Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29031 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22637/2016 proposto da:

F.D., U.M., F.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio

dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del Procuratore Dr. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusto atto di

costituzione nuovo difensore in atti;

– controricorrente –

e contro

AUTOSERVIZI FVG SAF SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 514/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 02/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.D., già affetto da sindrome di Strumpell Lorrain (comportante rigidità degli arti inferiori), riportò gravi lesioni in un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), quando il veicolo sul quale viaggiava venne investito frontalmente da un autobus di proprietà della SAF Autoservizi FVG s.p.a., assicurato per r.c.a. presso la Allianz s.p.a..

Agirono per il risarcimento dei danni sia il F. che i genitori F.R. e U.M.; contumace la società proprietaria del mezzo, si costituì in giudizio la società assicuratrice che, senza contestare l’esclusiva responsabilità della propria assicurata, concluse perchè venissero ritenuti satisfattori gli importi risarcitori già versati.

Il Tribunale di Trieste, accertò l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autobus e, tenuto conto degli acconti versati, condannò le convenute, in solido, al pagamento di 15.970,53 Euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno non patrimoniale; di 2.405,43 Euro a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, oltre interessi dalla data degli esborsi al saldo; di 3.450,00 Euro a titolo di danno patrimoniale per danni al veicolo; di 9.585,00 Euro a titolo di “lucro cessante passato”, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo; di 46.647,00 Euro a titolo di “lucro cessante futuro”, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo; di 40.000,00 Euro a favore di ciascuno dei genitori, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; di 3.500,00 Euro per spese legali ante causam, oltre interessi legali dal 12.7.2010 al saldo; il tutto oltre al pagamento delle spese di lite.

Provvedendo sul gravame proposto da F.D., F.R. e U.M., la Corte di Appello di Trieste, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Tutti e tre i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione basato su undici articolati motivi; ha resistito, con controricorso, l’Allianz s.p.a. (che ha successivamente depositato memoria contenente la nomina di un nuovo difensore in sostituzione del precedente). Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (“La specificità dell’appello. Violazione dell’art. 342 c.p.c.”), premesso che il Tribunale aveva stimato l’invalidità permanente riportata dal F. nella differenza fra il 90% residuato al sinistro e il preesistente 60% (riferibile alla malattia da cui era già affetto), i ricorrenti censurano la Corte di merito per avere ritenuto che il motivo di appello proposto sul punto della quantificazione del danno fosse generico e non rispondente ai requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.; assumono che, al contrario, gli appellanti avevano “analiticamente indicato per quali ragioni fosse erronea in iure la decisione di primo grado”.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto nonostante il richiamo all’art. 342 c.p.c. – la Corte ha ampiamente esaminato il motivo nel merito, sì che l’effettiva ratio decidendi non può essere individuata nell’inammissibilità per difetto di specificità, bensì nell’affermazione della correttezza del riconoscimento del danno differenziale (rispetto alla invalidità preesistente) compiuto dal primo giudice.

2. Il secondo motivo (“I criteri di determinazione del danno biologico. Violazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c. e art. 138 cod. ass.”) censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato generico ex art. 342 c.p.c., il primo motivo di appello, lo esamina e lo rigetta nel merito e viene espressamente proposto per l’ipotesi che la Corte non abbia inteso effettivamente affermare il difetto di specificità del motivo.

2.1. Il motivo -da esaminare all’esito di quanto ritenuto sub 1.1-risulta inammissibile in quanto richiama genericamente criteri medico-legali che sarebbero stati violati, senza precisarne il contenuto (a parte l’aspecifico riferimento all’aumento dell’invalidità in caso di lesioni concorrenti) e senza riportare adeguatamente gli esiti dell’istruttoria e, segnatamente, della c.t.u. medico-legale, omettendo di specificare a quale esito avrebbe dovuto condurre l’auspicata diversa valutazione.

3. Col terzo motivo (“I criteri di determinazione del danno biologico. Violazione degli artt. 40,41 c.p.”), i ricorrenti sostengono che la preesistenza di un’invalidità permanente in capo alla vittima del sinistro deve essere considerata una concausa naturale e che, “quando alla produzione dell’evento dannoso concorrono cause naturali e cause umane, l’autore dell’illecito è tenuto a rispondere dell’intero danno, in quanto una graduazione delle colpe è consentita o nell’ipotesi di concorso di più condotte colpose indipendenti, ovvero nell’ipotesi del concorso della colpa della vittima con quella dell’offensore”.

