibile sia in relazione al rischio persecutorio che all’esposizione a grave danno per la sua incolumità ove fosse rimpatriato.

La censura è radicalmente inammissibile in quanto si fonda su un’affermazione di credibilità del tutto genericamente formulato senza attaccare specificamente l’articolata valutazione svolta dal Tribunale. Per il resto riporta giurisprudenza amministrativa.

In conclusione il ricorso è inammissibile e non deve procedersi alla liquidazione delle spese in mancanza della costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13 comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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