Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29030 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1 8308/2010 8310/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 8305/10 proposto da:

M.C., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Trieste n.

442/RGVG depositato il 1 dicembre 2009;

nonchè sul ricorso n. 8306/10 proposto da:

S.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Trieste n.

442/RGVG depositato il 1 dicembre 2009.

nonchè sul ricorso n. 8307/10 proposto da:

T.P., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Trieste n.

442/RGVG depositato il 1 dicembre 2009.

nonchè sul ricorso n. 8308/10 proposto da:

SA.Gi., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Trieste n.

442/RGVG depositato il 1 dicembre 2009.

nonchè sul ricorso n. 8310/10 proposto da:

C.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Trieste n.

442/RGVG depositato il 1 dicembre 2009.

Udite le relazioni delle cause svolte nella pubblica udienza del

giorno 16 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto

dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono separatamente per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha rigettato la loro domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal 19 dicembre 1995 al 13.3.2003.

Resiste l’Amministrazione con controricorso, tranne che nel procedimento n. 8308/10. I ricorrenti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti in quanto proposti avverso lo stesso decreto.

Con i plurimi motivi di ricorso, uguali per tutte le impugnazioni, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo in considerazione della ritenuta assenza di un patema d’animo dovuta alla pendenza del giudizio stante la piena consapevolezza dell’infondatezza della pretesa.

Le censure sono fondate in quanto, se è vero che “In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità – che deve essere desunta sulla base di elementi indiziar precisi e concordanti – è causa di inesistenza dei danno non patrimoniale, perchè incompatibile con l’ansia ed il malessere correlati all’Incertezza sull’esito del processo” (Sez. 1, Sentenza n. 25519 del 16/12/2010) è anche vero che nella fattispecie di tale consapevolezza non vi è sicura traccia dai momento che non sono elementi che ne possano far presumere la sussistenza quelli evidenziati dal giudice del merito (“l’inesistenza del dato normativo cui ancorare la domanda dei ricorrenti, l’estrema genericità della questione di costituzionalità sollevata …”) che al più possono evidenziare la scarsa probabilità di successo dell’azione intrapresa ma non certo la piena certezza del suo esito negativo.

I ricorsi debbono dunque essere accolti e cassato il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 3.500 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni quattro e mesi tre di irragionevole ritardo quale si ottiene detraendo dalla durata del giudizio di primo grado il periodo di anni tre ritenuto ragionevole. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte, riuniti al ricorso n. 8305/10 i ricorsi n. 8306/10, 8307/10, 8308/10 e 8310/10, li accoglie, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 3.500, oltre interessi di legge dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali che, per la fase di merito, liquida in complessivi Euro 1.538, di cui Euro 500 per onorari e Euro 988 per diritti, e per quella di legittimità in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 1.500 per onorari.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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