3.1. Il motivo è infondato e risulta improprio il richiamo a Cass. n. 15991/2011, giacchè nel caso non ricorre una concomitanza di fattori naturali e umani, bensì una preesistenza stabilizzata di invalidità sulla quale ha inciso la condotta del responsabile del sinistro, che la Corte di Appello (e prima il Tribunale) ha valutato in termini di aggravamento, correttamente collocando il danno nella fascia dell’ulteriore invalidità (dal 61% al 90%) provocata dall’incidente stradale.

Peraltro, anche a voler seguire il criterio proposto dai ricorrenti, la Corte avrebbe correttamente applicato il criterio della causalità giuridica, valutando (nella percentuale del 30% ulteriore rispetto alla preesistenza del 60%) il danno ascrivibile alla condotta umana (cfr. Cass. civ. 2014 n. 6341).

4. Il quarto motivo (“La personalizzazione del risarcimento. Violazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c.”. “Violazione dell’art 132 c.p.c., comma 2, n. 4” e “omesso esame di un fatto decisivo”) contesta il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, che la Corte ha escluso osservando – in generale -che “non vi sono elementi per procedere ad una personalizzazione del danno allorchè non vi sia prova che, in esito al sinistro, il danneggiato abbia avuto a patire sofferenze ulteriori e più intense, meritevoli di una particolare e ulteriore liquidazione, rispetto ai criteri standard” e – nello specifico – che, “considerando la gravità delle lesioni riportate e la circostanza che sono intervenute in una situazione già fortemente pregiudicata, le sofferenze riportate, il disagio alla vita di relazione risultano essere quelle ordinariamente connesse alle lesioni riportate”, per concludere che, “in relazione al caso specifico, e sulla base delle allegazioni della parte, il criterio di liquidazione adottato è da ritenersi esaustivo del risarcimento del danno come indicato dalla Suprema Corte” (con sent. n. 26972/2008).

Il motivo evidenzia che la personalizzazione del risarcimento era stata richiesta per tener conto di cinque diverse specificità, ossia “la frustrazione e la depressione provocate dalla perdita del lavoro”, “la perdita totale della vita di relazione”, “il calvario terapeutico cui la vittima si dovette sottoporre”, “la perdita dell’autosufficienza di cui la vittima godeva prima dell’infortunio”, “la perdita totale della speranza di una normale vita affettiva, familiare e sessuale”; tanto premesso, si assume che “sostenere che il devastante infortunio patito da uno spastico produca conseguenze “ordinarie”” comporta la violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., che “impongono di tener conto delle specificità del caso concreto nella liquidazione del danno”, “costituisce una motivazione che, in quanto totalmente irrazionale, scende al sotto del “minimo costituzionale” richiesto da Cass. sez. un. 8053 del 2014″ e “trascura completamente di prendere in esame le circostanze di fatto sulle quali l’appellante aveva fondato la propria richiesta di personalizzazione del risarcimento”.

4.2. Il motivo è fondato sotto il profilo della inidoneità della motivazione a palesare adeguatamente le ragioni della decisione e, quindi, della sua sostanziale “apparenza”: le considerazioni della Corte – trascritte al punto che precede – muovono dalla corretta premessa che la personalizzazione del risarcimento presuppone che il danno abbia superato le conseguenze ordinarie di una menomazione, che debbono intendersi ricomprese nel valore del punto indicato dalla tabella di riferimento; ciò detto, la sentenza non spiega però perchè in concreto – le specificità evidenziate dal F. rientrino nel pregiudizio “standard” correlato alla individuata percentuale di invalidità; al contrario, usa espressioni (“la gravità delle lesioni riportate”, “la circostanza che sono intervenute in una situazione già fortemente pregiudicata”, “in relazione al caso specifico, e sulla base delle allegazioni della parte”) che, nella loro genericità ed ambivalenza, si prestano a giustificare sia il riconoscimento che il rigetto della personalizzazione, risultando pertanto inidonee a palesare in modo univoco la ratio decidendi in base alla quale la Corte è pervenuta alla decisione negativa.

