Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29032 del 13/11/2018
Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29032
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27545/2016 proposto da:
BT ITALIA SPA (già ALBACOM SPA), in persona dell’avvocato ILARIA
BONO, nella qualità di Direttore Affari Legali e Regolamentari
della BT Italia spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO TRONCI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ARTIGIANA STAMPAGGIO DI C. V & C SNC IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
nonchè da:
ARTIGIANA STAMPAGGIO DI C. V & C SNC IN LIQUIDAZIONE, in
persona del liquidatore C.V., elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LUCA
VALENTINOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERMINIA IMPERIO
giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
BT ITALIA SPA (già ALBACOM SPA), in persona dell’avvocato ILARIA
BONO, nella qualità di Direttore Affari Legali e Regolamentari
della BT Italia spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO TRONCI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 3435/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/09/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO
che:
la BT Italia (già Albacom s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3435/2016 emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 12.9.2016 (depositata il 15.9.2016);
l’intimata Società Artigiana Stampaggio s.n.c. di C. V. e C. in liquidazione ha resistito a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale (cui la ricorrente ha resistito con proprio controricorso);
in data 9.8.2018, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della B.T. Italia e dal suo difensore, che risulta notificato al difensore della controricorrente; la controricorrente/ricorrente incidentale ha – a sua volta – notificato dichiarazione di accettazione e di rinuncia al proprio ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la rituale rinuncia ai rispettivi ricorsi, notificata al difensore della controparte, comporta l’estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c.;
stanti la dichiarazione di avvenuta definizione transattiva compiuta dalla ricorrente e l’accettazione manifestata dalla controricorrente, sussistono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese di lite;
non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018