Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29032 del 05/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, (ud. 15/11/2017, dep.05/12/2017),  n. 29032

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

T.A. ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia s.p.a. che resistono con controricorso, deducendo la nullità della sentenza, indicata in epigrafe, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, a seguito di rinvio disposto da questa Corte, per non essere stata fatta la riassunzione personalmente nei confronti del contribuente, non costituito nel giudizio di rinvio.

Le controricorrenti contestano la veridicità delle affermazioni contenute in ricorso, producendo prova della notificazione dell’atto in riassunzione alla parte personalmente e presso il suo difensore.

Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anzichè alla parte personalmente, è nulla (Cass. n. 27094 del 03/12/2013). Nel caso di specie tuttavia tale ipotesi non ricorre, poichè esaminato il fascicolo di ufficio, risulta che l’atto di riassunzione è stato notificato sia al difensore costituito sia al contribuente personalmente.

Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Le spese seguono soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti da parte del ricorrente del’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito a favore dell’Agenzia delle entrate; in Euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge a favore di Equitalia Sud s.pa.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti da parte del ricorrente del’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2017

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