La sentenza va pertanto cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame della richiesta di personalizzazione del risarcimento, alla luce del principio secondo cui “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata” (Cass n. 21939/2017).

5. Il quinto motivo (“I criteri di scomputo degli acconti. Violazione dell’art. 112 c.p.c.” e “Violazione deli artt. 1226,2043 e 2056 c.c.”) censura la sentenza per avere ritenuto corretto il criterio seguito dal Tribunale per scomputare dal complessivo risarcimento dovuto gli acconti versati dalla Allianz tra il 2009 e il 2014.

Rilevato che, trattandosi di debito di valore non trova applicazione la previsione dell’art. 1194 c.c. (che è dettata per le obbligazioni di valuta e che prevede che i pagamenti vengano imputati prima agli interessi), la Corte ha affermato che gli acconti versati nel corso del processo andavano imputati al capitale, previa devalutazione sia del capitale che dell’acconto alla data dell’illecito, aggiungendo che “sulla differenza va riconosciuto il ristoro del lucro cessante secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1712 del 17.12.1995 con rivalutazione annuale della somma capitale secondo l’indice ISTAT del costo della vita ed applicando, in assenza di elementi che facciano desumere diversamente, un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma”.

5.2. Il ricorso contesta (al Tribunale) un errore di calcolo (che avrebbe comportato il riconoscimento di un minor credito risarcitorio di 454,13 Euro) e (alla Corte di Appello) due errori di diritto, l’uno attinente a “difetto di imputazione” e l’altro concernente la “base di calcolo”: ci si duole che, sottraendo l’acconto (devalutato) dal capitale (anch’esso devalutato) la Corte – come già il Tribunale – non abbia riconosciuto gli interessi compensativi sull’intero capitale fra la data del fatto e quelle di versamento degli acconti; si assume, inoltre, che la detrazione degli acconti avrebbe dovuto essere effettuata sull’intero capitale e non soltanto sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, sostenendosi che ciò ha comportato la liquidazione di un minor importo per interessi compensativi.

5.2. Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta l’incompleto riconoscimento degli interessi compensativi, alla luce del principio secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 9950/2017; negli stessi termini, Cass., n. 25817/2017).

La sentenza va dunque cassata sul punto, giacchè la Corte si è limitata a detrarre gli acconti dal capitale (previa devalutazione di entrambi al momento del fatto) e a riconoscere gli interessi sulla differenza, ma non ha considerato gli interessi compensativi spettanti sul capitale per gli intervalli temporali che hanno preceduto il versamento di detti acconti; la Corte di rinvio dovrà dunque procedere a nuovo esame della questione dello scomputo alla luce dei criteri sopra richiamati.

Risultano assorbite sia la doglianza relativa all’errore di calcolo che quella relativa alla base di scomputo (rispetto alla quale deve peraltro rilevarsi che, con l’utilizzo dell’espressione “credito risarcitorio”, la Corte non ha fatto univoco riferimento al solo credito per risarcimento del danno non patrimoniale).

6. Col sesto motivo (“La rivalutazione del credito. Nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”. “Violazione degli artt. 1226,2043 e 2056 c.c.”), dopo aver rilevato che la differenza fra il gli importi – devalutati all’epoca dello sinistro – del credito risarcitorio per danno non patrimoniale e degli acconti era risultata pari a 15.970,53, il F. lamenta che la Corte abbia ritenuto corretto l’operato del Tribunale che aveva “clamorosamente dimenticato” di rivalutare tale importo all’epoca della decisione, cosicchè il danno non patrimoniale accordato al F. era stato espresso in moneta del 2008, nonostante la sentenza fosse stata pronunciata nel 2014.

Al riguardo) la Corte si è limitata ad affermare che “quanto sopra” (ossia quanto considerato in punto di scomputo degli acconti) “rileva anche con riferimento al motivo di appello che ritiene vi sia stata una mancata rivalutazione del credito risarcitorio per danno biologico. Correttamente ha operato il giudice di primo grado per cui la sentenza va confermata sul punto”.

6.1. Il motivo è fondato in termini di nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione, che non può essere costituita dalla mera asserzione della correttezza dell’operato del primo giudice e che non recupera una pur sintetica giustificazione nel richiamo a “quanto sopra”, giacchè quanto richiamato attiene al calcolo del “lucro cessante” (con applicazione degli interessi sulla somma annualmente rivalutata) e non spiega perchè l’importo capitale non sia stato rivalutato al momento della pronuncia di primo grado.

Nè può ritenersi – contrariamente all’assunto della controricorrente – che la sentenza di primo grado avesse, in realtà, liquidato l’importo rivalutato della differenza fra capitale e acconti, poichè l’espressione “oltre interessi e rivalutazione” – che segue a “Euro 15.970,53 a titolo di danno non patrimoniale” – non è affatto idonea a indicare un importo rivalutato, costituendo piuttosto l’indicazione del criterio da seguire per il calcolo del danno da ritardo.

7. Col settimo motivo (“Le spese mediche passate. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4” e “Violazione degli artt. 1226,2043,2056 c.c.”), si censura la sentenza per avere rigettato il motivo di appello con cui il F. si era doluto che gli esborsi effettuati per spese mediche non fossero stati rivalutati, perchè considerati dal Tribunale debiti valuta e non di valore.

Al riguardo, la Corte territoriale, dopo aver ricordato che, quanto agli esborsi sostenuti dal danneggiato, “l’obbligazione risarcitoria non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato”, e che l’adeguamento degli esborsi al mutato valore di acquisto della moneta “va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi”, ha affermato che, “nello specifico la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure risulta maggiormente favorevole alla parte, per cui alla luce delle conclusioni di controparte, va confermata sul punto”.

7.1. Il motivo è fondato, in termini di non intelligibilità della ratio decidendi, che non spiega le ragioni per cui la decisione del primo giudice risulti “maggiormente favorevole alla parte” e tale da determinare una carenza di interesse del F. all’accoglimento del quinto motivo di appello.

8. Con l’ottavo motivo (“violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4” e “Violazione degli artt. 1223,2043,2056 c.c.), il F. lamenta il mancato riconoscimento delle spese mediche future, che era stato richiesto (nell’atto di citazione) in relazione all’inevitabile “controllo periodico delle articolazioni degli arti inferiori”: assume che le spese future vanno risarcite quando vi sia una “ragionevole e fondata attendibilità” circa il fatto che verranno sostenute e che gli attori non potevano far altro che “prospettare in facto la (grave) condizione di F.D. e invocare in iure la liquidazione equitativa”.

La Corte di merito, dopo aver affermato che “il danno futuro va risarcito anche qualora sia soltanto rilevantemente probabile”, ha osservato che “nel caso di specie non sono state indicate le spese (per) cure che dovrà ragionevolmente sostenere, proprio in considerazione delle lesioni riportate. Pertanto non è possibile procedere a nessuna liquidazione”.

8.1. Il motivo è fondato, in quanto – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte – il F. aveva indicato – pur in termini inevitabilmente generici – le spese mediche future, correlandole alla necessità di “controllo periodico delle articolazioni degli arti inferiori” (cfr. pag. 28 del ricorso), con un’indicazione che risulta sufficiente ad individuare la natura delle spese e a far apprezzare la ragionevole probabilità degli esborsi futuri.

9. Il nono motivo (“Le spese di assistenza stragiudiziale. Violazione dell’art. 112 c.p.c.”, “Violazione dell’art. 1227 c.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”, “Omesso esame di un fatto decisivo”) concerne il rimborso delle spese sostenute dalla parte ricorrente per l’assistenza stragiudiziale: ci si duole che, a fronte del deposito della fattura della società incaricata di svolgere trattative con i responsabili, non contestata dalle controparti, la Corte di Appello abbia confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto “ingiustificato l’elevato importo richiesto”, liquidando il rimborso nella minor somma di 3.500,00 Euro.

9.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si controverte sulla legittimità della riduzione dell’importo rimborsato e sulla necessità di attenersi agli importi indicati in fattura (senza che potesse applicarsi neppure l’art. 1227 c.c., comma 2, in difetto di eccezione da parte dei convenuti), omettendo di osservare l’onere di trascrivere il contenuto di detta fattura o, comunque, di indicarne adeguatamente il contenuto.

10. Col decimo motivo (“Il danno alla capacità di guadagno. Violazione dell’art. 342 c.p.c.”, “Violazione dell’art. 112 c.p.c.” e “Violazione degli artt. 1226, 2043, 2056; 137 cod. ass.”), il F. censura la sentenza per avere confermato la statuizione di primo grado che aveva liquidato il danno patrimoniale futuro capitalizzando il reddito perduto in base ai coefficienti di cui al R.D. n. 1403 del 1922 (salva l’esclusione dell’abbattimento per scarto fra vita fisica e vita lavorativa): assume la parte ricorrente che la statuizione del Tribunale era stata impugnata sotto vari profili, in primo luogo sostenendosi che chi percepisca redditi instabili ed esigui (come quelli del F., che era stato avviato al lavoro nel quadro delle leggi regionali friulane a sostegno dei disabili, percependo 213,00 Euro mensili) deve vedersi liquidato il danno futuro in base al triplo della pensione sociale; si duole che la Corte abbia considerato l’impugnazione inammissibile ex art. 342 c.p.c., o (per l’ipotesi che così non fosse) che abbia rigettato l’appello per non avere “esaminato neppure una delle questioni prospettate”.

La sentenza afferma che, “impregiudicato che l’appellante ripropone le argomentazioni di primo grado (…) senza indicare per quali motivi la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado non possa ritenersi corretta ed equa”, la liquidazione del danno futuro può essere effettuata facendo ricorso alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, oppure alle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. e conclude che “per questo corretta deve ritenersi la liquidazione operata dal giudice di primo grado ed il criterio applicato”.

10.1. Premesso che non è ravvisabile nella pronuncia della Corte una dichiarazione di inammissibilità del motivo ex art. 342 c.c. e che dunque debbono valutarsi le censure attinenti alla decisione di rigetto, il motivo risulta fondato nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia sulla questione dell’applicazione del criterio del triplo della pensione sociale: deve infatti escludersi che la generica affermazione di “correttezza” del criterio applicato valga a costituire risposta al motivo di appello, tanto più perchè preceduta da un “veloce” richiamo al R.D. n. 1403 del 1922 e ai criteri equitativi, che non denota in alcun modo l’esame, neppure implicito, della questione della applicabilità del diverso criterio del triplo della pensione sociale.

La sentenza va dunque cassata sul punto (assorbiti gli altri profili dedotti), con rinvio alla Corte territoriale.

11. L’undicesimo motivo concerne il “danno riflesso dei congiunti” e deduce la violazione degli artt. 1226,2056,2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: F.R. e U.M. censurano la sentenza per avere confermato quella di primo grado che aveva liquidato a ciascun genitore l’importo di 40.000,00 Euro (all’attualità) sul rilievo che “la sofferenza dovuta alle limitazioni di deambulazione del figlio (era) già significativa ante sinistro” ed era risultata solo “aggravata” dai postumi dell’incidente; la Corte di Appello aveva affermato, al riguardo, che il primo giudice aveva esaminato le peculiarità del caso anche alla luce delle deposizioni testimoniali e che “la liquidazione equitativa non può prescindere dalla valutazione (della) situazione preesistente al sinistro e considerare il suo aggravamento. Considerato il caso specifico ed i principi che lo regolano la liquidazione risulta corretta e va confermata”.

I ricorrenti assumono che “la motivazione (…) è viziata sotto due aspetti”: in primo luogo, perchè “non è dato comprendere per quale ragione in diritto il motivo d’appello è stato ritenuto infondato”; in secondo luogo, perchè “non si comprende da quale elemento (…) il giudice triestino abbia potuto concludere che i genitori del sig. F.D. fossero “sofferenti” per le condizioni di salute del figlio già prima del sinistro”.

11.1. Il motivo è inammissibile in quanto, dietro la formale prospettazione di violazioni di norme di diritto, censura nella sostanza un apprezzamento di merito della Corte, in funzione di una non consentita diversa lettura di merito.

12. Rigettati gli altri motivi, il ricorso va pertanto accolto – nei termini di cui in motivazione – quanto ai motivi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo, con cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione.

13. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigettati gli altri motivi, la Corte accoglie il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il decimo, nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite,

alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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